Denise Pipitone, torna al Pm il procedimento contro l’ex Pm Angioni
Pubblicate le motivazioni con cui la Cassazione ha annullato la condanna per false dichiarazioni
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Gli atti del processo a carico dell’ex Pm Maria Angioni, che aveva indagato sulla scomparsa di Denise Pipitone, tornano al pubblico ministero. La Cassazione ha depositato le motivazioni con le quali, il 4 febbraio scorso, ha annullato le pronunce del Tribunale di Marsala e della Corte d’Appello di Palermo, che avevano condannato l’ex sostituto procuratore della Repubblica per il reato di false dichiarazioni al pubblico ministero. Un’accusa che era scattata dopo le sommarie informazioni, rese nel 2021 all’allora Procuratore della Repubblica di Marsala Roberto Piscitello, nell’ambito dello stesso procedimento. Un colpo di spugna passato su due verdetti di condanna, che non potevano essere adottati prima che fosse definito il procedimento contro Delle Chiave, un testimone, oggi deceduto, indagato insieme ad Anna Corona, ex moglie del padre biologico di Denise. La Cassazione ha accolto uno dei due principali motivi di opposizione della difesa.
La critica sull’operato della Polizia
Non è passato quello relativo all’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Angioni al Pm, perché sentita come testimone o persona informata dei fatti e non come indagata e, dunque, con le garanzie a cui avrebbe avuto diritto, a iniziare dall’impossibilità di usare eventuali dichiarazioni auto-accusanti. Secondo la ricorrente, infatti, gli elementi indizianti dell’accusa c’erano già ai tempi di un intervento in diretta a “Mattino Cinque”, la cui sede è a Cologno Monzese, nel quale Angioni aveva ipotizzato inadempienze da parte della polizia, accusata di aver commesso errori e omissioni nel corso delle indagini.
Una tesi che la Suprema corte disattende perché, dalle dichiarazione rese alla stampa, non poteva emergere «in modo sufficientemente nitido la inveridicità di quanto con esse affermato». È invece corretta la censura relativa alla mancata sospensione del procedimento a carico dell’indagata prima della definizione del procedimento “madre”. I giudici di legittimità bollano, infatti, come pretestuosa la distinzione fatta dalla Corte d’Appello, secondo la quale la causa contro Angioni non riguardava la scomparsa della piccola Denise, ma quello a carico di poliziotti per le esternazioni via Tv.
Le conseguenze della mancata sospensione del processo
Un’inosservanza sulle cui conseguenze la Cassazione ammette un contrasto, pur scegliendo una via. Nello specifico non c’è dubbio che la mancata sospensione del processo comporti l’annullamento delle sentenze di condanna pronunciate e la restituzione degli atti al pubblico ministero per l’eventuale prosecuzione «se, come pare - si legge nella sentenza - quello contro Delle Chiave ed altri, nell’ambito del quale la Angioni ha reso le sue dichiarazioni, risulta essere stato successivamente definito».
Il passo successivo che la Suprema corte fa è stabilire la sorte degli atti di indagine, eseguiti nonostante la sospensione e in pendenza di essa e delle relative acquisizioni probatorie, tema non affrontato dai precedenti di legittimità citati nel verdetto. La Corte prende le distanze dalla sentenza “Cedro”, secondo la quale al Pm sarebbe precluso compiere anche gli atti urgenti. E questo in base alla norma (articolo 371-bis del Codice penale) che parla appunto di sospensione del «procedimento» e non del «processo». E lo fa senza prevedere una deroga per gli atti urgenti a differenza del Codice di rito penale.








