Rc auto, per sospendere le polizze ci vorrà un registro ufficiale
La nuova direttiva Ue impone la copertura anche quando il mezzo è fermo. Ma la norma consente deroghe che possono salvare le sospensioni di polizza
di Maurizio Hazan
3' di lettura
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Il 2 dicembre è stata pubblicata la direttiva Ue 2021/2118, che modifica la 2009/103/CE sulla Rc auto. Mira da un lato ad ampliare lo spettro di tutela dei terzi danneggiati e dall’altro a rendere il quadro normativo più attuale, tenendo conto di evoluzione dei rischi e impatto delle nuove tecnologie.
Le novità dovranno essere recepite e comunque applicate dagli Stati membri entro il 23 dicembre 2023.
Aree private e sospensione
«Nell’interesse della certezza del diritto», la direttiva recepisce i chiarimenti forniti negli ultimi anni dalla Corte Ue sul perimetro dell’obbligo assicurativo, che va assolto ogni qualvolta un veicolo è utilizzato in conformità alla sua abituale funzione di mezzo di trasporto. È dunque l’uso del veicolo a imporre l’obbligo, indipendentemente dal terreno su cui avviene o dal fatto che sia fermo o in movimento. Ciò ha severi riverberi sulla disciplina italiana: c’è l’estensione dell’obbligo ai veicoli tenuti fermi in aree private (anticipato dalla Cassazione con la sentenza 21983/2021).
Da un lato è introdotta la definizione di «uso del veicolo» (qualsiasi utilizzo conforme alla sua funzione abituale in quanto mezzo di trasporto e specifica. Dall’altro, la garanzia assicurativa non copre i casi in cui, al momento dell’incidente, la funzione abituale è un «uso diverso da quello in quanto mezzo di trasporto», come quando, ad esempio, è usato «in quanto fonte di energia industriale o agricola» (a differenza di quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza 8620/2015 su un sinistro occorso in un’operazione di carico col braccio di una gru montata su un camion).
Contrariamente a quanto sostenuto da più parti, l’estensione dell’obbligo alle aree private non implica il venir meno della possibilità di sospendere la copertura (facoltà contrattuale oggi espressamente prevista dal regolamento attuativo del contratto base della Rc auto): la direttiva ha previsto alcune deroghe all’obbligo assicurativo, prima su tutte quella sui veicoli temporaneamente ritirati dalla circolazione, perché ad esempio «non utilizzati per lunghi periodi per un uso stagionale» (considerando 14). A condizione che l’ordinamento nazionale fissi adeguate forme di pubblicità dell’inutilizzo e predisponga un fondo di garanzia per i risarcimenti.


