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Decreto giustizia-migranti: cosa cambia per notai, magistrati e avvocati

Dall’esame forense alla responsabilità professionale fino alla permanenza negli uffici. Le novità per gli operatori del diritto, slittamenti inclusi

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Con 165 voti favorevoli e 80 contrari, la Camera, nella seduta di mercoledì 5 agosto, ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto legge 100/2026 - «Misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024». Il provvedimento, già passato al Senato senza modifiche il 30 luglio, interviene su due ambiti differenti, come si evince già dal titolo della norma: l’amministrazione della giustizia e il recepimento del pacchetto migrazione-asilo dell’Unione europea.

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

Per gli operatori della giustizia e del diritto le novità sono rilevanti e includono il nuovo esame di Stato per l’accesso alla professione forense; il tetto di responsabilità professionale dei notai; la proroga del debutto del gip collegiale; gli slittamenti del tribunale della famiglia e delle nuove competenze dei giudici di pace; le regole di permanenza dei magistrati all’interno del medesimo ufficio.

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Avvocati

Nell’articolo 1 vengono ridefinite le modalità di svolgimento dell’esame di Stato per diventare avvocati, che consiste in una sessione unica annuale articolata in due prove scritte - redazione di un parere e di un atto giudiziario, entrambi in una materia scelta dal candidato tra diritto privato, diritto penale e diritto amministrativo - e una prova orale. Le prove scritte si svolgono in presenza, con l’aiuto dei codici annotati con la giurisprudenza. È vietato introdurre testi, appunti o dispositivi elettronici, pena l’immediata esclusione dall’esame.

La prova orale comprende la soluzione di un caso pratico, la risposta a tre quesiti (uno di diritto processuale, uno di diritto sostanziale e uno su una materia scelta tra diritto costituzionale, commerciale, del lavoro, internazionale, dell’Unione europea o tributario) e un ulteriore quesito su ordinamento, deontologia e previdenza forense. Sono inoltre ridefiniti i criteri di valutazione e i punteggi minimi per il superamento delle prove.

L’articolo 1 del decreto legge 100/2026 interviene anche sulle modalità di correzione degli elaborati e sulla composizione della commissione d’esame e delle sottocommissioni, affidando la presidenza a un avvocato designato dal Consiglio nazionale forense. Viene introdotta, inoltre, l’incompatibilità per alcuni incarichi forensi mentre si demanda a un decreto del ministro della Giustizia l’organizzazione delle sessioni d’esame, comprese le misure a favore dei candidati con disturbi dell’apprendimento.

Va inoltre ricordato, per tutti i praticanti interessati a svolgere l’esame di Stato, che le spese per la sessione d’esame sono a carico del candidato nella misura forfettaria di 62 euro, da corrispondere al momento della presentazione della domanda.

Interventi, infine, sulla scuola forense: in deroga al Dm 17/2018 e fino all’istituzione della Commissione nazionale per la banca dati, le verifiche intermedie non saranno svolte e l’accesso alla verifica finale è consentito a chi abbia frequentato almeno l’80% delle lezioni di ogni semestre.

Le disposizioni delineate nell’articolo 1 si applicano a partire dalla prima sessione successiva all’entrata in vigore del decreto.

Notai

A tutela della certezza dei rapporti e della sostenibilità della professione, l’articolo 9 riscrive la disciplina della responsabilità professionale dei notai introducendo, accanto all’ordinario termine decennale di prescrizione decorrente dalla conoscibilità del danno, un limite di 15 anni dalla data in cui è stata compiuta la prestazione, oltre il quale l’azione non non può comunque essere esercitata. La disposizione si applica anche se il contratto d’opera professionale è stato stipulato prima dell’entrata in vigore del decreto, purché la prestazione sia compiuta posteriormente.

Magistrati

All’articolo 4 il Governo ha modificato le regole di permanenza dei magistrati all’interno del medesimo ufficio. In via transitoria, per i magistrati che hanno già raggiunto o stanno per raggiungere il limite massimo di permanenza e la cui conclusione è fissata prima del 31 dicembre 2026, la scadenza è automaticamente prorogata fino al termine dell’anno.

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Introdotta, poi, la possibilità di differire fino a dodici mesi le assegnazioni ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro quando il numero dei magistrati da trasferire supera di un terzo quello dei componenti della sezione o del gruppo di lavoro. Ridotto da sei a tre mesi il termine entro cui i magistrati interessati devono presentare domanda di trasferimento, per rendere la procedura più coerente con le scadenze effettive di pubblicazione e copertura dei posti vacanti.

Slittamenti

Infine, all’interno del decreto legge giustizia-migranti, sono rilevanti anche le parti dedicate agli slittamenti, come l’entrata in vigore del gip collegiale il cui debutto scala dal 25 agosto 2026 al 28 febbraio 2027. O come i rinvii per il tribunale della famiglia e le nuove competenze dei giudici di pace: un anno ancora di tempo per entrambi (17 ottobre 2027 e e 31 ottobre 2027).

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