Che cosa cambia

Il decreto Sicurezza dall’A alla Z: tutte le misure previste dalla nuova legge

Dalla stretta sulle armi da taglio ai provvedimenti per il contrasto alla violenza giovanile e la tutela della sicurezza urbana: ecco tutte le novità

di Camilla Curcio

(ANSA) ANSA

7' di lettura

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Forte stretta sull’utilizzo di coltelli e armi da taglio e misure di contrasto alla violenza giovanile. Ma anche Daspo urbano e tutele rafforzate per insegnanti e dipendenti del settore dei trasporti ferroviari. Sono solo alcune delle misure contenute nel decreto Sicurezza (Dl 23/2026), ormai a tutti gli effetti legge (54/2026) con la pubblicazione del testo di conversione in Gazzetta ufficiale lo scorso 24 aprile. Un insieme di norme che ha fatto (e continua a far) discutere, anche dopo la scomparsa dell’articolo - il 30bis - che prevedeva una retribuzione per i legali degli stranieri che ne facilitavano il rimpatrio tramite l’adesione a specifici programmi. Ma proviamo a riavvolgere il nastro e a capire nel dettaglio le novità introdotte dai 33 articoli.

Dai coltelli ai parcheggiatori abusivi, cosa prevede il decreto Sicurezza

Stretta sulle armi da taglio

Nel quadro della prevenzione alla violenza delle nuove generazioni, l’articolo 1 inasprisce le sanzioni per chi, senza alcun motivo plausibile (ad esempio lavoro o esigenze sportive), porta fuori casa coltelli di oltre otto centimetri o strumenti con lame pieghevoli di lunghezza pari o superiore ai cinque centimetri (per la detenzione di lame inferiori a cinque centimetri non serve, invece, alcuna giustificazione). Viene, dunque, introdotto a tutti gli effetti il reato di «porto ingiustificato di armi» e il rischio è quello di scontare da sei mesi a tre anni di carcere, con l’applicazione dell’aggravante se il trasporto delle armi vietate avviene nei pressi di scuole, banche, parchi, stazioni ferroviarie e metropolitane oppure in contesti dove si svolgono concorsi o riunioni pubbliche.

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Nel caso in cui, a compiere il reato siano minorenni, la sanzione amministrativa pecuniaria - compresa tra un minimo di 200 e un massimo di 1000 euro - ricade sui genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale. E, a proposito di minorenni, viene messo a regime un secondo divieto: quello di vendita o cessione di coltelli e, in generale, armi da taglio ai soggetti d’età inferiore ai 18 anni. Per il detentore la trasgressione implica, anche in questo caso, una sanzione amministrativa pecuniaria ma più elevata perchè compresa tra minimo 500 e massimo 3000 euro (per il negozio che, invece, gliel’ha venduta può essere disposto anche un provvedimento di chiusura dell’attività di massimo 15 giorni).

Se il detentore ingiustificato delle lame o l’autore di reati come alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi ha origini straniere, la condanna - anche non definitiva - per questi illeciti diventa a tutti gli effetti un ostacolo al suo ingresso in Italia. Il richiamo diretto è all’articolo 4 del Testo unico delle disposizioni relative alla disciplina dell’immigrazione, che menziona tra i requisiti che vincolano l’accesso il fatto che lo straniero non venga considerato «una minaccia per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato».

Prevenzione della violenza giovanile

Al centro dell’articolo 2 l’estensione dell’ammonimento del questore anche per i minorenni. Nello specifico, la misura - introdotta dal decreto Caivano e prevista fino a quando non sia sporta querela o denuncia nei confronti di soggetti d’età superiore ai 14 anni - comporta una sanzione amministrativa a carico del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale. Ma non è tutto: viene confermata anche la seconda tipologia di ammonimento, quella riguardante ragazzi e ragazze tra 12 e 14 anni che commettono reati altrimenti punibili con non meno di 5 anni di reclusione (tra cui rissa, violazione di domicilio, furto aggravato, maltrattamento o uccisione di animali).

Estensione della confisca

Con l’articolo 3, invece, il decreto estende la confisca sia alla rapina aggravata sia alla nuova rapina di gruppo. Non solo: amplia le aggravanti in materia di ricettazione e include nel perimetro di furto con strappo anche la sottrazione con destrezza di mezzi di pagamento (anche elettronici), documenti di identità, strumenti informatici e telematici, telefoni.

Sicurezza urbana

L’articolo 4 punta all’implementazione degli strumenti per tutelare la sicurezza urbana, applicando ordine di allontanamento e «Daspo urbano» anche alle nuove zone «a vigilanza rafforzata» stabilite dal prefetto. Che, esercitando i poteri che gli sono stati attribuiti, può allontanare da queste aree soggetti che si distinguono per comportamenti violenti, molesti o minacciosi; che siano stati denunciati negli ultimi cinque anni per reati non colposi contro persona o patrimonio, reati aggravati dal fine dell’odio o della discriminazione razziale e reati in materia di stupefacenti. L’ordine di allontanamento viene, come al solito, disposto dalla polizia e vale fino a 48 ore dall’accertamento dei fatti. Quanto alle zone, invece, l’individuazione ha una validità di sei mesi e può essere rinnovata, anche più volte, fino a 18 mesi.

Ma la novità più grossa è, senza dubbio, la possibilità di arresto in flagranza differita per il reato di danneggiamento aggravato commesso nel corso di manifestazioni.

Ultimo punto della checklist: l’inasprimento delle sanzioni nei confronti dei parcheggiatori abusivi - da 769 euro a 3.095, che raddoppiano se recidivi - e arresto fino a un anno e sei mesi nei casi più gravi.

Contro lo spaccio

Nell’articolo 5 sono diverse le misure finalizzate al contrasto del traffico di stupefacenti. Viene quindi introdotta la confisca obbligatoria di autoveicoli e beni mobili utilizzati per i reati di produzione, traffico e detenzione illegale di stupefacenti.

Installazione della videosorveglianza

Il tema della sicurezza urbana ritorna centrale nell’articolo 6, che prevede lo stanziamento di una dote di 19 milioni - anche per il 2026 - per l’installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni per la prevenzione «di fenomeni di criminalità diffusa e predatoria»; l’incremento di 29 milioni del Fondo per la sicurezza urbana e incentivi per l’assunzione (a tempo determinato) di personale di polizia locale e per la corresponsione a questi ultimi di compensi per lavoro straordinario.

Manifestazioni

Al centro degli articoli 7 e 9, forse, il tema più dibattuto: le manifestazioni. Accanto all’arresto in flagranza introdotto dall’articolo 4, il testo legittima un ventaglio di misure: con l’articolo 7vengono estesi i poteri di perquisizione della polizia in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico; viene introdotta una forma di accompagnamento coattivo agli uffici di polizia - un fermo preventivo della durata di massimo 12 ore - qualora ci sia un motivo fondato (ad esempio possesso di armi o precedenti penali rispetto ad azioni commesse negli ultimi cinque anni durante manifestazioni pubbliche) che faccia pensare che soggetti possano costituire un pericolo concreto per lo svolgimento della manifestazione. Se i soggetti sono minorenni, occorre ovviamente allertare immediatamente i genitori.

Nell’articolo 9, invece, viene riformato il sistema sanzionatorio per le violazioni durante manifestazioni pubbliche. In particolare, per chi le organizza senza preavviso niente più arresto ma multe tra 1000 e 10mila euro. Chi, invece, crea scompiglio nei cortei coprendo il viso, parte da una sanzione di base di 2mila euro. Si arriva a 20mila euro, infine, in caso di «disobbedienza all’ordine di scioglimento», quindi rifiuto a sciogliere la riunione o l’assembramento.

Sicurezza stradale

In tema di sicurezza stradale, l’articolo 8 punisce la fuga pericolosa dai controlli stradali con la reclusione da sei mesi a cinque anni ed estendono a questa condotta anche l’arresto in flagranza differita.

Tutela del personale scolastico e ferroviario

L’articolo 11, innovando sia il Codice penale sia il Codice di procedura penale, apporta una serie di modifiche al tema delle lesioni personali. Si estende la procedibilità d’ufficio per le lesioni ai danni del personale del trasporto pubblico anche a condotte violente nei confronti di insegnanti, collaboratori e dirigenti scolastici, prevedendo che in questi casi si proceda eventualmente anche all’arresto in flagranza di reato. La base è una reclusione da 2 a 5 anni, da 4 a 10 anni in caso di lesioni gravi e da 8 a 16 anni in caso di lesioni gravissime.

Annotazione preliminare

Gli articoli 12 e 13 intervengono in materia di iscrizione della notizia di reato. Con l’articolo 12, in particolare, viene introdotta l’annotazione giudiziaria preliminare in un registro apposito (istituito dall’articolo 13) per reati commessi «in presenza di una evidente causa di giustificazione», come nel caso di agenti in servizio. Un provvedimento prima esteso solo alle forze dell’ordine, ora a tutti i cittadini che agiscono per legittima difesa o necessità, che impone al Pm di accelerare le indagini e decidere sull’archiviazione entro e non oltre 30 giorni.

Forze dell’ordine e concorsi

Il decreto Sicurezza (articoli da 18 a 24) e interviene anche sulla struttura delle forze di polizia. Il concorso per 2400 ispettori superiori della Polizia di Stato viene anticipato dal 2028 al 2027 e non è più una selezione per titoli ed esami ma solo per titoli. Fino a fine dicembre 2027 le prove sono limitate ai soli laureati.

L’articolo 18 prevede poi anche una dote di oltre 4 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034 e strutturalmente dal 2036 per la remunerazione degli straordinari del personale di Polizia di Stato.

Riguardo ai mandati, quello di vice comandante dei Carabinieri ha una durata di due anni, quello di comandante della Guardia di finanza viene prorogato fino al 31 dicembre 2026.

Sempre riguardo alla Guardia di finanza, il decreto consente di indire concorsi pubblici fino al 31 dicembre 2027 e per il reclutamento di personale con grado di maresciallo nei settori informatico e dell’innovazione tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario.

Anche per l’accesso al ruolo di ispettori della Polizia penitenziaria l’articolo 24 autorizza concorsi pubblici fino al 31 dicembre 2027.

Più risorse per il Fondo valorizzazione dei beni confiscati alle mafie

L’articolo 26 prevede un incremento di 2 milioni destinato al Fondo valorizzazione dei beni confiscati alle mafie.

Assunzioni per vittime di terrorismo

Con l’articolo 27 il decreto stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscano un programma di assunzione delle vittime - se affette da invalidità pari o superiore all’80%- del terrorismo e delle stragi di matrice terroristica, del dovere (dipendenti delle forze dell’ordine caduti sul lavoro o rimasti invalidi durante il servizio), della criminalità organizzata, del contagio da Covid-19 (nel caso di personale sanitario, socio-sanitario o farmacista). Una disposizione che, se i soggetti sono deceduti, si estende ai familiari superstiti.

Non solo: nell’articolo 27-bis è riconosciuto - alle vittime del dovere e ai familiari - il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per massimo 18 ore all’anno per partecipare a iniziative pubbliche utili a diffondere la cultura della legalità e la memoria delle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.

Migranti

Altro tema delicato e al centro del dibattito politico e pubblico, quello dell’immigrazione. Su questo fronte, il decreto Sicurezza attiva diverse misure: obbligo per detenuti e internati stranieri di cooperare per l’accertamento dell’identità, elemento che può impattare tanto sulla liberazione anticipata quanto sul giudizio di pericolosità sociale, presupposto necessario per l’espulsione dello straniero condannato per reati che prevedono l’arresto in flagranza obbligatorio o facoltativo (articolo 28).

L’articolo 29, invece, prevede che sia l’ufficio di polizia di frontiera (o il questore quando gli vengono attribuite le mansioni) a curare le attività di trasferimento nello Stato membro di arrivo delle persone rintracciate nelle zone di frontiera interna all’Ue e senza diritto di soggiorno. Non è tutto: in caso di violazione del secondo ordine di espulsione, l’articolo prevede che non se ne adotti un altro ma, fatta eccezione per il sopraggiungere di situazioni personali diverse, si proceda direttamente al trattenimento presso un Cpr o, quando possibile, all’espulsione amministrativa.

Altra grossa novità, sempre nell’articolo 29: l’accesso al gratuito patrocinio per i ricorsi degli stranieri extra Ue contro i provvedimenti di espulsione non è più svincolato dai limiti reddituali ordinari.

Nell’articolo 30, infine, spunta l’autorizzazione al ministero dell’Interno a derogare alle disposizioni normative - fino al 31 dicembre 2028 - riguardo alla realizzazione e ristrutturazione dei Cpr.

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