Decreto Calderone

Il pacchetto lavoro varato dal governo: dagli incentivi al salario giusto

Bonus di 12 o 24 mesi per assumere stabilmente giovani, donne e nella Zes Unica. Più forza ai contratti collettivi, nuove norme sui rider

di Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa dopo il Cdm che ha varato il                  decreto lavoro Ansa

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Si rafforza il pacchetto di incentivi per sostenere la stabilizzazione dei contratti a termine (brevi, fino a 12 mesi). Confermato il pacchetto di proroghe fino a fine anno degli altri esoneri al 100%, tra 12 e 24 mesi, per chi assume under35, donne e nella Zes Unica. Torna poi un esonero contributivo dell’1% (nel limite massimo di 50mila euro) per spingere la conciliazione vita-lavoro. Sono alcune delle misure principali contenute nel decreto Lavoro approvato ieri dal Cdm. Il provvedimento di 19 articoli stanzia circa 1 miliardo di euro, prevedendo una normativa più stringente sui rider («qualora emergano indici di controllo o di eterodirezione esercitati, anche mediante algoritmo, il rapporto di lavoro si intende subordinato, salvo prova contraria»), con un importante corollario: l’accesso agli incentivi è condizionato al rispetto dei contratti che prevedono il salario giusto (si veda l’articolo di sotto).

Sostegno al lavoro

«Sono misure che danno il sostegno al lavoro - ha sottolineato il ministro del Lavoro, Marina Calderone, al termine della riunione di governo - attraverso il sostegno alla contrattazione di qualità. La scelta è di valorizzare le garanzie che dà il contratto collettivo di lavoro».

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Gli incentivi

Si favorisce la stabilità del lavoro con un nuovo incentivo che scatta in caso di trasformazioni di contratti a termine di durata non superiore a 12 mesi in contratti stabili. Si tratta di un esonero contributivo del 100% per 24 mesi nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile, per ciascun lavoratore. Il beneficio è riconosciuto esclusivamente alle trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato, per il personale non dirigenziale, e di durata complessiva, alla data di trasformazione, non superiore a dodici mesi, che alla medesima data non ha compiuto trentacinque anni, mai occupato a tempo indeterminato. L’esonero riguarda le trasformazioni effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026.

Per le assunzioni stabili di under 35 arriva poi la proroga fino a fine anno del bonus già previsto dal decreto Coesione e prorogato, con il Milleproroghe, fino al 30 aprile, con limitazioni. L’incentivo adesso vale fino al 31 dicembre, è per un periodo di 24 mesi e consiste in uno sgravio totale fino a 500 euro su base mensile. L’incentivo spetta se gli under 35 sono privi di lavoro regolarmente retribuito e rientrano nelle categorie di “lavoratore svantaggiato”. Si sale a 650 euro se l’assunzione avviene in una regione della Zes Unica. L’incentivo è di 12 mesi in relazione ad assunzioni in alcune categorie del “lavoratore svantaggiato”.

Per le donne, di qualsiasi età, disoccupate, inoccupate, è previsto uno sgravio contributivo di 24 mesi fino a 650 euro al mese. Si sale a 800 euro se la lavoratrice assunta stabilmente è residente nelle regioni della Zes Unica. L’esonero è riconosciuto per 12 mesi in alcune ipotesi di assunzione di donne che appartengono ad alcune categorie di “lavoratore svantaggiato”. Come per i giovani, anche per le donne, l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto, e l’azienda, per beneficiarne, non deve aver licenziato nei sei mesi precedenti. Nella Zes Unica l’esonero è fino a 650 euro per 24 mesi: ne potranno beneficiare le assunzioni, fino a dicembre, chi ha compiuto 35 anni ed è disoccupato da almeno 24 mesi. L’esonero spetta solo ai datori che occupano fino a 10 dipendenti.

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Isopensione

Sul fronte previdenziale si proroga per altri tre anni, fino al 2029, la possibilità per il lavoratore di uscire con sette anni di anticipo grazie all’isopensione, l’esodo a carico delle aziende con almeno 15 dipendenti con eccedenze di personale.

Contratti scaduti

Il mancato rinnovo dei contratti collettivi entro dodici mesi dalla scadenza naturale, fa scattare un adeguamento automatico delle retribuzioni, a titolo di anticipazione forfettaria, pari al 30% dell’Ipca (Indice dei prezzi al consumo armonizzato), facendo salve però diverse pattuizioni contrattuali. Con il decreto Lavoro il governo interviene sul tema della contrattazione collettiva nel privato, incidendo direttamente sui meccanismi che regolano la negoziazione tra le parti sociali. Appurato che i ritardi nei rinnovi contrattuali impattano sulla perdita del potere d’acquisto dei salari, la bozza del provvedimento entrato in consiglio dei ministri introduce una serie di disincentivi per spingere le parti alla conclusione puntuale dei negoziati. Vengono esentati i settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi - a partire dal turismo - ai quali l’adeguamento è legato a indicatori economici settoriali individuati dalla contrattazione collettiva.

Favorire i rinnovi

Per favorire il rinnovo dei Ccnl e assicurare continuità alla tutela economica dei lavoratori, si prevede che le parti nell’esercizio dell’autonomia contrattuale disciplinano in sede di rinnovo le decorrenze degli incrementi retributivi, gli eventuali importi una tantum e gli strumenti di copertura economica del periodo intercorrente tra la scadenza e il rinnovo, assumendo a riferimento la data di scadenza naturale del contratto previgente. Tra i disincentivi al protrarsi nel tempo dei negoziati, si prevede che anche il contributo di assistenza contrattuale, quella somma con cui il datore di lavoro copre l’attività delle parti sindacali firmatarie del contratto, non può essere riconosciuto decorsi dodici mesi dalla scadenza naturale del contratto. Queste disposizioni si applicano ai Ccnl che scadono successivamente all’entrata in vigore del decreto. Mentre per i Ccnl già scaduti, queste misure si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.

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Salario giusto

La contrattazione è individuata dal Dl come lo strumento per assicurare un salario giusto ai lavoratori, in linea con l’articolo 36 della Costituzione. Per accedere ai benefici previsti dal Dl, il datore di lavoro deve applicare il Trattamento economico complessivo (Tec) definito dai Ccnl stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale - i cosiddetti contratti leader - «avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro». Dunque non i minimi tabellari, ma il Tec che comprende anche indennità, superminimi e welfare.

Il Tec previsto dai Ccnl dei sindacati minori, non può essere inferiore al Tec dei contratti leader. Anche nei settori non coperti da contrattazione collettiva, il Tec non può essere inferiore a quello dei Ccnl leader. Il codice alfanumerico unico relativo al Ccnl applicato, indicato nelle comunicazioni obbligatorie è utilizzato dal ministero del Lavoro, dall’Ispettorato nazionale del lavoro, Inps, Cnel anche per individuare eventuali scostamenti dei trattamenti economici e normativi rispetto al salario giusto, per la verifica dei presupposti per l’accesso ai bonus, e l’analisi dei fenomeni di dumping contrattuale.

«Il sostegno al lavoro - ha commentato il ministro del Lavoro, Marina Calderone - poggia sul sostegno alla contrattazione collettiva di qualità».

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