Diritto di famiglia

Sapi: «Servono più risorse e un approccio organico per stare al passo con la società»

In occasione dei 50 anni dalla riforma, la coordinatrice della commissione Persona, Famiglia, Minori dell’Ordine degli avvocati di Milano analizza traguardi e criticità

di Camilla Colombo

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4' di lettura

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Sono passati 50 anni dalla grande riforma del diritto di famiglia che portò alla parità giuridica dei coniugi e alla parificazione tra figli legittimi e naturali. Cinquant’anni in cui è stato rafforzato il principio di bigenitorialità, con l’introduzione dell’affido condiviso nel 2006, si è passati dalla potestà genitoriale alla responsabilità genitoriale, con la riforma della filiazione del 2012/13, si sono semplificate le pratiche di separazione e divorzio e si è giunti al riconoscimento, nel 2016, delle unioni civili e delle convivenze di fatto. Giulia Sapi, avvocata, consigliera e coordinatrice della commissione Persona, Famiglia, Minori dell’Ordine degli avvocati di Milano, con una tesi di laurea proprio sui Pacs (Pacte Civil de Solidarité, ndr) in Italia, è la figura giusta con cui fare il punto nel giorno in cui, a Palazzo di Giustizia, si tiene un evento sui 50 anni di evoluzione del diritto di famiglia in Italia, organizzato dall’Ordine degli avvocati milanesi.

Domanda: Qual è il suo giudizio sul percorso compiuto in questi 50 anni?

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Risposta: La riforma del 1975 è stata forse l’unica riforma davvero organica del diritto di famiglia che aveva adeguato il Codice civile del 1942, cioè pre-Costituzione, alla realtà sancita dalla stessa Costituzione, ovvero la parità fra i coniugi. Successivamente ci sono state riforme che hanno portato a compimento il percorso avviato nel 1975, come la riforma della filiazione del 2012/13 che ha tolto anche gli ultimi aspetti nominalistici e successori alla distinzione fra figli legittimi e naturali che oggi non esiste più. E altre che hanno adeguato la nostra legislazione ai cambiamenti sociali, fra cui una delle più rilevanti è stata la riforma dell’affido condiviso del 2006, che ha introdotto come regola generale, in caso di separazione, l’affidamento dei figli a entrambi i genitori. Con lo scorrere del tempo, senza ulteriori modifiche normative, si è sempre più concretizzato questo principio: dall’affido, nella pratica quotidiana, ancora prevalente alla madre - per una visione della famiglia dove è la figura femminile a stare in casa e a occuparsi dei figli - si è assistito a una progressiva parificazione del tempo trascorso con entrambi i genitori, visto che le donne sono entrate maggiormente nel mondo del lavoro e si è determinato un migliore bilanciamento dei ruoli fra le mura domestiche.

D: L’ultimo grande tassello è stata la legge del 2016 sul riconoscimento delle unioni civili e delle convivenze di fatto: c’è altro che si può fare per far sì che diritto e cambiamenti della società viaggino sullo stesso binario? Penso soprattutto alla tutela dei minori, figli di coppie omogenitoriali.

R: La legge del 2016 sulle unioni civili ha risposto a un bisogno espresso da lungo tempo dalla società, pur non legiferando in merito alla genitorialità. In questo la giurisprudenza è venuta incontro applicando le norme che ci sono, come l’istituto dell’adozione in casi particolari (articolo 44, legge sull’adozione), consentendo di dare copertura giuridica a un legame di mero fatto ma, esistente, importante e da tutelare nell’interesse del figlio. L’articolo 333 del Codice civile, inoltre, consente al giudice minorile di valutare se determinati comportamenti dei genitori possono essere contrari all’interesse dei figli e, quindi, dare provvedimenti in merito. Nei casi di coppie omogenitoriali dove, a seguito della crisi della coppia, il genitore giuridico impedisce all’altro genitore di frequentare il figlio, sono state promulgate numerose pronunce contro questo modo di procedere e in tutela dell’interesse del minore e dell’affettività con il genitore.

D: La riforma Cartabia ha portato alcune novità in ambito famigliare: come stanno procedendo?

R: Ne faccio un bilancio mediamente positivo, pur ricordando che è una riforma processuale, non di tutela dei diritti. I cambiamenti sono stati fatti in un’ottica di garantismo e di regole volte a una migliore istruzione del processo che, spesso, equivale a migliori decisioni. Sono, però, regole faticose da rispettare perché prevedono un contraddittorio molto ravvicinato, con tempistiche ristrette, soprattutto per la difesa con la raccolta dei documenti da parte dei clienti. Il problema principale resta l’assenza di fondi che rende difficile l’attuazione della riforma e il rispetto del termine dei 90 giorni. Una grande novità positiva è stata invece la possibilità di formulare la domanda di divorzio già nel processo di separazione.

D: Al giorno d’oggi, è ancora sensato parlare di comunione di beni?

R: Secondo me no. La maggior parte delle coppie oggi sceglie la separazione dei beni perché la società è cambiata nel modo di vedere e gestire i ruoli della famiglia. Basti pensare anche al fatto che spesso i matrimoni finiscono presto e le persone sono ancora giovani, con la possibilità di ricrearsi una famiglia in tempi brevi. Si potrebbe superare l’istituto della comunione dei beni con modelli in cui, pur nella distinzione dei patrimoni, si preveda un conguaglio al momento eventuale di fine del matrimonio in un’ottica di eguaglianza e riequilibrio delle sostanze accumulate. Sarebbe auspicale un intervento organico: purtroppo il legislatore si è un po’ disabituato a fare le riforme organiche. Quella del 1975 aveva questo pregio: guardava a 360 gradi. Le successive sono state tutte focalizzate su uno specifico aspetto senza considerare le interconnesioni con gli altri ambiti.

D: Infine, alcune sentenze recenti hanno disposto che, in caso di separazione, la casa venga attribuita al figlio, non alla madre come accade prevalentemente: crede sia funzionale?

R: No, nè dal punto di vista fattuale nè giuridico. Il figlio minorenne non ha capacità giuridica, quindi come si pensa di attribuire un diritto di godimento a un minore? Il tema della casa è molto delicato e andrebbe ripensato almeno a livello di applicazione giurisprudenziale, valutando attentamente caso per caso. Generano complicazioni, ad esempio, il fatto che l’attribuzione della casa sia a tempo indeterminato o che la giurisprudenza interpreti la norma allo stesso modo per i figli maggiorenni.


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