Corte costituzionale

Fine vita alla Consulta sul “sostegno vitale”, 11 malati per la prima volta in udienza

Dubbi su un nodo fondamentale. Una pronuncia di incostituzionalità, porterebbe ad ampliare la platea dei malati che possono avere accesso alla pratica

di Patrizia Maciocchi

Foto IPP/Fabio Cimaglia Roma 13/02/2021 Nella foto: Piazza del Quirinale con la facciata del Palazzo della Consulta sede della Corte Costituzionale - IPP

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Il fine vita torna per l’ottava volta all’attenzione della Corte costituzionale. Ma per la prima volta, nell’udienza di oggi, i giudici delle leggi sono chiamati a chiarire il concetto di «sostegno vitale», inedita anche la presenza di 11 malati, 8 contro e 3 a favore. I dubbi riguardano un tema fondamentale, perché un'eventuale pronuncia di incostituzionalità è destinata ad allargare la platea dei malati che potrebbero accedere al suicidio assistito.

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

Le condizioni dettate dalla sentenza Cappato

La Consulta con la sentenza 242 del 2019 (sentenza Cappato) - che fino ad oggi in Italia ha permesso a 17 malati terminali di ottenere il suicidio assistito - ha dettato le condizioni in cui si deve trovare il malato che chiede di accedere alla procedura:

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  • essere affetto da una patologia irreversibile e considerata incurabile;
  • subire sofferenze fisiche o psicologiche che egli stesso giudichi del tutto intollerabili;
  • dipendere da «trattamenti di sostegno vitale»;
  • e, infine, conservare la capacità di prendere decisioni libere e consapevoli.

Nel caso di Stefano (nome di fantasia scelto dall’Associazione Luca Coscioni), affetto da un’atrofia multisistemica, patologia neurodegenerativa irreversibile, l’Azienda sanitaria ha negato che i presìdi che lo tenevano in vita - l’ossigenoterapia, il catetere vescicale e la somministrazione costante di insulina - potessero essere considerati un vero e proprio «trattamento di sostegno vitale» perché la loro interruzione non lo avrebbe condotto alla morte in tempi rapidi.

Il sostegno vitale e il rinvio del Gip di Bologna

A rinviare alla Consulta è stato il Giudice per le indagini preliminari di Bologna al quale è stato sottoposto il caso di una donna, affetta da patologia irreversibile ma non trattenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale come la ventilazione meccanica. La signora è stata accompagnata in Svizzera per accedere al suicidio assistito da alcuni attivisti dell’Associazione Luca Coscioni, tra cui Marco Cappato, autodenunciatisi per il reato di aiuto al suicidio, dal momento che la situazione in cui si trovava la paziente non rientrava nella non punibilità automatica definita dalla sentenza costituzionale del 2019.

A fronte di una richiesta di archiviazione da parte della Procura, il Gip di Bologna ha scelto di sospendere il giudizio rinviando gli atti alla Consulta. Il Gip ritiene sia violata la Costituzione in ordine agli articoli 2,3,13,32 per disparità di trattamento e lesione del diritto all’autodeterminazione terapeutica nei casi di pazienti gravemente malati, ma non dipendenti da macchinari di sostegno vitale; e che sia violata la Cedu (articolo 8 della Convenzione europea) relativamente alla tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Oggi, in udienza pubblica, interverranno i giudici relatori Viganò e Antonini e per le parti gli avvocati Maria Elisa D'Amico, Francesco Di paola, Filomena Gallo, Benedetta Liberali, Mario Esposito, Carmelo Leotta. Lo Stato sarà rappresentato dagli avvocati Ruggero Di Martino e Gianna Maria De Socio. Attesa dalla Corte anche la decisione della legge sarda sul suicidio assistito osteggiata dall'Esecutivo.

Dubbi di costituzionalità e pronunce precedenti

 All’attenzione del giudice delle leggi, il Gip sottopone i suoi dubbi su un cortocircuito giuridico: se il medico può legalmente assecondare il rifiuto delle cure di un paziente attaccato a un macchinario, consentendo che questo conduca alla morte, perché non può aiutare un malato altrettanto grave che ha la sola “colpa” di non dipendere da un presidio meccanico? Secondo il giudice bolognese, l’interpretazione restrittiva di questo requisito vìola i principi costituzionali di uguaglianza, dignità e autodeterminazione, per persone che si trovano a vivere situazioni simili. Imporre il vincolo del sostegno vitale crea una discriminazione tra malati che soffrono allo stesso modo e, come evidenziato anche dal Comitato Nazionale di Bioetica, rischia paradossalmente di costringere un paziente a subire trattamenti invasivi al solo scopo di poterli poi rifiutare per accedere alla procedura. Per il Tribunale di Bologna a contare deve essere la natura della malattia e la gravità del dolore, non il tipo di terapia ricevuto.

 La Consulta si è già pronunciata due volte (sentenze 135/2024 e 66/2025) sul sostegno vitale, ma relativamente al diritto di rifiutare le cure mediche, e con decisioni interpretative che hanno lasciato spazio ad applicazioni diverse. Con la sentenza 135/2024, la Corte costituzionale ha chiarito che nel concetto di «trattamento salvavita» rientrano non solo quelli che costituiscono una vera e propria “sostituzione” di una funzione vitale che l’organismo è ormai del tutto incapace di assicurare autonomamente, ma anche i dispositivi medici, le terapie farmacologiche continuative e l’assistenza costante di terzi. Con la sentenza successiva (66/2025) il giudice delle leggi ha affermato la legittimità della norma che subordina la non punibilità dell’aiuto al suicidio alla presenza del requisito del sostegno vitale.

In questo contesto, e ancora in assenza di una legge, i pazienti sono il balia della discrezionalità. Le Regioni si sono mosse in ordine sparso cercando di intervenire, ma solo nello stretto ambito delle proprie competenze. Nulla possono, dunque, sulla presenza del requisito del trattamento di sostegno vitale, che può essere rimosso o “autenticamente” interpretato solo dal legislatore statale.

I malati ammessi all’udienza

Per la prima volta sono ammessi all’udienza otto malati, rappresentati dai loro legali, contr0 la morte assistita e tre che chiedono invece di accogliere la questione di costituzionalità, in funzione di una disciplina che apra a un’interpretazione più ampia del requisito. A opporsi, invece, a una lettura estensiva della condizione del sostegno vitale, dettata con la sentenza Cappato, ci saranno otto pazienti affetti da malattie irreversibili, perfettamente capaci di intendere e volere.

All’attenzione dei giudici un tema etico che divide le istituzioni, la politica come i cittadini. Netta la posizione della Chiesa, ribadita ieri da Papa Leone XIV. Il Pontefice nell'udienza alla fondazione Jerome Lejeune, famoso per i suoi studi sulla sindrome di down, ha sottolineato che il valore di una persona non dipende da ciò che realizza o produce. Per questo motivo, “nessun medico dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio, di decidere sulla vita di un embrione o di una persona anziana! La medicina non può mai diventare serva di una morte programmata”. Sul fronte della politica i partiti di maggioranza puntano alla valorizzazione delle cure palliative, impugnando e bloccando le iniziative delle Regioni che cercano di aggirare l’assenza di una legge nazionale. L’opposizione dal canto suo ha presentato un disegno di legge unitario, lontano dall’avere delle chance. In questo contesto, quasi inevitabile, l’ennesimo monito della Consulta al Parlamento a uscire dall’immobilismo.

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