Semplificazioni

Lavoratori extra Ue, tempi d’ingresso più veloci per chi si è formato all’estero

La legge 182/2025 dimezza il termine per il nulla osta. In arrivo il permesso unico

di Marco Noci

(Ansa)

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Tempi più veloci per il rilascio del nulla osta per l’ingresso di lavoratori extraeuropei formati nei Paesi di origine e raddoppio (da sei a 12 mesi) del periodo entro cui può essere chiesto il visto di ingresso a partire dalla conclusione del programma di formazione.

Sono queste due delle novità introdotte dalla legge 182/2025 in vigore dal 18 dicembre scorso (sulla Gazzetta ufficiale 281 del 3 dicembre), che puntano a snellire l’iter di ingresso nel nostro Paese dei lavoratori formati all’estero, un canale escluso dal meccanismo delle quote e dei click day, che il Governo intende potenziare, come ha detto più volte il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

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Innanzitutto viene ridotto da 60 a 30 giorni il termine massimo per il rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello sportello unico per l’immigrazione nel caso di ingresso per lavoro subordinato degli stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale nei Paesi di origine (a oggi sono 79 i programmi approvati in 26 Paesi). Una semplificazione che si accompagna al prolungamento a 12 mesi del tempo utile per chiedere il visto d’ingresso.

Le novità

Sempre con l’obiettivo di semplificare l’ingresso di lavoratori dall’estero, la legge 182 ha però modificato anche in altri punti il Testo unico sull’immigrazione, il Dlgs 286/1998, a cominciare dalle procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ai cittadini stranieri.

L’articolo 4 rivede infatti i requisiti dell’alloggio da riportare nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato e gli obblighi relativi allo scambio documentale tra datore di lavoro e sportello unico dell’immigrazione propedeutici al rilascio del nullaosta.

La legge 182/2025 semplifica inoltre il rilascio del certificato di idoneità alloggiativa, spostando il riferimento dai parametri dell’edilizia pubblica ai criteri igienico-sanitari del decreto ministeriale.

Per i casi nei quali l’alloggio sia offerto in dormitori stabili di cantiere, è ammessa l’autocertificazione del datore di lavoro, a condizione che i dormitori rispettino i requisiti del Dlgs 81/2008 (sulla sicurezza nei luoghi di lavoro). Se l’alloggio è presso una struttura alberghiera-ricettiva, è considerata sufficiente la mera indicazione della struttura ospitante.

L’articolo 20 della legge 182/2025 riconosce anche alle strutture territoriali annesse alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale un ruolo attivo nelle procedure per il rilascio dei nulla osta ai lavoratori stranieri. Le istanze inoltrate dalle strutture territoriali saranno escluse dalle asseverazioni.

L’articolo 21 della legge 182/ 2025 interviene poi sui lavoratori altamente qualificati, riducendo da 90 a 30 giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro dallo sportello unico per l’immigrazione.

Gli interventi europei

Una semplificazione radicale dell’iter amministrativo per il rilascio del permesso di lavoro arriverà però con il decreto legislativo di attuazione della direttiva Ue 2024/1233, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso di soggiorno unico che consenta ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro della Ue, e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente nell’Unione europea. Lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 20 gennaio snellisce fortemente l’iter per la domanda di permesso, riducendo a 90 giorni il termine massimo per il rilascio, salvo casi eccezionali. Il provvedimento introdurrà inoltre un obbligo di trasparenza per il datore di lavoro, che dovrà informare tempestivamente il lavoratore straniero su ogni comunicazione relativa al nulla osta.

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