Tra emancipazione digitale e difesa dei diritti
di Paolo Benanti
di Antonio Serpetti di Querciara
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Va alle Sezioni Unite il nodo del risarcimento al terzo trasportato se il sinistro coinvolge solo il veicolo su cui viaggiava. È la Terza sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza 40885 del 20 dicembre 2021, a chiedere chiarimenti. La giurisprudenza è infatti divisa sulla possibilità di applicare in questo caso la via “facilitata” per il risarcimento prevista dall’articolo 141 del Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 209/2005).
L’articolo 141 del Codice delle assicurazioni private prevede che il terzo trasportato abbia diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per il sinistro stradale, in cui sia rimasto coinvolto, da parte dell’impresa di assicurazione del veicolo su cui si trovava al momento dell’incidente entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall’accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Questa norma di favore mira a offrire al terzo trasportato uno strumento di risarcimento celere, utile quando i sinistri coinvolgono due o più veicoli. In questi casi, in pratica, il terzo trasportato può ottenere il risarcimento dei danni direttamente dalla compagnia assicuratrice del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro, senza dover attendere che siano accertate le responsabilità dei conducenti.
Tuttavia, è dubbio se questa norma si possa applicare quando il sinistro abbia coinvolto solo il veicolo su cui viaggiava la persona trasportata.
In un primo momento, la Corte di cassazione ha sposato un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, ritenendola applicabile a tutti i sinistri, a prescindere dal fatto che abbiano coinvolto uno o più veicoli coperti o meno da valida garanzia assicurativa per la responsabilità civile, con l’eccezione di quelli provocati da caso fortuito, che porta all’esclusione della responsabilità per tutti i soggetti coinvolti (Cassazione 16477/2017).