Decreto legge giustizia, per i giudici di pace rinvio delle nuove competenze
Slitta anche l’esordio del tribunale della famiglia e dei server centralizzati per le intercettazioni. Investimenti sul digitale
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I punti chiave
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In vigore da venerdì 11 giugno 2026 il decreto legge sulla giustizia che rende tra l’altro operativa in Italia la stretta sul diritto d’asilo. Nell’articolato pacchetto di misure che confluisce nella parte del decreto legge dedicata alla giustizia (decreto legge 100, pubblicato venerdì 11 giugno in Gazzetta ufficiale), spicca una serie di rinvii. Dell’entrata in vigore del gip collegiale innanzitutto, dove le criticità dei gip effettivamente in servizio rispetto alle piante organiche, ha condotto a spostare il debutto dal 25 agosto al 28 febbraio 2027. Mesi che saranno utilizzati, assicura il ministero, per creare le condizioni organizzative necessarie all’assunzione collegiale delle decisioni sull’adozione delle misure cautelari personali.
Tribunale di famiglia
Ma nel decreto trovano posto anche gli slittamenti del tribunale della famiglia e delle nuove competenze dei giudici di pace (già oggetto peraltro di precedente rinvio). Un anno ancora di tempo per entrambi, ma soprattutto sul primo si addensa la maggiore incertezza, visto che si infittiscono le voci di una sua possibile soppressione senza che neppure il nuovo ufficio giudiziario, previsto dalla riforma Cartabia per il settore civile, abbia mai visto la luce.
Cause su beni mobili e incidenti stradali/nautici
Per il nuovo limite di valore per le cause su beni mobili (da 10mila a 30mila euro) e per quelle sul risarcimento danni da incidenti stradali e nautici (da 25mila a 50mila euro), oltre che per l’affidamento in materia condominiale, nuovo appuntamento per i giudici di pace al 31 ottobre 2027.
Server interdistrettuali
Al 31 dicembre 2027 viene rinviato, ma anche in questo caso la prima scadenza era risalente (28 febbraio 2025), l’esordio dei server interdistrettuali per l’attività di intercettazione.
Proprietà industriale
In materia di proprietà industriale, spazio a misure per adeguare il Codice, nei rapporti tra giudizio cautelare e giudizio di merito, alla sentenza Corte Ue C-132/25. La norma introduce l’inefficacia dei provvedimenti cautelari in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito o in caso di sua estinzione nel caso sia stato introdotto.








