Contabilità

Società di comodo, exit strategy con i beni assegnati ai soci

L’agevolazione proposta ricalca la disciplina delle precedenti edizioni. Tra i vantaggi in termini impositivi c’è in primis la sostitutiva sui redditi realizzati per effetto dell’operazione

di Gian Paolo Ranocchi e Lorenzo Pegorin

Società di comodo, exit strategy con i beni assegnati ai soci

3' di lettura

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Nuova chance per assegnazioni e cessioni agevolate dei beni ai soci e trasformazioni agevolate in società semplici. Operazioni che – tra l’altro – potrebbero risolvere molti problemi alle cosiddette “società di comodo”, pur considerando che il recente Dlgs 192/2024, dimezzando sostanzialmente i coefficienti per la determinazione dei ricavi e del reddito minimi previsti per le immobilizzazioni costituite da beni immobili con effetto già sul periodo 2024, ha ridimensionato i rischi.

La disciplina delle agevolazioni contenuta nella manovra 2025 (commi 31-36 dell’articolo 1) ricalca le precedenti edizioni, l’ultima delle quali è stata regolata dall’articolo 1, commi 100-105, della legge 197/2022, salvo i necessari allineamenti temporali. In particolare le agevolazioni si applicano a condizione che le operazioni avvengano entro il 30 settembre 2025 e che lo status di soci da parte dei beneficiari sia certificato alla data del 30 settembre 2024.

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L’opportunità è interessante perché le regole che governano la fiscalità speciale per chi, avendone i requisiti, si avvale di una delle operazioni agevolate consegnano sul fronte delle imposte dirette e indirette (diverse dall’Iva) alcuni vantaggi in termini impositivi. In primis una tassazione del reddito, realizzato per effetto dell’operazione agevolata, con un’imposta sostitutiva ridotta (8% o 10,5% per le società di comodo) che assolve agli obblighi fiscali sia della società che dei soci.

Questa sostitutiva dovrà essere versata per il 60% entro il 30 settembre 2025 e per la restante parte entro il 30 novembre 2025.

Riduzione del 50% dell’imposta di registro dovuta sui trasferimenti immobiliari

Va poi evidenziata la riduzione del 50% dell’imposta di registro dovuta sui trasferimenti immobiliari e l’applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.

Nell’ambito delle operazioni agevolate è confermata la possibilità di determinare il valore dell’immobile nel dato che scaturisce dall’applicazione del valore catastale rivalutato.

Questo vale anche in relazione alla determinazione dell’eventuale reddito tassabile in capo ai soci, che può derivare per effetto dell’operazione agevolata prescelta (dividendi se si tratta di un’assegnazione effettuata da una società di capitali attingendo da riserve di utili, o eventuale “sottozero” nelle assegnazioni effettuate da qualsiasi tipo di società). Peraltro, la possibilità di fissare il valore dell’immobile nel dato catastale rivalutato blocca anche la possibilità che l’Agenzia possa sindacare in sede di accertamento il valore dell’immobile passato dalla sfera imprenditoriale della società a quella privata, senza un corrispettivo.

Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano in società semplice sono assoggettate a un’imposta sostitutiva del 13 per cento. Tale misura è più elevata di quella disciplinata dall’articolo 14 del Dlgs 192/2024, attuativo della legge delega 111/2023.

Secondo questa disposizione, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% da liquidare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e da versare obbligatoriamente in quattro rate di pari importo (la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta).

Coloro che entro il prossimo settembre 2025 hanno intenzione di procedere con una delle operazioni agevolate che possa interessare una riserva in sospensione, quindi, potrebbero avere interesse a valutare, ove applicabile, l’affrancamento anticipato della riserva. Sul punto occorre però attendere di vedere il contenuto del provvedimento attuativo previsto dal comma 2 del citato articolo 14.

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