Convalida trattamento migranti, ok al passaggio in Corte d’appello
La Suprema corte salva il Decreto flussi ma impone una motivazione rafforzata. Il passaggio dal giudice civile specializzato al giudice penale è nelle facoltà del legislatore
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Il trasferimento della competenza per convalidare i trattenimenti degli immigrati dalle sezioni specializzate alla Corte d'appello, messo in atto con il Decreto flussi non viola il diritto di difesa e rientra nelle facoltà del legislatore. Ma al giudice penale che decide sulla proroga o sulla conferma del trattenimento è imposta una motivazione rafforzata che giustifichi la restrizione della libertà personale. Una verifica che non può prescindere dalla valutazione del singolo caso anche quando il paese di provenienza è considerato sicuro dall'Esecutivo. Con la sentenza 2967/2025, la Cassazione, salva la riforma, attuata con il Dl 145/2024 e la legge di conversione 187/2024, in vigore dal 10 gennaio 2025, accogliendo però il ricorso di un cittadino marocchino contro la proroga di 60 giorni avallata dalla Corte d'appello, che si era appiattita sul provvedimento del questore, con una decisione del tutto immotivata.
Il raggio d'azione del legislatore
La Cassazione nega che il Decreto flussi presenti profili di incostituzionalità per una disparità di trattamento tra le persone trattenute in attesa di un riscontro alla domanda di asilo e quelle ristrette in carcere.
In particolare la discriminazione, per la quale il richiedente asilo chiedeva un rinvio alla Consulta o alla Corte di giustizia europea, riguardava la riduzione a soli cinque giorni del termine per fare ricorso in Cassazione, a fronte dei tempi più lunghi per preparare la difesa concessi a chi si trova un carcere. Effetto questo del passaggio dal giudice civile a quello penale e dunque - spiega la Suprema corte - coerente con il taglio dei tempi di decisione che caratterizza i procedimenti relativi alla restrizione della libertà personale.
Una scelta normativa che «attiene alla materia processuale che, come ha ribadito in più occasioni la Corte costituzionale - si legge nella sentenza - è di esclusiva spettanza del legislatore e si caratterizza per la più ampia discrezionalità, sempre che non siano ravvisabili profili di manifesta irragionevolezza e arbitrarietà».
Da qui, prosegue la Corte, «l'inconcludenza, ai fini della prospettazione di vizi processuali o di legittimità costituzionale, dei richiami difensivi alle precedenti scelte legislative (frutto di un diverso e del pari insindacabile esercizio della discrezionalità riservata al decisore politico), che hanno caratterizzato la disciplina previgente con l'opzione preferenziale per le sezioni specializzate in materia di immigrazione».








