Cassazione

Eredità, il figlio sopravvenuto non rende inefficace il vecchio testamento

La decisione rischia di creare disparità di trattamento tra discendenti con eguali diritti

di Arturo Maniaci

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Se il testatore ha già dei figli al momento della redazione del testamento, questo diventa ex lege inefficace in caso di nascita successiva di un ulteriore figlio?

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Al quesito ha dato risposta negativa la Suprema Corte (Cassazione 18192 del 5 giugno 2026), che si è pronunciata in relazione a un caso in cui il de cuius aveva disposto per testamento in favore di suoi tre figli, ma a distanza di più di trent’anni dalla morte era stata giudizialmente dichiarata la paternità di un quarto figlio.

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La Suprema Corte – sulla scorta di alcuni suoi precedenti (Cassazione, ordinanza 18893/2017; 28043/2023; ma contra v. Cassazione 169/2018) – ha ribadito che non è soggetto a caducazione automatica il testamento del de cuius che, al momento della redazione, avesse già dei figli, dei quali fosse nota l’esistenza, nel caso di sopravvenienza di un altro figlio, sulla base della natura eccezionale dell’articolo 687 del Codice civile che contempla la diversa ipotesi in cui il testamento sia stato redatto da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti. La Suprema Corte sottolinea che sarebbe proprio l’assenza “in assoluto” di discendenti al momento del testamento il presupposto di applicazione dell’articolo 687, in quanto il legislatore avrebbe valutato diversamente l’interesse di chi abbia già provato il sentimento filiale (e quindi gli obblighi scaturenti dalla condizione genitoriale) rispetto a chi non l’abbia ancora provato.

Rischio disparità

Ora, ciò che risulta decisivo è la modificazione nel tempo dell’assetto delle relazioni familiari rispetto al tempo del testamento: assetto che è certamente diverso nel caso di sopravvenienza anche di un solo figlio (nato dentro o fuori dal matrimonio, purché in quest’ultimo caso riconoscibile). Del resto, se in tale ipotesi non trovasse applicazione l’articolo 687 del Codice (norma da qualificarsi speciale più che eccezionale), si determinerebbe un’ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra discendenti, oltre che una odiosa graduazione del sentimento filiale (una primazia del primogenito è peraltro oggi del tutto antistorica).

In definitiva, si tratta, oltre che di un’occasione mancata per valorizzare l’impatto sistematico della riforma della filiazionedegli anni 2012-2013 (che tende a porre tutti i figli sullo stesso piano), di una presa di posizione giurisprudenziale che solleva seri dubbi di compatibilità con il quadro costituzionale ed europeo.

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