Tutela del consumatore

E-commerce, dal 19 giugno le piattaforme dovranno inserire un “pulsante” per il reso

La funzione dovrà essere ben visibile e segnalata con formule immediate. In caso di violazione dell’obbligo previste sanzioni anche fino a 10mila euro

di Camilla Curcio

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Novità in arrivo per l’universo dell’e-commerce: dal 19 giugno piattaforme e marketplace dovranno inserire su siti web e app un’interfaccia apposita per il recesso. L’obiettivo? Semplificare le procedure di restituzione di prodotti o servizi sul web e renderle accessibili ai clienti con un semplice clic.

Che cosa cambia

Recependo la direttiva Ue 2023/2673, il Dlgs 209/2025 ha inserito, nel Codice del consumo, il nuovo articolo 54-bis, che ridisegna il diritto di reso, trasformandolo da voce del contratto online a requisito obbligatorio dell’interfaccia digitale.

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Ma cosa prevede la norma? Nello specifico, l’articolo 54-bis impone ai venditori telematici una serie di requisiti da rispettare: il “pulsante” del recesso deve essere ben evidente, accessibile e disponibile per tutto il periodo a disposizione per restituire gli articoli acquistati. Una volta completata la procedura e inviato il modulo (nel quale l’utente dovrà indicare riferimenti anagrafici, estremi dell’ordine e un contatto per ottenere la conferma), il canale di e-commerce è obbligato a inoltrare in risposta una ricevuta col testo della dichiarazione del cliente, la data e l’ora di trasmissione per siglare la riuscita dell’operazione.

Non è tutto: sul sito o sulla pagina web, la funzione andrà indicata in modo esplicito e inequivocabile, dunque tendenzialmente con formule ed espressioni come «recedere dal contratto qui» o «clicca qui per effettuare il reso». E dovrà essere predisposto anche un passaggio finale e definitivo di conferma, ugualmente immediato.

Non basterà più, quindi, segnalare un semplice indirizzo mail a cui scrivere o fornire un modulo da scaricare, stampare, compilare e inviare senza avere poi la certezza che sia stato ricevuto o letto. La richiesta dovrà essere raggiungibile (e compilabile) direttamente dalla pagina web del venditore: una volta completata, il cliente dovrà quindi confermarla e ricevere dal retailer quasi immediatamente una ricevuta di ricezione automatica.

Di base, quindi, l’iter nella sostanza non cambia: cambiano semplicemente le modalità. Più veloci, più smart e più digitali. Con l’obiettivo di evitare domande senza risposta e procedure farraginose spesso senza esiti positivi.

A chi si rivolge l’obbligo

L’obbligo del “pulsante” di recesso riguarda tutti i siti che vendono a clienti privati, quindi B2C, ma anche siti misti B2C/B2B, che dovranno rispettare le regole solo per la parte di business rivolta ai consumatori e non alle aziende. Quindi, un parterre abbastanza ampio che vede piattaforme di vendita al dettaglio e marketplace, piattaforme digitali con abbonamenti, servizi di streaming e servizi di membership.

Le modifiche da integrare

Le aziende chiamate all’ordine, quindi, che cosa dovranno fare? Oltre al passaggio più ovvio (ed evidente), che è quello di aggiungere alla propria pagina - tanto operativamente quanto graficamente - la funzione di recesso con doppia conferma e ricevuta di ricezione, è necessario anche riguardare la parte più burocratica: quindi, aggiornare le condizioni generali di vendita e l’informativa propedeutica alla sigla del contratto, specificando nero su bianco l’obbligo di integrazione del pulsante.

Cosa succede a chi non rispetta le regole

Chi non si mobilita per garantire il servizio, può andare incontro a due tipi di problematiche, oltre a un’inevitabile accumulo di reclami, contestazioni e possibili grane legali. La prima, sul fronte operativo, è l’estensione del periodo di recesso: senza informativa aggiornata - quindi che, dal 19 giugno, includa anche l’inserimento del tool digitale per il reso - non durerà più 14 giorni ma si estenderà in automatico (quindi senza richiesta del cliente o intercessione delle autorità competenti) a 12 mesi e 14 giorni.

Sul piano delle sanzioni, invece, la mancata predisposizione del pulsante può integrare una pratica commerciale scorretta, con sanzioni amministrative che possono arrivare anche a 10mila euro.

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