Economia green

Imballaggi, la bustina del tè paga il contributo ambientale

La nuova classificazione comporta il pagamento legato al materiale. Il principio è la riduzione di massa e ingombro. Si tende alla piena riciclabilità

Cup of tea with tea bag on a gray background. vitals - stock.adobe.com

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Dal 12 agosto la bustina del e la cialda del caffè diventano ufficialmente imballaggi, con la conseguenza del pagamento del contributo ambientale e dell’invio della dichiarazione di conformità; dal 2028 dovranno essere compostabili a livello industriale. È solo un assaggio del Ppwr, il regolamento Ue 2025/40 che riscrive le regole sugli imballaggi. Subito operativi la dichiarazione di conformità e i limiti ai Pfas; poi il conto alla rovescia: dal 2030 tutti gli imballaggi riciclabili e quote obbligatorie di plastica riciclata, con rifiuti pro capite giù del 5% entro il 2030 e del 15% al 2040.

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

Il regolamento Ue

Il regolamento (Ue) 2025/40 (Ppwr - Packaging and Packaging Waste Regulation) è in vigore dall’11 febbraio 2025 ma si applica dal 12 agosto 2026. Il Ppwr ridisegna dalle fondamenta le regole del comparto. Tre le finalità: contenere il volume degli imballaggi immessi sul mercato e dei relativi scarti, frenare il ricorso a risorse vergini e accompagnare il sistema produttivo verso un modello che sia sostenibile, circolare e capace di reggere la concorrenza. Il regolamento articola un ventaglio di adempimenti inediti che, come detto, seguono l’imballaggio lungo il suo arco di vita: dalla progettazione al suo diventare rifiuto. Alcuni adempimenti scattano dal 12 agosto, come la dichiarazione di conformità e il contenuto di Pfas (composti perfluoroalchilici), altri dal 2030. Ma le aziende sono chiamate sin da ora a un processo di miglioramento continuo e a rafforzare il dialogo con la propria supply chain.

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Il regolamento afferma un principio generale di riduzione all’essenziale di massa e ingombro dell’imballaggio, con compressione di spazi inutilizzati, e fissa quote obbligatorie di riciclato negli imballaggi plastici, scadenzate sul 2030 e il 2040. Il regolamento interviene in modo sostanziale sulla ideazione dell’imballaggio dettando requisiti sulla sostenibilità e l’informazione. Si va dalle sostanze presenti ai requisiti di riciclabilità, dagli imballaggi compostabili agli obblighi di marcatura (articoli da 5 a 12). Su sanzioni, autorità competenti e abrogazione delle norme incompatibili del Dlgs 152/2006, l’articolo 14 della legge 36/2026 delega il Governo ad adottare entro il dicembre decreti legislativi di adeguamento. Tutto si basa sui requisiti di responsabilità estesa del produttore (Epr).

È prevista la riduzione dei rifiuti di imballaggio pro capite rispetto al 2018: 5% entro il 2030, 10% entro il 2035 e 15% entro il 2040.

Definizioni e tempistiche

Tutti gli imballaggi presenti sul mercato Ue devono essere riciclabili in modo economicamente sostenibile dal 2030. L’allegato V indica le restrizioni all’uso di determinati imballaggi in plastica monouso (ad esempio reti, sacchetti, vassoi). Il regolamento Ppwr impone obblighi nei confronti degli operatori economici identificati come fabbricante, fornitore, importatore, distributore, rappresentante autorizzato, distributore finale e fornitore di servizi di logistica.

La Comunicazione Ue C/2026/3084 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 12 giugno) aiuta a capirle nel concreto. Ad esempio, ricorda che per riconoscere un imballaggio occorre guardare anche le sue caratteristiche, cioè la funzione (contenere, proteggere, consentire la manipolazione, la consegna, la presentazione) e l’uso previsto. Quindi, i vasi di fiori e piante lungo il ciclo colturale non sono imballaggi, perché servono solo alla produzione; però, lo diventano quando la pianta è venduta all’utilizzatore finale. Invece, siringhe e sacche per somministrazione endovenosa non sono imballaggi poiché parte funzionale del prodotto immesso sul mercato. Dal 12 agosto diventano imballaggi la bustina per tè, la cialda per caffè o la bustina per altre bevande permeabili o unità monodose che è morbida dopo l’uso e che contiene tè, caffè o altre bevande e che è destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto. Entro il 12 febbraio 2028, tali imballaggi dovranno essere compostabili in condizioni di compostaggio industriale (articolo 3 e 9). Quello domestico è già attivo.

Il produttore è il fabbricante e anche l’importatore/distributore che mette a disposizione per la prima volta imballaggi o prodotti imballati nello Stato membro ove è presente o li mette a disposizione di utilizzatori finali in altro Stato membro. Finanzia la gestione dei rifiuti nello Stato ove prevede che gli imballaggi diventino rifiuti.

Il fabbricante invece è, in particolare, il soggetto che fabbrica imballaggi o prodotti imballati e decide sulle specifiche di progettazione, garantendone la conformità alle prescrizioni di sostenibilità ed etichettatura. È uno per ogni imballaggio in tutta l’Ue.

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