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Femminicidio, reato o aggravante nel resto dei paesi europei

di Michela Finizio

 

2' di lettura

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L’Italia non è il primo paese ad aver legiferato contro il femminicidio, anche se ancora non esistono dati aggiornati sul fenomeno a livello europeo. La difficoltà di trovare statistiche consolidate, riscontrata in una recente inchiesta dell’istituto mediterraneo per il giornalismo investigativo (Miir) di Atene con lo European data journalism network, è legata alla scarsa omogeneità delle classificazioni degli omicidi tra gli Stati membri: in alcuni casi, per poter classificare così l’omicidio volontario di una donna, è necessario aspettare l’esito giudiziario, individuare il colpevole o i suoi moventi. Oppure che l’assassino sia sesso maschile, ex o attuale partner, oppure che il fatto si sia compiuto in ambito domestico.

Insomma i Paesi europei sul femminicidio vanno in ordine sparso. Ma il quadro di riferimento è unico, quello della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota come Convenzione di Istanbul, che è legge in Italia dal 2013. Il dibattito sull’opportunità di riconoscere il femminicidio come un crimine a sé stante è già presente da anni in molti Paesi europei. La prima soluzione è stata quella di introdurre un’aggravante al reato di omicidio. Tra i paesi che hanno già legiferato contro i femminicidi ci sono Croazia, Cipro e Malta. Gli altri (Grecia, Serbia, Francia, Austria, Germania e Francia) non sono ancora intervenuti con un riconoscimento legale vero e proprio.

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L’istituto europeo per l’uguaglianza di genere (Eige) ha definito il femminicidio come «l’omicidio di una donna per via della sua appartenenza di genere», ricalcando la definizione della commissione statistica dell’Onu. Lo stesso istituto raccomanda agli Stati l’introduzione di un reato specifico: l’obiettivo è aumentare la visibilità del fenomeno nel sistema penale di ogni paese, nonché adottare protocolli investigativi e linee guida per gli operatori di pubblica sicurezza, garantendo approcci coerenti e armonizzati su scala internazionale.

Una strada diversa è quella adottata dal Belgio nell’ottobre del 2023, con una legge più ampia sul femminicidio che ne distingue quattro diverse tipologie: il «femminicidio intimo», quindi l’uccisione del partner; il «femminicidio non intimo», quindi per esempio l’uccisione di una sex worker; il «femminicidio indiretto», come conseguenza di un precedente reato; l’«omicidio di genere», come per esempio l’uccisione di persone transgender. Vengono anche definite le diverse forme di violenza che possono precedere un femminicidio, come la violenza sessuale, la violenza psicologica e il controllo coercitivo. Più in generale, è la prima volta che viene data una definizione ad hoc all’«uccisione intenzionale di donne a causa del loro genere».

Sullo sfondo, seppur con qualche criticità attuativa, continua a far discutere il “sistema antiviolenza spagnolo” che ancora, però, non interviene sui femminicidi. L’ultima riforma del Codice penale spagnolo attraverso la «Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual» del 2022 (anche conosciuta come ley del solo sí es sì, per la prima volta ha eliminato la distinzione tra abuso sessuale e aggressione sessuale, qualificando come stupro qualsiasi atto sessuale compiuto senza il consenso positivo ed esplicito di entrambe le parti. Fino a quel momento, infatti, l’aggressione sessuale era punita solo in caso fosse dimostrabile l’uso della forza o della minaccia, secondo il modello di diritto penale attualmente in vigore anche in Italia.

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