Ires premiale, l’acquisto dei beni strumentali va eseguito entro il 31 ottobre 2026
L’imposta resta agganciata ai piani di Transizione 4.0 e 5.0. Beneficio reddituale anche per chi dovesse rimanere escluso dai tax credit a causa dell’esaurimento fondi
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Ires premiale solo per l’anno d’imposta 2025 per le imprese che investono in beni strumentali tecnologicamente avanzati. Nel dedalo delle condizioni previste per la riduzione dell’Ires dal 24 al 20%, la manovra 2025 (commi 436-444) impone anche il vincolo di investire una quota di reddito in beni strumentali indicati negli allegati A e B di cui alla legge 232/2016, nonché all’articolo 38 del Dl 19/2024.
In particolare, il comma 436 prevede che debba essere accantonato a riserva disponibile almeno l’80% degli utili realizzati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e che tali utili debbano restare iscritti a patrimonio netto (quindi non distribuiti) per almeno tre anni (2024-2025-2026).
La seconda regola – che in realtà è una duplice condizione – presuppone che una quota non inferiore al 30% dell’80% degli utili non distribuiti del 2024, e comunque non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia stata destinata a:
Ires premiale per gli investimenti eseguiti fino al 31 ottobre 2026
La norma parla di investimenti eseguiti nel 2025, e più precisamente fino al 31 ottobre 2026, per i quali si ritiene debbano valere le regole di realizzazione secondo i canoni previsti dall’articolo 109 del Tuir (principio di diritto 4/2023 dell’agenzia delle Entrate).
Il beneficio viene meno qualora tali investimenti vengano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, o destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato realizzato l’investimento.

