La via incerta del nuovo reato di femminicidio
Il nuovo reato ha più che altro un valore simbolico. Sotto il profilo pratico non è destinato a mutare il severo panorama sanzionatorio attualmente in vigore
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Il disegno di legge del Governo per rafforzare il contrasto alla violenza contro le donne ha sinora guadagnato l’attenzione delle cronache per il delitto di femminicidio. Il nuovo reato ha più che altro un valore simbolico. Sotto il profilo pratico non è destinato a mutare il severo panorama sanzionatorio attualmente in vigore. Le nuove norme processuali sono invece realmente impattanti: il testo dell’Esecutivo rafforza il ruolo di accusa privata delle vittime (a prescindere dal genere sessuale) nella maggior parte dei reati violenti mediante l’attribuzione di sempre più pregnanti poteri di intervento processuale e sindacato dell’attività del Pm.
Per comprendere le ragioni per cui il reato di femminicidio ha valenza più ideale che concreta bisogna muovere dall’analisi della norma e dalla condotta sanzionata, ovvero l’avere causato “la morte di una donna quando il fatto è commesso con atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità”. Si tratta di condotte esecrabili, e per queste ragioni il ddl propone come pena quella dell’ergastolo. Tuttavia, sotto il profilo processuale, sono comportamenti che non appaiono di così semplice dimostrazione, perché riguardano la sfera più intima e interiore dell’autore del reato: basta pensare alla difficoltà di provare al di là di ogni ragionevole dubbio il sentimento di “odio in quanto donna” che deve animare il reo. L’attuale panorama sanzionatorio, viceversa, appare raggiungere il medesimo scopo punitivo con una tecnica legislativa più lineare, perché fondata sulla valorizzazione di condotte oggettive ed esteriori. È già punito con l’ergastolo l’omicidio commesso contro: -i) il coniuge, anche legalmente separato; -ii) l’altra parte dell’unione civile; -iii) la persona stabilmente convivente con il reo o ad esso legata da relazione affettiva. La pena perpetua è poi prevista se la morte di una persona è cagionata dal suo stalker, o in occasione di uno dei seguenti reati, tutti riconducibili al fenomeno della violenza di genere: maltrattamenti in famiglia, deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso, violenza sessuale, anche di gruppo, atti sessuali con minorenne, prostituzione minorile, pornografia minorile, e in ogni caso quando c’è una connessione teleologica tra omicidio e altro delitto.
Più tangibili sono gli interventi sul processo e l’esecuzione. Il disegno di legge corrisponde a una visione del processo penale nettamente improntata a un paradigma vittimocentrico, in cui la pretesa punitiva privata è posta sullo stesso piano di quella pubblica. Per un ampio catalogo di delitti violenti viene stabilito che il Pm dovrà provvedere personalmente ad ascoltare la persona offesa che ne abbia fatto “tempestiva e motivata” richiesta. In caso di inerzia, il Procuratore della Repubblica potrà revocare il fascicolo al suo sostituto. Nella propria attività di vigilanza, il Procuratore generale della Corte di appello acquisirà specificamente i dati relativi ai casi in cui la vittima ha chiesto di essere sentita personalmente dal Pm.
Per tutti i reati riconducibili a femminicidio e violenza di genere la richiesta di patteggiamento dovrà essere notificata a pena di inammissibilità alla vittima, che potrà essere sentita personalmente dal giudice e presentare le proprie deduzioni “in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, all’applicazione o alla comparazione delle circostanze prospettate dalle parti o alla congruità della pena nonché alla concessione sospensione condizionale”. Se il giudice non riterrà fondate le deduzioni dell’accusa privata, nella sentenza dovrà spiegarne le ragioni.
Nello stesso solco si collocano le modifiche che riguardano l’esecuzione della pena. Viene ampliato il catalogo dei reati per cui i benefici previsti dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario sono ammessi solo su base di osservazione collegiale scientifica annuale. Nel caso di concessione di misure alternative alla detenzione o benefici analoghi che comportino l’uscita dal carcere, il magistrato dovrà darne immediata comunicazione alla vittima, e ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta, che ne abbiano fatto richiesta.








