Delega fiscale 2023: ecco come cambia il sistema di accertamento e riscossione delle tasse
L’attuazione della delega punta a riscrivere le modalità di accertamento con una maggiore attenzione sulla fase preventiva. Spinta anche alla digitalizzazione
di Giovanni Parente
4' di lettura
I punti chiave
- Più spazio al contraddittorio prima dell’atto
- Pignoramento dei conti correnti senza automatismi
- Seconda chance di recupero affidata ai concessionari privati
- Demarcazione precisa tra crediti inesistenti e non spettanti
- Corti di giustizia tributaria verso un nuovo assetto
- Spinta per ampliare e potenziare il processo telematico
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Un nuovo fisco anche su controlli, riscossione e contenzioso. La delega (legge 111/2023) punta a intervenire in modo sostanziale anche sul capitolo dell’accertamento e del recupero delle tasse non pagate. Lo fa con una filosofia di fondo improntata a un gioco d’anticipo che punta su due punti forte a seconda della grandezza dei contribuenti coinvolti: il concordato preventivo per le medio-piccole attività economiche e la cooperative compliance (o adempimento collaborativo) per le grandi. In un progetto in cui sarà cruciale il ruolo delle banche dati ma anche la telematica. Attenzione, però, anche alle tutele per i contribuenti prima dell’emissione dell’atto e anche in fase di riscossione. Mentre sullo sfondo si profila una nuova geografia delle Corti di giustizia tributaria.
Più spazio al contraddittorio prima dell’atto
Applicare in via generalizzata il principio del contraddittorio, a pena di nullità, fuori dei casi dei controlli automatizzati e delle ulteriori forme di accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, e prevedere una disposizione generale sul diritto del contribuente a partecipare al procedimento tributario. Sono i due macro indirizzi con cui la delega punta a garantire la centralità del confronto con il contribuente. Indirizzi che andranno poi declinati secondo una disciplina omogenea indipendentemente dalle modalità con cui si svolge il controllo. Ma la delega chiede anche l’assegnazione di un termine non inferiore a 60 giorni a favore del contribuente per formulare osservazioni sulla proposta di accertamento. Dovrà poi essere previsto l’obbligo, a carico dell’ente impositore, di formulare espressa motivazione sulle osservazioni formulate dal contribuente. Infine i decreti delegati dovranno provvedere a estendere il livello di maggiore tutela previsto dall’articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente (legge 212/2000).
Pignoramento dei conti correnti senza automatismi
Nessuna «automazione» nella procedura di pignoramento dei conti correnti da parte dell’agente della riscossione, come inizialmente previsto nel testo originario della delega fiscale. Il testo approvato dal Parlamento si propone la «razionalizzazione, l’informatizzazione e la semplificazione delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari, che non possono in ogni caso eccedere complessivamente la misura della sorte capitale, degli interessi e di ogni relativo accessorio fino all’effettivo soddisfo». Il tutto mediante l’introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo (articolo 75-bis del Dpr 602/1973), ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore. Viene quindi meglio dettagliata la finalità della norma, per cui Italia Viva aveva parlato di «prelievo forzoso». In realtà, la finalità è solo di verificare la presenza di disponibilità sul conto da pignorare per consentire un’azione mirata all’agente della riscossione.
Seconda chance di recupero affidata ai concessionari privati
Seconda chance per il recupero dei crediti non riscossi. In caso di discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento, delle quote non riscosse, l’ente creditore avrà la possibilità di riaffidare le somme da recuperare, qualora emergano nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali, ovvero di affidare in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara a evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva delle somme in questione, secondo le procedure previste dalle norme sulla riscossione, a fronte del pagamento di una commissione pari a una percentuale dell’importo effettivamente riscosso. L’intervento della delega su questo fronte punta a garantire un equilibrio tra la possibilità di effettivo recupero e l’interesse degli enti creditori. In ogni caso il discarico automatico entro i cinque anni sarà temporaneamente escluso per le quote per le quali sono in corso procedure esecutive o concorsuali, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali e di quelle interessate da dilazioni di pagamento.
Demarcazione precisa tra crediti inesistenti e non spettanti
Introdurre, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali, una più rigorosa distinzione normativa anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti. L’obiettivo della delega - introdotto nel passaggio parlamentare - punta a una più chiara linea di demarcazione per garantire i contribuenti, su cui negli anni la riqualificazione dei crediti ha prodotto effetti anche sul fronte del penale tributario.








