Lavoratori extra Ue, tempi d’ingresso più veloci per chi si è formato all’estero
La legge 182/2025 dimezza il termine per il nulla osta. In arrivo il permesso unico
di Marco Noci
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I punti chiave
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Tempi più veloci per il rilascio del nulla osta per l’ingresso di lavoratori extraeuropei formati nei Paesi di origine e raddoppio (da sei a 12 mesi) del periodo entro cui può essere chiesto il visto di ingresso a partire dalla conclusione del programma di formazione.
Sono queste due delle novità introdotte dalla legge 182/2025 in vigore dal 18 dicembre scorso (sulla Gazzetta ufficiale 281 del 3 dicembre), che puntano a snellire l’iter di ingresso nel nostro Paese dei lavoratori formati all’estero, un canale escluso dal meccanismo delle quote e dei click day, che il Governo intende potenziare, come ha detto più volte il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.
Innanzitutto viene ridotto da 60 a 30 giorni il termine massimo per il rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello sportello unico per l’immigrazione nel caso di ingresso per lavoro subordinato degli stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale nei Paesi di origine (a oggi sono 79 i programmi approvati in 26 Paesi). Una semplificazione che si accompagna al prolungamento a 12 mesi del tempo utile per chiedere il visto d’ingresso.
Le novità
Sempre con l’obiettivo di semplificare l’ingresso di lavoratori dall’estero, la legge 182 ha però modificato anche in altri punti il Testo unico sull’immigrazione, il Dlgs 286/1998, a cominciare dalle procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ai cittadini stranieri.
L’articolo 4 rivede infatti i requisiti dell’alloggio da riportare nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato e gli obblighi relativi allo scambio documentale tra datore di lavoro e sportello unico dell’immigrazione propedeutici al rilascio del nullaosta.








