Sicurezza

Difesa, ecco la riforma Crosetto. L’Italia gioca la carta della riserva

Lo schema di disegno di legge per la revisione dello strumento militare. Viene previsto entro il 31 dicembre 2033 un progressivo incremento dell’organico complessivo non superiore a 40.000 unità dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, dell’Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanità militare in servizio permanente e in ferma prefissata

di Andrea Carli

 IMAGOECONOMICA

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La Difesa cambia volto per rispondere alle minacce alla sicurezza, che richiedono tempi di reazione veloci. Sul piano del potenziamento degli oranici delle forze armate, la riforma delineata dal ministro Guido Crosetto gioca la carta della riserva. Le indicazioni sono contenute nello schema di disegno di legge recante “Disposizioni per la costituzione di Forze di riserva, in materia di personale militare nonché delega al Governo per la revisione dello strumento militare”, che il Sole 24 Ore ha consultato. E che è atteso sul tavolo del Consiglio dei ministri martedì 16 giugno.

In sintesi, vengono delineate tre soluzioni. La prima: una riserva operativa di mobilitazione, che si compone di personale richiamabile in servizio fino a 5 anni (prorogabili annualmente su domanda volontaria) dopo il congedo. L’obiettivo è «disporre di un adeguato bacino di personale addestrato e prontamente impiegabile, in grado di supportare e integrare le Forze armate e il Corpo unico della Sanità militare, anche in tempo di pace». La seconda soluzione: una riserva volontaria specialistica, che ha l’obiettivo di integrare la componente in servizio con funzioni ad hoc. Terza e ultima delle soluzioni previste dalla riforma della difesa: una riserva territoriale, che viene impiegata nelle operazioni che scattano dopo calamità naturali e per emergenze sul territorio.

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Delega al Governo per la revisione dello strumento militare

Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale. Viene previsto entro il 31 dicembre 2033 un progressivo incremento dell’organico complessivo non superiore a 40.000 unità dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, dell’Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanità militare in servizio permanente e in ferma prefissata, al fine di assicurare i necessari livelli di operatività e la piena integrabilità dello strumento militare nei contesti internazionali e nell’ottica di una politica di difesa comune europea, per l’assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate.

L’aumento, non superiore a 40.000 unità, è determinato, sulla base delle risorse disponibili e delle effettive capacità di reclutamento, ogni anno, in sede di legge di bilancio, nel limite di 5.071 unità per il 2028, 5.321 per il 2029, 7.001 per il 2030, 7.444 per il 2031, 7.500 per il 2032 e 7.663 unità per il 2033.

Riserva operativa

Il personale della riserva operativa può essere richiamato in servizio annualmente per lo svolgimento delle attività di addestramento finalizzate allo sviluppo e al mantenimento della prontezza operativa.

Ove non diversamente stabilito, ai militari di truppa della riserva operativa richiamati in servizio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i volontari in ferma prefissata.

Al personale della riserva operativa richiamato alle armi per lo svolgimento di attività addestrative periodiche, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, è corrisposto un compenso pari a 130 euro al netto degli oneri a carico dello Stato. Il compenso non è cumulabile con i trattamenti economici previsti per il servizio prestato all’estero, anche se temporaneo o occasionale, fatto salvo il diritto alla percezione del trattamento più favorevole.

Il militare cessa di appartenere al bacino della riserva operativa in alcuni casi ben definiti. Il primo: dopo un periodo minimo di disponibilità irrevocabile all’impiego di cinque anni, fatti salvi i casi eccezionali adeguatamente motivati. Il secondo motivo: per perdita dello stato di militare. E poi ancora per inidoneità anche parziale al servizio militare incondizionato; per non idoneità alle funzioni del grado. C’è poi il caso del compimento del 55° anno di età per gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati e del 45° anno di età per i militari di truppa. Infine per scarso rendimento durante il periodo di richiamo.

Personale della riserva volontaria specialistica

Per aumentare la capacità operativa dello strumento militare nazionale, è istituita la riserva volontaria specialistica, al fine di disporre di un adeguato bacino di personale in possesso di peculiari competenze professionali, in grado di supportare e integrare le Forze armate e il Corpo unico della Sanità militare, sin dal tempo di pace. La riserva volontaria specialistica è costituita da ufficiali, marescialli, sergenti e graduati di complemento a cui è stato conferito il grado. Il personale può essere richiamato in servizio, a domanda, per specifiche esigenze della Forza armata di appartenenza o del Corpo unico della Sanità militare, nei limiti dei contingenti annuali.

Riserva territoriale

Il disegno di legge prevede che allo scopo di generare un bacino di personale radicato sul territorio nazionale, rapidamente impiegabile a supporto delle esigenze funzionali delle Forze armate connesse al concorso, incluso quello a supporto delle Forze di polizia, alla gestione delle emergenze e delle calamità, al soccorso e all’assistenza, è istituita la riserva territoriale. La riserva territoriale è costituita dai volontari della riserva territoriale. Per partecipare alle procedure selettive per il reclutamento dei volontari della riserva territoriale occore avere un’età non inferiore a venticinque anni e non superiore a trentacinque anni, e un diploma di istruzione secondaria di primo grado.

I vincitori delle procedure selettive sono ammessi alla ferma prefissata di dodici mesi in qualità di soldato, per l’Esercito italiano, comune di 2ª classe, per la Marina militare, o aviere, per l’Aeronautica militare e sono disponibili, limitatamente al territorio nazionale, per l’assegnazione a comandi, enti, reparti e unità dislocati nell’area geografica o regione di arruolamento, ferma restando la possibilità di schieramento, addestramento e formazione al di fuori dell’area geografica o regione di assegnazione. Le modalità di reclutamento dei volontari della riserva territoriale sono disciplinate con decreto del ministro della difesa. I volontari della riserva territoriale seguono l’iter formativo stabilito dalla Forza armata di appartenenza, la cui durata non è inferiore a trenta giorni.

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