Il decreto Sicurezza dall’A alla Z: tutte le misure previste dalla nuova legge
Dalla stretta sulle armi da taglio ai provvedimenti per il contrasto alla violenza giovanile e la tutela della sicurezza urbana: ecco tutte le novità
7' di lettura
I punti chiave
- Stretta sulle armi da taglio
- Prevenzione della violenza giovanile
- Estensione della confisca
- Sicurezza urbana
- Contro lo spaccio
- Installazione della videosorveglianza
- Manifestazioni
- Sicurezza stradale
- Tutela del personale scolastico e ferroviario
- Annotazione preliminare
- Forze dell’ordine e concorsi
- Più risorse per il Fondo valorizzazione dei beni confiscati alle mafie
- Assunzioni per vittime di terrorismo
- Migranti
7' di lettura
Forte stretta sull’utilizzo di coltelli e armi da taglio e misure di contrasto alla violenza giovanile. Ma anche Daspo urbano e tutele rafforzate per insegnanti e dipendenti del settore dei trasporti ferroviari. Sono solo alcune delle misure contenute nel decreto Sicurezza (Dl 23/2026), ormai a tutti gli effetti legge (54/2026) con la pubblicazione del testo di conversione in Gazzetta ufficiale lo scorso 24 aprile. Un insieme di norme che ha fatto (e continua a far) discutere, anche dopo la scomparsa dell’articolo - il 30bis - che prevedeva una retribuzione per i legali degli stranieri che ne facilitavano il rimpatrio tramite l’adesione a specifici programmi. Ma proviamo a riavvolgere il nastro e a capire nel dettaglio le novità introdotte dai 33 articoli.
Stretta sulle armi da taglio
Nel quadro della prevenzione alla violenza delle nuove generazioni, l’articolo 1 inasprisce le sanzioni per chi, senza alcun motivo plausibile (ad esempio lavoro o esigenze sportive), porta fuori casa coltelli di oltre otto centimetri o strumenti con lame pieghevoli di lunghezza pari o superiore ai cinque centimetri (per la detenzione di lame inferiori a cinque centimetri non serve, invece, alcuna giustificazione). Viene, dunque, introdotto a tutti gli effetti il reato di «porto ingiustificato di armi» e il rischio è quello di scontare da sei mesi a tre anni di carcere, con l’applicazione dell’aggravante se il trasporto delle armi vietate avviene nei pressi di scuole, banche, parchi, stazioni ferroviarie e metropolitane oppure in contesti dove si svolgono concorsi o riunioni pubbliche.
Nel caso in cui, a compiere il reato siano minorenni, la sanzione amministrativa pecuniaria - compresa tra un minimo di 200 e un massimo di 1000 euro - ricade sui genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale. E, a proposito di minorenni, viene messo a regime un secondo divieto: quello di vendita o cessione di coltelli e, in generale, armi da taglio ai soggetti d’età inferiore ai 18 anni. Per il detentore la trasgressione implica, anche in questo caso, una sanzione amministrativa pecuniaria ma più elevata perchè compresa tra minimo 500 e massimo 3000 euro (per il negozio che, invece, gliel’ha venduta può essere disposto anche un provvedimento di chiusura dell’attività di massimo 15 giorni).
Se il detentore ingiustificato delle lame o l’autore di reati come alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi ha origini straniere, la condanna - anche non definitiva - per questi illeciti diventa a tutti gli effetti un ostacolo al suo ingresso in Italia. Il richiamo diretto è all’articolo 4 del Testo unico delle disposizioni relative alla disciplina dell’immigrazione, che menziona tra i requisiti che vincolano l’accesso il fatto che lo straniero non venga considerato «una minaccia per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato».
Prevenzione della violenza giovanile
Al centro dell’articolo 2 l’estensione dell’ammonimento del questore anche per i minorenni. Nello specifico, la misura - introdotta dal decreto Caivano e prevista fino a quando non sia sporta querela o denuncia nei confronti di soggetti d’età superiore ai 14 anni - comporta una sanzione amministrativa a carico del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale. Ma non è tutto: viene confermata anche la seconda tipologia di ammonimento, quella riguardante ragazzi e ragazze tra 12 e 14 anni che commettono reati altrimenti punibili con non meno di 5 anni di reclusione (tra cui rissa, violazione di domicilio, furto aggravato, maltrattamento o uccisione di animali).








