Consiglio dei ministri

Giustizia, obbligo di disclosure per i danni subiti dall’Ai

La parte danneggiata ha diritto di accesso ai documenti tecnici. Riconosciuto il diritto all’azione diretta contro l’assicurazione

di Giovanni Negri

3D5NBP0 AI technology policy and law concept with digital justice scale hologram. Futuristic legal system, artificial intelligence in legal services, digital Alamy Stock Photo

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Una procedura su misura per il danno da intelligenza artificiale, sia contrattuale sia extracontrattuale. Lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri mercoledì interviene oltre che sul fronte penale (indagini, reati, procedure di identificazione biometrica di latitanti e indagati), anche su quello civilistico con un pacchetto di misure dedicato all’inedita forma di responsabilità da omessa vigilanza sull’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.

Accesso ai documenti

L’intervento sulla tutela civile, spiega il Governo, punta a riequilibrare la posizione di chi subisce un danno da un sistema di Ia, superando opacità tecnologica e asimmetrie informative senza introdurre nuovi obblighi sostanziali a carico delle imprese. Il decreto intende rafforzare l’accesso alla giustizia per il danneggiato in una materia tecnicamente complessa, nella quale la ricostruzione del funzionamento del sistema e del nesso causale può risultare particolarmente difficile.

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A venire allora riconosciuti sono punti come l’accesso alla documentazione tecnica del sistema, per consentire al danneggiato di comprendere le caratteristiche rilevanti dell’Ia utilizzata e la presunzione del nesso di causalità, che alleggerisce l’onere probatorio senza eliminarlo integralmente.

Elementi di prova

Nel dettaglio, il giudice, su domanda della parte che sostiene di avere subito il danno, ordina all’altra parte o al terzo che ne dispone, l’esibizione degli elementi di prova sul funzionamento del sistema di intelligenza artificiale, quando la richiesta presenta fatti ed elementi tali da renderne verosimile la fondatezza, anche con riferimento al collegamento tra il risultato prodotto dal sistema di intelligenza artificiale e il danno lamentato.

Tra gli elementi di prova rientra una serie di documenti previsti dal Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale: i registri e la documentazione sul sistema di gestione dei rischi, le informazioni sui parametri e le modalità di supervisione umana.

L’esibizione

L’ordine di esibizione è limitato a quanto necessario e proporzionato rispetto alla domanda. Il giudice tiene conto degli interessi di tutte le parti, con particolare riguardo alla tutela dei segreti commerciali e delle informazioni riservate.

Se la parte, senza giustificato motivo, non adempie, anche parzialmente, all’ordine di esibizione, il giudice può desumere argomenti di prova sulla base dell’articolo 116 del Codice di procedura civile. Quando l’inadempimento riguarda la documentazione del Regolamento, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, ritiene come ammessi i fatti allegati dall’istante. Se il terzo, senza giustificato motivo, non adempie, anche parzialmente, all’ordine di esibizione, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da 250 a 1500 euro.

Quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi previsti dal Regolamento, il nesso di causalità tra la violazione e il danno è presunto, salvo prova contraria. La conformità del sistema di intelligenza artificiale agli obblighi previsti dal Regolamento non esclude di per sé la responsabilità del convenuto.

Il risarcimento

Chi intende promuovere l’azione può chiedere preventivamente al soggetto a cui ritiene che sia imputabile il danno se è assistito da un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativo al danno medesimo. Al danneggiato è riconosciuta l’azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti della compagnia di assicurazione che presta la copertura della responsabilità civile al convenuto, nei limiti delle somme per le quali è stipulato il contratto di assicurazione.

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