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Impara l’arte
Tre articoli in anteprima dalla domenica del Sole24ore presentati da Stefano Salis
Ascoltalo oradi Andrea Codrino e Maurizio Hazan
3' di lettura
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Non si può negare il diritto a far riparare un veicolo danneggiato in un incidente per il solo fatto che il costo delle riparazioni necessarie superi il valore che il mezzo aveva prima del sinistro. Occorre invece verificare se quei lavori facciano aumentare quel valore, procurando al danneggiato un vantaggio che non gli spettava. È l'importante precisazione che si ricava dall'ordinanza 10686/2023 depositata dalla Cassazione il 20 aprile: la questione è dibattuta da decenni.
La pronuncia non si limita a riaffermare quanto già chiaro da anni. Cioè che di regola il danno va risarcito in forma specifica, favorendo la riparazione e ponendone i costo a carico del danneggiante, ma quando essa è eccessivamente onerosa è necessario procedere al risarcimento per equivalente (pagamento di una somma pari alla perdita di valore del bene), ai sensi dell’articolo 2058 del Codice civile. La parte interessante è quella su cosa sia l’eccessiva onerosità.
Nel caso esaminato, il danneggiato aveva promosso un’azione risarcitoria per il ristoro – tra gli altri - dei danni al veicolo, ottenendo il pagamento del costo della riparazione, anche se superiore al valore commerciale del mezzo. In appello, era invece stato escluso il risarcimento in forma specifica, perché quasi doppio del valore antesinistro del veicolo, liquidando quindi il danno “per equivalente” senza peraltro riconoscere i costi per sostituire il mezzo (spese di rottamazione, nuova immatricolazione eccetera) in quanto non effettivamente sostenuti.
La Cassazione censura la decisione chiarendo che l’eccessiva onerosità̀ ricorre quando «il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo» (sentenza 10196/2022), gravando il danneggiante di un peso sproporzionato e finendo per arricchire in modo ingiustificato il danneggiato.
L’avverbio «notevolmente» dimostra da un lato la volontà di ampliare piuttosto che restringere le ipotesi di risarcimento in forma specifica, ma introduce dall’altro un elemento di insidiosa discrezionalità valutativa: non basta una semplice riparazione antieconomica a giustificare il risarcimento per equivalente, occorre una sproporzione sensibile che porti un effettivo vantaggio al danneggiato, aumentando il valore del veicolo rispetto a quello antesinistro.