Concorrenza, ecco cosa cambia: dagli ambulanti ai limiti elettromagnetici
9/10Ddl concorrenza/Maggior tutela dei consumatori nei contratti conclusi per telefono
Ddl concorrenza/Maggior tutela dei consumatori nei contratti conclusi per telefono
Nel caso di contratti di servizi conclusi per telefono, è previsto che il consenso prestato dal consumatore sia valido solo qualora quest’ultimo abbia preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente le condizioni contrattuali. Inoltre, in caso di contratti a tacito rinnovo, il professionista, trenta giorni prima della scadenza del contratto, sarà tenuto ad avvisare il consumatore, per iscritto anche tramite sms, della data entro cui può inviare formale disdetta: in mancanza di tale comunicazione quest’ultimo potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza spese
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