Cassazione

Il saluto romano nella commemorazione può essere reato

Per valutare se il saluto romano sia un reato vanno considerati vari elementi dal contesto ambientale alla valenza simbolica del luogo

di Patrizia Maciocchi

Prima del derby tra Lazio e Roma un gruppo di tifosi biancocelesti si è dato appuntamento a Ponte Milvio dove hanno fatto il saluto romano cantando "Avanti ragazzi di Buda", canto ungherese degli anni '50 contro la dittatura sovietica che è annoverato tra le canzoni dell'estremismo di destra. In un passaggio i tifosi intonano: "Nascosta tra i libri di scuola anch'io porterò una pistola". Il fatto è accaduto a pochi giorni dalla commemorazione di Acca Larentia, dove centinaia di estremisti hanno fatto saluti romani per ricordare i tre attivisti del fronte della gioventù uccisi. ANSA/ALANEWS

3' di lettura

3' di lettura

Per valutare se il saluto romano sia un reato vanno considerati il contesto ambientale, la valenza simbolica del luogo, l'immediata o meno ricollegabilità al periodo storico, il numero dei partecipanti, la ripetizione dei gesti” idonea “al pericolo di emulazione”.

Questa l'indicazione fornita dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui il 18 gennaio scorso hanno disposto un processo di appello bis per otto militanti di estrema destra che avevano compiuto il saluto nel corso di una commemorazione a Milano nel 2016 per il “camerata” Sergio Ramelli. I giudici inoltre sottolineano che il carattere commemorativo non implica automaticamente una neutralizzazione del reato.

Loading...

La Corte d'Appello, con la sentenza impugnata, aveva precisato che il saluto romano e la chiamata del “presente” rimandavano all'iconografia fascista e dunque costituivano manifestazione esteriore del disciolto partito fascista riconducibile alle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi indicati dalla legge Reale del '75 menzionata dalla legge Mancino. Per questo, ad avviso della Corte territoriale, l'ostentazione in un contesto pubblico di tali gesti, è considerata idonea alla propaganda e alla diffusione di idee fondate sulla superiorietà e sull'odio razziale ed etnico. Oltre che sulla violenza e quindi in grado di compromettere la ordinata e pacifica convivenza civile.

Il contesto ambientale

Le Sezioni unite nel caso degli otto militanti di estrema destra, chiariscono intanto che per loro la prescrizione è «maturata il 27 febbraio scorso».

Mentre per quanto riguarda il nodo giuridico legato al saluto romano indicano la strada sulla quale si deve muovere il giudice, chiamato ad accertare in concreto la sussistenza degli elementi di fatto tra cui, appunto il contesto ambientale, la eventuale valenza simbolica del luogo di verificazione, il grado di immediata, o meno, ricollegabilità dello stesso contesto al periodo storico in oggetto e alla sua simbologia, il numero dei partecipanti, la ripetizione insistita dei gesti, idonei a dare concretezza al pericolo di ”emulazione” insito nel reato secondo i principi enunciati dalla Corte costituzionale.

«Va peraltro escluso - si legge nella sentenza - che, come sostenuto dalle difese dei ricorrenti la caratteristica “commemorativa” della riunione possa rappresentare fattore di neutralizzazione degli altri elementi, e quindi di automatica insussistenza del reato, attesi il dolo generico caratterizzante la fattispecie e la irrilevanza dei motivi della condotta».

Le Sezioni unite negano poi che la spaccatura della giurisprudenza sulla rilevanza penale o meno della condotta possa costituire una ragione per escludere l'elemento soggettivo del reato. Il “contrasto giurisprudenziale” non può, infatti, integrare l'inevitabilità dell'ignoranza della legge penale che rende la condotta scusabile. Al contrario - affermano i giudici - il dubbio sulla liceità o meno deve indurre un atteggiamento più attento, che giunga fino alla astensione.

Il Supremo collegio annulla dunque la sentenza con rinvio alla Corte d'Appello perché valuti se, in base alla legge Scelba, la condotta tenuta nella pubblica riunione, consistente nella risposta alla “chiamata presente” integri il delitto di tentata ricostituzione del partito fascista. Una condotta che può integrare anche il delitto previsto dalla legge Mancino «ove, tenuto conto del significativo contesto fattuale complessivo, la stessa sia espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi» che hanno tra i loro scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Due reati non legati da un rapporto di specialità che possono dunque concorrere sia materialmente che formalmente in presenza dei presupposti di legge.

Per le Sezioni unite il ricorso va accolto e la sentenza rinviata alla Corte d'Appello solo per quanto riguarda l'erronea qualificazione giuridica della condotta come una violazione della legge Mancino (articolo 2 legge n. 205 del 1993) anzichè della legge Scelba (articolo 5, legge n. 645 del 1952).

Riproduzione riservata ©
Loading...

Brand connect

Loading...

Newsletter

Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici e finanziari.

Iscriviti