Professioni

Esame per avvocati con due scritti e un orale

Sul fronte della responsabilità del notaio, resta uguale il termine ordinario di prescrizione decennale dalla data di conoscibilità del danno

di Giovanni Negri

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L’esame per l’accesso alla professione di avvocato ritorna a svolgersi su due prove scritte e una orale. Il decreto legge ha, di fatto, recepito la disciplina sinora contenuta nel disegno di legge delega dell’ordinamento forense in discussione al Senato, dopo l’approvazione della Camera. Un punto di caduta necessario dopo che il ministero della Giustizia aveva deciso di non rinnovare la proroga del regime in vigore nel biennio 2023/24 con uno scritto e un orale.

La struttura delle prove

Le prove scritte hanno per oggetto la redazione di:

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a) un parere motivato su una questione proposta in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;

b) un atto giudiziario con conoscenze di diritto sostanziale e processuale, su un caso pratico nelle medesime materie.

L’orale consiste in un colloquio sulla:

a) soluzione di un caso pratico con conoscenze di diritto sostanziale e processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;

b) risposta a tre quesiti: il primo in materia di diritto processuale, civile o penale, a scelta del candidato, il secondo in materia di diritto sostanziale, civile, penale o amministrativo, a scelta del candidato, e il terzo in materia di diritto costituzionale, commerciale, del lavoro, internazionale, dell’Unione Europea o tributario, a scelta del candidato.

Responsabilità del notaio

In materia di responsabilità del notaio, resta uguale il termine ordinario di prescrizione decennale dalla data di conoscibilità del danno, ma l’azione non può comunque essere esercitata trascorsi quindici anni dalla data di compimento della prestazione. La novità si applica anche se il contratto d’opera professionale è stato stipulato anteriormente all’entrata in vigore del decreto, se la prestazione è compiuta successivamente.

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