Garante della privacy, proibito l’uso delle videocamere per infrazioni stradali
L’Autorità torna anche sui social media e afferma che per condividere immagini di minori di 14 anni è necessario il consenso di entrambi i genitori
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I filmati delle telecamere di videosorveglianza installate dai Comuni per finalità di sicurezza urbana non possono essere usati per l’accertamento di infrazioni al Codice della strada. Consentito, invece, conservare e utilizzare i filmati se, nell’incidente stradale, si verificano condotte rilevanti penalmente. Lo ha affermato il Garante della privacy, rivolgendo un ammonimento al Comune di Reggio Calabria che aveva utilizzato un girato di alcune videocamere per accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti in un incidente stradale e per contestare a un automobilista una violazione del Codice della strada.
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Le videocamere che riprendono ad ampio raggio e in modo continuativo la pubblica via sono infatti soggette a uno specifico vincolo di finalità, cioè la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa e predatoria. Ulteriori scopi, quindi, possono essere perseguiti solo in presenza di un’idonea base giuridica che disciplini il trattamento dei dati.
L’Autorità ha, quindi, ritenuto che l’uso delle immagini da parte del Comune di Reggio Calabria fosse avvenuto in assenza di un’idonea base giuridica, in violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e limitazione della finalità. Illecito anche l’invio dello stesso filmato alla Motorizzazione civili ai fini di un’eventuale revisione della patente, in quanto non previsto dal Codice della strada o da altre disposizioni di settore. Inoltre, il danno provocato dal conducente era stato stimato in una prognosi di dieci giorni, integrando la fattispecie delle lesioni lievi. In assenza di querela di parte, quindi, nulla era da rilevare sotto il profilo penale.
Tutela dei minori online
Per condividere sui social media immagini raffiguranti minori di 14 anni è necessario il consenso di entrambi i genitori. Una volta compiuti 14 anni, i ragazzi possono decidere autonomamente sulla diffusione online delle proprie immagini. A ribadirlo è ancora il Garante della privacy, che si è espresso sul caso di una madre che aveva diffuso su Facebook alcune fotografie di momenti di vita quotidiana dei figli. Il padre, con cui la donna condivide la custodia dei bambini, aveva presentato reclamo. Il comportamento della ex moglie, aveva sostenuto, avrebbe configurato una forma di sharenting che avrebbe potuto esporre i piccoli a rischi di abuso e compromettere la loro futura autodeterminazione digitale. Non rilevano, invece, la finalità affettiva della condivisione, il numero limitato delle fotografie o l’impostazione del profilo a “privato” perché i contenuti potrebbero comunque essere diffusi e resi visibili.







