Street art

La fine dell’anonimato di Banksy: i profili di responsabilità penale per le opere italiane

L’avvocata Eliana Romanelli interviene su come l’identificazione dell’artista abbia riacceso il dibattito sul rapporto tra anonimato artistico, responsabilità penale e tutela del patrimonio culturale

di Giuditta Giardini

“Migrant Child”, 2019 Palazzo San Pantalon, Venezia

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Il 13 marzo, una vasta indagine condotta dall’agenzia internazionale Reuters ha rivelato che dietro lo pseudonimo di Banksy si celerebbe Robin Gunningham, artista nato a Bristol nel 1973, che in seguito avrebbe utilizzato anche il nome David Jones.

La scoperta sarebbe il risultato di un lungo lavoro di giornalismo investigativo, basato sull’incrocio di testimonianze raccolte sul campo (specialmente in Ucraina), analisi video e ricostruzioni dei movimenti dell’elusivo street artist britannico.

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La rivelazione dell’identità dell’artista apre anche una serie di interrogativi giuridici, soprattutto nei Paesi – come l’Italia – dove sono presenti alcune sue opere murali, tra cui “Madonna con la pistola”, 2010 a Napoli e “Il bambino naufrago” (”The Migrant Child”), 2019 a Venezia. Ora che l’autore potrebbe essere identificabile, le opere autografe o rivendicate, realizzate senza autorizzazione, su edifici pubblici o privati pongono questioni di possibile responsabilità penale, oltre che di bilanciamento con il diritto all’anonimato dell’autore.

Per approfondire il tema, ArtEconomy ha intervistato l’avvocata Eliana Romanelli, dottore di ricerca presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e funzionario amministrativo presso i Musei Nazionali di Genova – Direzione Regionale Musei Nazionali Liguria.

La possibile identificazione di Banksy pone un problema di bilanciamento tra il diritto dell’autore all’anonimato, riconosciuto dall’art. 8 della Legge n. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore, “LdA”), e l’eventuale responsabilità penale per opere realizzate senza autorizzazione. Come si compone questo conflitto tra tutela del diritto morale dell’artista e applicazione della legge penale?

La normativa sul diritto d’autore, notoriamente, riconosce all’autore di “opere dell’ingegno umano di carattere creativo” la facoltà di utilizzare “come nome” pseudonimi o nomi d’arte ovvero la facoltà di ‘rimanere nell’anonimato’ (artt. 8, 9 e 21 LdA). Tale scelta, naturalmente, non ‘cancella’ il legame morale-personale dell’autore con la sua creazione: come sostenuto anche in giurisprudenza “La tutela del diritto morale d’autore non implica necessariamente la rivelazione al pubblico del rapporto tra autore ed opera anonima o pseudonima, sicché alcune delle facoltà riconducibili al diritto di paternità possono essere esercitate direttamente dallo stesso autore coperto dallo pseudonimo – maschera” (così Trib. Milano, 29/11/1995).

Ne consegue che all’autore è ‘sempre’ riconosciuto “il diritto di rivelarsi e di far conoscere in giudizio la sua qualità di autore”. Il ricorso a tali forme di ‘rappresentazione esterna’ del proprio lavoro artistico se, da un lato, si configura, quindi, quale diritto dell’autore ed è espressione della propria personalità e libertà artistica (rientrando in modalità ‘legittime’ di estrinsecazione della propria libertà di manifestazione del pensiero), dall’altro lato, impedisce (o, quantomeno, rende più difficoltosa) la riconducibilità di eventuali condotte illecite alla sua persona e l’accertamento dei relativi profili di responsabilità.

Nell’ordinamento giuridico penale l’integrazione di un fatto di reato da parte di un autore-artista che ha deciso di non svelare la propria identità crea, dunque, una tensione tra la tutela dell’anonimato dell’autore, il principio cardine di responsabilità penale personale e l’esercizio della pretesa punitiva dello Stato, che presuppone l’identificazione certa del reo per dare corso alla giustizia. In ottica di impedire che la tutela della personalità dell’artista possa tradursi in uno strumento di ‘irresponsabilità giuridica’, il diritto di rivelare o meno la propria identità al pubblico non può considerarsi assoluto, dovendo cedere di fronte alle esigenze di giustizia, a condizione, ovviamente, che l’autore del fatto di reato sia identificato a seguito di indagini penali.

Per le opere già esistenti in Italia, come i murales di Napoli e Venezia, qual era il regime giuridico applicabile?

La forma artistica della street art, per sua stessa natura, abita intrinsecamente una zona di confine tra il valore del gesto creativo e la violazione della norma e le opere di Banksy non si sottraggono a tale ambivalenza.

Sotto il profilo di una eventuale responsabilità penale, le opere realizzate (e rivendicate) da Banksy sul territorio italiano impongono una distinzione cruciale basata sulla natura giuridica del supporto: da un lato, un bene pubblico urbano, come il muro che ospita la “Madonna con la Pistola” in Piazza Gerolomini, nel centro storico di Napoli; dall’altro, la facciata di un bene immobile storico privato, vincolato, immerso nell’acqua del canale, a Rio Novo, Venezia, che ospita l’opera “Il Bambino Naufrago”.

Nel primo caso, la qualificazione giuridica del bene immobile sul quale è stata realizzata l’opera consente di configurare, astrattamente, la condotta dell’artista (risalente al 2010) quale reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, di cui all’art. 639, comma 2, del Codice Penale (c.p.). Si tratta di una fattispecie di reato che tutela la sfera patrimoniale della persona offesa (ossia beni immobili propri) da menomazioni lievi e danni puramente estetici e, comunque, facilmente e completamente eliminabili e, quindi, non permanenti.

Le condotte di deturpamento e imbrattamento, dunque, devono avere “effetti rimovibili e non devono incidere sulla funzionalità del bene”. Il reato è procedibile d’ufficio e prevede l’applicazione della pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro.

Nel secondo caso, la realizzazione dell’opera su un immobile storico privato (Palazzo San Pantalon, vincolato dalla Soprintendenza di Venezia con D.M. del 10/12/1959, e di proprietà di Banca Ifis) permette, sempre astrattamente, di qualificare la condotta dell’artista come reato contravvenzionale di opere illecite (ossia realizzate senza le necessarie autorizzazioni pubbliche) sui beni culturali di cui all’art. 169 D.Lgs. n. 42/ 2004 (Codice dei Beni Culturali) ovvero reato di deturpamento e imbrattamento di cose di interesse storico o artistico.

Quest’ultima, in particolare, si configura quale fattispecie aggravata del reato di deturpamento e imbrattamento comune, che – ai tempi della condotta illecita, ossia 2019, in occasione dell’inaugurazione della 58ª Esposizione Internazionale d’Arte – era disciplinata sempre dall’art. 639, co. 2, secondo periodo, c.p. (venendo punita però con reclusione da tre mesi ad un anno e multa da 1.000 a 3.000 euro).

Lo scenario sin qui delineato, peraltro, appare oggi radicalmente mutato a seguito della riforma del sistema sanzionatorio dei delitti contro il patrimonio culturale del 2022 (Legge n. 22/2022). Sotto il profilo giudiziario, comunque, per entrambe le vicende sopra richiamate la clessidra della giustizia ha terminato la sua corsa: i termini di prescrizione previsti dal Codice Penale sono, infatti, ampiamente spirati, estinguendo eventuali reati e rendendo di fatto oggi improcedibile qualsiasi contestazione nei confronti dell’artista.

Se un intervento analogo a “The Migrant Child” del 2019 venisse realizzato nel 2026, in Italia, su un edificio vincolato, come Palazzo San Pantalon, a quali conseguenze potrebbe andare incontro l’artista? 

Oggi, l’artista si troverebbe di fronte ad uno scenario sanzionatorio completamente mutato. Con la riforma del Codice Penale del 2022, il legislatore ha, infatti, introdotto una tutela rafforzata per i beni culturali, riportando, in particolare, nel nuovo delitto di cui all’articolo 518-duodecies c.p. l’ipotesi di reato aggravato sanzionato all’art. 639, co. 2, secondo periodo, c.p. (oggi abrogato).

Secondo la giurisprudenza “vi è continuità normativa tra l’art. 639, comma 2, secondo periodo, c.p. e l’art. 518-duodecies, comma 2, c.p., in quanto quest’ultima norma continua a ricomprendere la condotta penalmente sanzionata dalla norma abrogata” (così Cass. pen., Sez. II, 16/11/2023, n. 51260). La riforma, dunque, ha introdotto una figura autonoma di reato nel nuovo Titolo VIII-bis del Codice Penale che, tuttavia, riproduce il contenuto di condotte in precedenza già penalmente sanzionate, quali circostanze aggravanti del corrispondente tipo delittuoso generale codicistico di cui all’art. 639 c.p., “rispetto al quale [il nuovo reato] si pone in rapporto di maggior rigore sanzionatorio e, strutturalmente, in rapporto di specialità unilaterale per specificazione, rappresentata dalla culturalità del bene” (così Cass. pen., Sez. III, 13/02/2025, n. 12518).

La fattispecie autonoma di reato di recente introduzione, infatti, individua un ‘nuovo’ oggetto materiale della condotta, parlando ora di “beni culturali o paesaggistici propri o altrui” e non più di “cose di interesse storico o artistico”. Inoltre, sul piano dell’elemento soggettivo necessario per integrare il nuovo reato, oggi la norma richiede la sussistenza di una effettiva conoscenza, da parte dell’autore del reato, del valore culturale o paesaggistico del bene oggetto materiale della propria condotta illecita. Non facilmente provabile in giudizio. È sul piano sanzionatorio che, però, si individuano le più rilevanti differenze con la precedente disposizione codicistica, prevedendosi la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

In sede penale, è prospettabile una valutazione del valore artistico delle opere di street art di Banksy, considerato il suo riconoscimento internazionale?

Sul punto, il panorama giurisprudenziale appare frammentato. Sebbene le opere di Napoli e Venezia siano oggi oggetto di tutela – la prima protetta da una lastra di vetro installata dai cittadini per evitare che l’opera sia danneggiata e la seconda salvata grazie ad un complesso restauro finanziato da privati nel biennio 2024-2025 – l’orientamento prevalente, ma più risalente, che si è espresso con riguardo all’articolo 639 c.p. ritiene che “Ai fini della valutazione della sussistenza del reato di deturpamento e imbrattamento non rileva la pretesa natura artistica dei graffiti realizzati. […]

Pertanto, in applicazione di tali criteri interpretativi, qualora la condotta criminosa sia stata realizzata su beni che avevano una loro ben precisa fisionomia estetica, non può ritenersi evidente, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., la non configurabilità del reato di deturpamento e imbrattamento. Se l’autore di tali graffiti è riuscito ad ottenere un riconoscimento nel mondo dell’arte, questo non esclude che il reato sia stato commesso […]” (così Trib. Milano, Sez. VI, 12/07/2010, n. 8297).

Non mancano, tuttavia, aperture ermeneutiche che suggeriscono di valutare se la caratura e il pregio estetico-artistico e culturale dell’opera e la dimensione sociale dell’intervento possano fungere da cause oggettive di non punibilità in senso stretto, escludendo la punibilità del soggetto agente, ovvero possano condurre alla non punibilità dell’autore per assenza di offensività della sua condotta illecita o, ancora, all’attenuazione della pena per sussistenza di un danno di speciale tenuità.

Banksy torna a Londra con un nuovo murale

Proprio nel caso de “The Migrant Child” di Venezia, la stessa Soprintendenza – che ha segnalato il caso ai sensi del predetto articolo 169, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 42/2004 – ha sottolineato che l’opera di Banksy, nonostante la sua genesi abusiva, possa essere comunque soggetta a protezione per effetto delle disposizioni previste dal Codice dei Beni Culturali, in quanto non configurabile come atto vandalico bensì come pittura murale di pregio artistico. Sulla base di tali argomentazioni, il caso è stato archiviato dal Giudice per le Indagini Preliminari di Venezia (su richiesta dello stesso Pubblico Ministero).

In definitiva, la vicenda mette in luce come la giurisprudenza più recente sembri orientata verso la ricerca di un delicato equilibrio, dove il rigore della norma cede il passo al valore artistico di opere di street art e alla funzione sociale che spesso tale forma artistica persegue.

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