La fine dell’anonimato di Banksy: i profili di responsabilità penale per le opere italiane
L’avvocata Eliana Romanelli interviene su come l’identificazione dell’artista abbia riacceso il dibattito sul rapporto tra anonimato artistico, responsabilità penale e tutela del patrimonio culturale
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Il 13 marzo, una vasta indagine condotta dall’agenzia internazionale Reuters ha rivelato che dietro lo pseudonimo di Banksy si celerebbe Robin Gunningham, artista nato a Bristol nel 1973, che in seguito avrebbe utilizzato anche il nome David Jones.
La scoperta sarebbe il risultato di un lungo lavoro di giornalismo investigativo, basato sull’incrocio di testimonianze raccolte sul campo (specialmente in Ucraina), analisi video e ricostruzioni dei movimenti dell’elusivo street artist britannico.
La rivelazione dell’identità dell’artista apre anche una serie di interrogativi giuridici, soprattutto nei Paesi – come l’Italia – dove sono presenti alcune sue opere murali, tra cui “Madonna con la pistola”, 2010 a Napoli e “Il bambino naufrago” (”The Migrant Child”), 2019 a Venezia. Ora che l’autore potrebbe essere identificabile, le opere autografe o rivendicate, realizzate senza autorizzazione, su edifici pubblici o privati pongono questioni di possibile responsabilità penale, oltre che di bilanciamento con il diritto all’anonimato dell’autore.
Per approfondire il tema, ArtEconomy ha intervistato l’avvocata Eliana Romanelli, dottore di ricerca presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e funzionario amministrativo presso i Musei Nazionali di Genova – Direzione Regionale Musei Nazionali Liguria.
La possibile identificazione di Banksy pone un problema di bilanciamento tra il diritto dell’autore all’anonimato, riconosciuto dall’art. 8 della Legge n. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore, “LdA”), e l’eventuale responsabilità penale per opere realizzate senza autorizzazione. Come si compone questo conflitto tra tutela del diritto morale dell’artista e applicazione della legge penale?








