Cassazione

Denise Pipitone, torna al Pm il procedimento contro l’ex Pm Angioni

Pubblicate le motivazioni con cui la Cassazione ha annullato la condanna per false dichiarazioni

di Patrizia Maciocchi

View over the river Tiber with the bridge Ponte Umberto I and in the background the city courthouse (Corte di cassazione) in Rome, Italy Emma - stock.adobe.com

4' di lettura

English Version

4' di lettura

English Version

Gli atti del processo a carico dell’ex Pm Maria Angioni, che aveva indagato sulla scomparsa di Denise Pipitone, tornano al pubblico ministero. La Cassazione ha depositato le motivazioni con le quali, il 4 febbraio scorso, ha annullato le pronunce del Tribunale di Marsala e della Corte d’Appello di Palermo, che avevano condannato l’ex sostituto procuratore della Repubblica per il reato di false dichiarazioni al pubblico ministero. Un’accusa che era scattata dopo le sommarie informazioni, rese nel 2021 all’allora Procuratore della Repubblica di Marsala Roberto Piscitello, nell’ambito dello stesso procedimento. Un colpo di spugna passato su due verdetti di condanna, che non potevano essere adottati prima che fosse definito il procedimento contro Delle Chiave, un testimone, oggi deceduto, indagato insieme ad Anna Corona, ex moglie del padre biologico di Denise. La Cassazione ha accolto uno dei due principali motivi di opposizione della difesa.

La critica sull’operato della Polizia

Non è passato quello relativo all’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Angioni al Pm, perché sentita come testimone o persona informata dei fatti e non come indagata e, dunque, con le garanzie a cui avrebbe avuto diritto, a iniziare dall’impossibilità di usare eventuali dichiarazioni auto-accusanti. Secondo la ricorrente, infatti, gli elementi indizianti dell’accusa c’erano già ai tempi di un intervento in diretta a “Mattino Cinque”, la cui sede è a Cologno Monzese, nel quale Angioni aveva ipotizzato inadempienze da parte della polizia, accusata di aver commesso errori e omissioni nel corso delle indagini.

Loading...

Una tesi che la Suprema corte disattende perché, dalle dichiarazione rese alla stampa, non poteva emergere «in modo sufficientemente nitido la inveridicità di quanto con esse affermato». È invece corretta la censura relativa alla mancata sospensione del procedimento a carico dell’indagata prima della definizione del procedimento “madre”. I giudici di legittimità bollano, infatti, come pretestuosa la distinzione fatta dalla Corte d’Appello, secondo la quale la causa contro Angioni non riguardava la scomparsa della piccola Denise, ma quello a carico di poliziotti per le esternazioni via Tv.

Le conseguenze della mancata sospensione del processo

Un’inosservanza sulle cui conseguenze la Cassazione ammette un contrasto, pur scegliendo una via. Nello specifico non c’è dubbio che la mancata sospensione del processo comporti l’annullamento delle sentenze di condanna pronunciate e la restituzione degli atti al pubblico ministero per l’eventuale prosecuzione «se, come pare - si legge nella sentenza - quello contro Delle Chiave ed altri, nell’ambito del quale la Angioni ha reso le sue dichiarazioni, risulta essere stato successivamente definito».

Il passo successivo che la Suprema corte fa è stabilire la sorte degli atti di indagine, eseguiti nonostante la sospensione e in pendenza di essa e delle relative acquisizioni probatorie, tema non affrontato dai precedenti di legittimità citati nel verdetto. La Corte prende le distanze dalla sentenza “Cedro”, secondo la quale al Pm sarebbe precluso compiere anche gli atti urgenti. E questo in base alla norma (articolo 371-bis del Codice penale) che parla appunto di sospensione del «procedimento» e non del «processo». E lo fa senza prevedere una deroga per gli atti urgenti a differenza del Codice di rito penale.

Ad avviso della Suprema corte però il riferimento “lessicale” al processo e al procedimento è debole, e utilizzato dal legislatore in modo generico e atecnico. La Corte valorizza, piuttosto che l’assenza di una norma che autorizzi il compimento di atti urgenti, quella di una disposizione che li vieti. Da qui la conclusione che apre agli atti urgenti e, dunque, a quelli non rinviabili. Più complesso il caso della validità o meno degli atti di indagine, eventualmente compiuti durante la sospensione, ma non urgenti. Anche in questo caso pesa - per la Cassazione - l’assenza di un no espresso del legislatore, per escludere la totale inutilizzabilità. Nè è però possibile ritenerli indenni da «qualsiasi sanzione processuale». Ma la sanzione non può essere la nullità dell’atto di esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero e, conseguentemente, dell’intero processo. Va dunque sanzionata, con la nullità assoluta e insanabile, l’interferenza dei organi diversi dalla pubblica accusa nella formulazione dell’imputazione «ma non anche l’eventualità in cui sia tale organo - si legge nella sentenza - ad esercitare il diritto d’azione a lui riconosciuto, sebbene in mancanza dei relativi presupposti normatici».

La conclusione è che anche gli atti compiuti dal Pm, diversi da quelli non rinviabili, durante la sospensione del procedimento, sono validi, «a meno che non pregiudichino l’intervento, l’assistenza o la rappresentanza dell’indagato per tale reato». Il procedimento va, dunque, rimesso nelle mani del Pm, come organo che procedeva quando è intervenuta in automatico la sospensione per legge e «nulla esclude, che detti atti, se del caso e per maggior garanzia del diritto di difesa dell'indagata, possano essere rinnovati».

Il secondo processo per diffamazione

Sottolinea la soddisfazione per la tesi sulla sospensione accolta l’avvocato Stefano Giordano, che difende l’ex Pm Angioni, e promette battaglia sul resto. «La Sesta Sezione Penale della Cassazione ha annullato le sentenze di Tribunale di Marsala e Corte d’Appello di Palermo, accogliendo la tesi che la difesa sosteneva sin dal primo grado: il procedimento contro la dottoressa Angioni doveva essere sospeso ope legis. Il pubblico ministero - afferma il legale - ha esercitato l’azione penale quando non poteva, e i giudici di merito non se ne sono accorti. È un errore grave, che pesa ancor di più alla luce dell’accanimento processuale subito da un magistrato che aveva soltanto esercitato il proprio diritto di critica sulle indagini per la scomparsa di Denise Pipitone. Sul passaggio relativo alla sorte degli atti - su cui peraltro la difesa non aveva chiesto pronuncia - la Corte si inserisce in un contrasto giurisprudenziale aperto: faremo valere le nostre ragioni nelle sedi opportune. Ma è un problema secondario: nel merito siamo convinti dell'innocenza della dottoressa Angioni».

Per l’ex Pm resta in piedi un secondo processo per diffamazione nei confronti dell’ispettore di polizia Vincenzo Tumbiolo, che le era costato una condanna in primo grado a quattro mesi di reclusione. Una decisione poi annullata dalla Cassazione che ha disposto la trasmissione degli atti al tribunale di Monza per competenza territoriale, dove è fissata una prima udienza per il 16 giugno 2026.

Riproduzione riservata ©
Loading...

Brand connect

Loading...

Newsletter

Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici e finanziari.

Iscriviti