Investimenti agevolati

Ires premiale, l’acquisto dei beni strumentali va eseguito entro il 31 ottobre 2026

L’imposta resta agganciata ai piani di Transizione 4.0 e 5.0. Beneficio reddituale anche per chi dovesse rimanere escluso dai tax credit a causa dell’esaurimento fondi

di Gian Paolo Ranocchi e Lorenzo Pegorin

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2' di lettura

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Ires premiale solo per l’anno d’imposta 2025 per le imprese che investono in beni strumentali tecnologicamente avanzati. Nel dedalo delle condizioni previste per la riduzione dell’Ires dal 24 al 20%, la manovra 2025 (commi 436-444) impone anche il vincolo di investire una quota di reddito in beni strumentali indicati negli allegati A e B di cui alla legge 232/2016, nonché all’articolo 38 del Dl 19/2024.

In particolare, il comma 436 prevede che debba essere accantonato a riserva disponibile almeno l’80% degli utili realizzati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e che tali utili debbano restare iscritti a patrimonio netto (quindi non distribuiti) per almeno tre anni (2024-2025-2026).

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La seconda regola – che in realtà è una duplice condizione – presuppone che una quota non inferiore al 30% dell’80% degli utili non distribuiti del 2024, e comunque non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia stata destinata a:

Ires premiale per gli investimenti eseguiti fino al 31 ottobre 2026

La norma parla di investimenti eseguiti nel 2025, e più precisamente fino al 31 ottobre 2026, per i quali si ritiene debbano valere le regole di realizzazione secondo i canoni previsti dall’articolo 109 del Tuir (principio di diritto 4/2023 dell’agenzia delle Entrate).

Il beneficio viene meno qualora tali investimenti vengano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, o destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato realizzato l’investimento.

Si specifica inoltre che – sia pur in attesa del decreto del Mef previsto al comma 444, con cui saranno adottate le disposizioni di attuazione della disciplina, anche al fine di introdurre disposizioni di coordinamento con altre norme dell’ordinamento tributario – non sembrano esservi incompatibilità fra l’aliquota Ires ridotta e i regimi agevolativi «4.0» e «5.0». In altre parole, l’agevolazione non esclude la possibilità di poter beneficiare anche di questi crediti d’imposta. Viceversa, per poter fruire dell’Ires al 20%, non c’è alcuna necessità di beneficare anche dei crediti d’imposta.

Ci spieghiamo meglio. Alla luce della stretta introdotta dai commi 445-448 della manovra per i beni materiali acquistati dal primo gennaio 2025 e non “prenotati” entro la data di pubblicazione della legge di Bilancio, i crediti d’imposta 4.0 spetteranno nel limite di 2,2 miliardi di risorse complessive, con attribuzione da parte del Mimit in base all’ordine cronologico delle comunicazioni di investimento.

Qualora il contribuente, nonostante l’investimento realizzato, dovesse essere escluso dalla graduatoria per l’accesso a tale beneficio, potrebbe comunque accedere alla mini-Ires. Allo stesso modo, chi dovesse rimanere escluso dal 5.0 per “esaurimento fondi” potrà comunque avvalersi del beneficio Ires.

La norma, infatti, parla semplicemente di beni strumentali nuovi appartenenti alle suddette categorie, ma non mette in relazione di causa/effetto le discipline agevolative.

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