Condominio, anche in zona trafficata il locale deve evitare disturbi alla quiete
Il reato si può configurare anche in un’area dove circolano molti veicoli. Il caso delle tipologie acustiche delle strade di Roma
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Il titolare di un pubblico esercizio, a Roma, nella zona di Trastevere, veniva condannato per il reato di cui all’articolo 659, primo comma, Codice penale, poiché, tramite il funzionamento di una cella frigorifera, collocata all’interno di un chiostrino condominiale, disturbava le occupazioni e il riposo degli abitanti del palazzo. Il titolare veniva anche condannato al risarcimento del danno e di una provvisionale a favore, in particolare, di una condòmina, rivolgendosi in Cassazione, dinanzi alla quale contestava la legittimità della condanna.
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Le tipologie acustiche di Roma
L’ingiustizia della condanna, a suo avviso, discendeva dal fatto di aver qualificato come zona silenziosa l’area in cui insisteva il suo locale, parametro necessario ad individuare la lesività dei rumori. Faceva rilevare che la tipologia acustica della strada del condominio era situata in zona IV. A Roma, le tipologie acustiche delle strade sono definite dal Piano di zonizzazione acustica comunale. Il territorio è suddiviso in sei classi acustiche, ciascuna con limiti di emissione e immissione sonora (espressi in decibel ponderati ) basati sulle attività circostanti. La classe IV era assegnata ad un’area con alta densità di traffico leggero e commerciale. Pertanto, a suo avviso, la normale tollerabilità non era stata superata e la violazione costituiva semmai illecito amministrativo della legge 447/1995 sull’inquinamento acustico.
Rumori dell’esercente
La Cassazione (sezione III penale, nella sentenza 20496/2026) rigettava il ricorso e confermava la condanna. L’aspetto particolarmente interessante è relativo proprio al fatto che il reato viene configurato anche in una zona già di per sé rumorosa. Secondo i giudici di legittimità bene aveva fatto il Tribunale a ritenere esistente il reato poiché il gestore del locale, nella chiostrina del condominio, produceva rumori di ogni genere provenienti dall’attività di ristorazione, con il vociare delle persone fino a notte fonda, con il trascinamento di arredi oltre l’orario di chiusura a cui si aggiungevano i rumori prodotti da una cella frigorifera collocata all’interno della chiostrina. Le sorgenti rumorose, compreso il vociare dei clienti, producevano immissioni non conformi alla legge.
Disturbo della quiete
I supremi giudici ricordano che il reato dell’articolo 659 del Codice penale è di pericolo e si realizza quando l’attività posta in essere dall’autore del fatto sia concretamente idonea a disturbare le occupazioni e il riposo delle persone. La prova del reato non implica l’effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l’idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato, come nel caso in esame.






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