La mossa del Governo

Cittadinanza, stretta sullo ius sanguinis, ecco cosa cambia

Sono tre i provvedimenti in questo ambito che hanno registrato il via libera del Consiglio dei ministri. I discendenti di cittadini italiani, nati all’estero, saranno automaticamente cittadini solo per due generazioni: solo chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia sarà cittadino dalla nascita

di Andrea Carli

Cambia cittadinanza "ius sanguinis", Tajani: tutela italiani all'estero

4' di lettura

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Si delinea una stretta sulla possibilità di ottenere la cittadinanza iure sanguinis. Nella conferenza stampa che si è svolta al termine della riunione del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al “pacchetto cittadinanza”, il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani ha chiarito che «non verrà meno il principio dello ius sanguinis e molti discendenti degli emigrati potranno ancora ottenere la cittadinanza italiana, ma verranno posti limiti precisi soprattutto per evitare abusi o fenomeni di “commercializzazione” dei passaporti italiani. La cittadinanza - ha concluso - deve essere una cosa seria». Ecco, in estrema sintesi, che cosa cambia.

I provvedimenti che, in questo ambito, hanno ottenuto il via libera dell’Esecutivo sono tre. Il primo, un decreto legge su “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”. Il secondo è un disegno di legge (“Disposizioni in materia di cittadinanza”). Fondamentalmente, il primo consente l’immediata entrata in vigore di alcune delle norme previste nel secondo. Vengono introdotte sostanziali modifiche alle regole di trasmissione della cittadinanza. Il terzo provvedimento è anch’esso un disegno di legge ( “Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero”). L’obiettivo è adottare misure per rendere più efficienti i procedimenti di ricostruzione della cittadinanza italiana iure sanguinis attivati a domanda di italodiscendenti maggiorenni, residenti all’estero.

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La stretta

Le nuove norme prevedono che i discendenti di cittadini italiani, nati all’estero, saranno automaticamente cittadini solo per due generazioni: solo chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia sarà cittadino dalla nascita. I figli di italiani acquisteranno automaticamente la cittadinanza se nascono in Italia oppure se, prima della loro nascita, uno dei loro genitori cittadini ha risieduto almeno due anni continuativi in Italia.

I nuovi limiti valgono solo per chi ha un’altra cittadinanza (in modo da non creare apolidi) e si applicano a prescindere dalla data di nascita (prima o dopo l’entrata in vigore del decreto-legge). Resterà ovviamente cittadino chi in precedenza è già stato riconosciuto tale (da un tribunale, da un comune, da un consolato). Saranno comunque processate secondo le precedenti regole le richieste di riconoscimento della cittadinanza documentate e presentate entro le 23.59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025.

Le controversie sull’accertamento

Il testo interviene in materia di controversie relative all’accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana, In particolare, stabilisce che non sono ammessi il giuramento e la testimonianza quali mezzi di prova, e spetta a colui che richiede la cittadinanza italiana dover fornire la prova dell’insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.

L’atto di nascita dei discendenti nati all’estero va registrato prima che compiano 25 anni

In primo luogo, in base alle nuove regole l’atto di nascita dei discendenti di cittadini italiani nati all’estero deve essere registrato prima del compimento dei venticinque anni di età, altrimenti non sarà più possibile chiedere la cittadinanza, in base a una presunzione di “assenza di vincoli effettivi con l’Italia” per mancato esercizio dei diritti e adempimento dei doveri.

Cittadinanza persa per “desuetudine”

In linea con il principio del vincolo effettivo con il Paese di cui si chiede la cittadinanza, si introduce l’ipotesi di perdita della cittadinanza per “desuetudine” nei confronti del cittadino italiano nato all’estero, non residente in Italia ed in possesso di un’altra cittadinanza che, successivamente alla data di entrata in vigore delle nuove norme, non mantenga vincoli effettivi con la Repubblica italiana per un tempo di almeno 25 anni, dimostrato dal mancato esercizio dei diritti o adempimento dei doveri derivanti dallo stato di cittadino italiano.

Misure per sostenere l’immigrazione di ritorno

Alcune soluzioni hanno l’obiettivo di rafforzare il sostegno all’immigrazione di ritorno. Il figlio minore di genitori cittadini (sempre che non nasca già cittadino) acquisterà la cittadinanza se nasce in Italia o se viene a viverci per due anni, con una semplice dichiarazione di volontà dei genitori. Viene confermato che chi ha perso la cittadinanza potrà riacquistarla, ma solo se risiede in Italia per due anni. Si conferma, inoltre, per chi ha anche soltanto un nonno italiano (o che è stato cittadino italiano), la possibilità di diventare cittadino dopo aver risieduto in Italia per tre anni (invece dei cinque o dieci anni chiesti rispettivamente ai cittadini europei e agli altri stranieri non europei). I coniugi di cittadini italiani potranno continuare ad ottenere la naturalizzazione ma solo se risiedono in Italia. In ogni caso viene consentito al soggetto divenuto maggiorenne la possibilità di rinunciare alla cittadinanza qualora sia in possesso di altra cittadinanza (evitando l’apolidia). Viene riconosciuta la trasmissione della cittadinanza per via materna ai nati dopo il 1° gennaio 1927, cioè a chi era ancora minore di 21 anni il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana, chiarendo una questione oggetto di interpretazioni contrastanti. Vengono fissati in 48 mesi i termini procedimentali del riconoscimento della cittadinanza.

I numeri della cittadinanza iure sanguinis

Nella relazione illustrativa i tecnici ministeriali ricordano che qualsiasi stima del bacino potenziale di riconoscimenti della cittadinanza italiana iure sanguinis è puramente congetturale. Nel 2011 da alcune fonti era stimata in oltre 60 milioni di italo-discendenti, ma esso è una proiezione sulla base del dato delle migrazioni nel primo secolo di storia unitaria (circa 27 milioni di cittadini emigrati, con punte massime nei due decenni anteriori allo scoppio della prima guerra mondiale). Poiché agli effetti della determinazione della cittadinanza, è sufficiente avere un solo discendente anche remoto che sia stato cittadino, più passa il tempo più aumenta la possibilità che un qualsiasi abitante dei Paesi a più alta emigrazione italiana (Argentina, Brasile, Uruguay, oltre a Stati Uniti, Canada, Australia, Venezuela etc.) possa reclamare la cittadinanza italiana e, in concreto, possa vantare di essere già stato riconosciuto come cittadino.

«Senza limitazioni giuridiche nella trasmissione, potenzialmente chiunque potrà essere cittadino italiano»

In altri termini, nel documento viene messo in evidenza che in assenza di limitazioni giuridiche nella trasmissione, potenzialmente chiunque potrà essere cittadino italiano. Nell’ambito della popolazione dei Paesi esteri storicamente destinatari di emigrazione italiana (che attribuiscono tutti indistintamente la propria cittadinanza iure soli), la percentuale di cittadini italiani potenziali (e spesso anche attuali) non è fissa, ma crescente. Già oggi, ad esempio, quasi il 3% della popolazione argentina è in possesso del passaporto italiano (1,2 milioni di cittadini italiani riconosciuti su 46 milioni di abitanti). Nel 2000 la percentuale era la metà (1,5%, corrispondenti a circa 550.000 cittadini italiani riconosciuti su meno di 37 milioni di abitanti). E questo non solo come effetto del ritmo dei nuovi riconoscimenti in via amministrativa e giurisdizionale, ma anche come portato automatico della normale dinamica demografica naturale (che aumenta la probabilità che i nuovi nati abbiano la goccia di sangue italiano sufficiente a giustificare la trasmissione della cittadinanza italiana).

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