Pesca

Crediti d’imposta per le imprese ittiche, arriva il decreto attuativo: chi potrà beneficiarne (e come)

Si tratta di un intervento messo in piedi dal ministero dell’Agricoltura all’interno del primo decreto carburanti, cioè quello del 18 marzo

di Lorenzo Pace

 IMAGOECONOMICA

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Parte l’iter per i crediti d’imposta a favore delle imprese ittiche colpite dal caro-carburanti. Il ministero dell’Agricoltura ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo che definisce criteri e modalità per accedere all’agevolazione fiscale inserita all’interno del primo decreto carburanti (Dl 33/2026), convertito con la legge n. 79 del 13 maggio 2026.

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

I beneficiari

Il testo chiarisce che i beneficiari sono le microimprese, le piccole e medie imprese attive nel settore della pesca professionale, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato. Sono escluse le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti per aiuti dichiarati illegittimi dalla Commissione europea e quelle che rientrano nei casi esclusi dal regolamento UE 2022/2473 sugli aiuti nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Il contributo copre esclusivamente l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione del naviglio peschereccio: resta fuori dal perimetro, quindi, ogni altro impiego del carburante.

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Crediti d’imposta fino al 20%

Il credito d’imposta arriva fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, al netto dell’Iva e comprovata da fatture. Il plafond complessivo è fissato a 10 milioni di euro per il 2026.

La domanda

Le domande vanno presentate esclusivamente tramite la piattaforma telematica del ministero dell’agricoltura. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto, la Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura (Pemac) emanerà una circolare con le date di apertura e chiusura della finestra, che non potrà essere inferiore a trenta giorni.

La domanda va resa in forma di dichiarazione sostitutiva e deve contenere l’anagrafica dell’impresa con le unità da pesca armate, l’ammontare delle spese sostenute tra il 1° marzo e il 31 maggio 2026, la dichiarazione che il carburante è stato impiegato esclusivamente per il naviglio peschereccio, la regolarità fiscale e le dichiarazioni antiaiuti illegittimi. Vanno allegati le fatture di acquisto, le quietanze di pagamento e l’estratto del libretto di controllo del carburante per il periodo oggetto di contribuzione.

Chiusa la finestra, la Pemac determina il totale delle domande ammissibili. Se le richieste restano entro i 10 milioni stanziati, l’aliquota è fissata al massimo di legge: il 20%. Se il totale supera il plafond, l’aliquota viene ridotta proporzionalmente, rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti richiesti. Per i crediti superiori a 150.000 euro è richiesta la preventiva acquisizione dell’informazione antimafia: decorso il termine di legge, l’impresa può comunque iniziare a utilizzare il credito sotto condizione risolutiva.

Come usare il credito

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2026. La finestra si apre dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia con il codice tributo. Non si applicano i limiti ordinari di compensabilità previsti dalla legge finanziaria 2007 e dalla legge 388/2000. Il credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap. È cumulabile con altre agevolazioni sugli stessi costi, purché il cumulo non superi la spesa effettivamente sostenuta.

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