Misure di tutela

Cassette di sicurezza svaligiate, la banca è responsabile dell’inadempienza nei controlli

Ha l’obbligo di tutelare l’integrità dei contenitori e preservarli da sottrazioni o danni. Per il furto non vale l’attenuante del «caso fortuito»

di Angelo Busani

Credits: mibernaa (Pexels)

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Qualora una cassetta di sicurezza venga svuotata a seguito di un furto, la banca risponde nei confronti del cliente per essersi resa inadempiente all’obbligo di predisporre un’organizzazione idonea a garantire l’integrità dei contenitori metallici collocati in locali protetti e messi a disposizione dei clienti per custodire beni mobili (denaro, gioielli, metalli preziosi, documenti, etc.) e preservarli da sottrazioni o danneggiamenti in un contesto connotato da un grado di sicurezza superiore rispetto a quello ordinariamente esistente in un ambiente domestico o professionale (Cassazione, 9640/1999).

Il limite del caso fortuito

L’articolo 1839 del Codice civile sancisce, infatti, che nel servizio delle cassette di sicurezza, la banca risponde verso il cliente «per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, salvo il caso fortuito».

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Nel concetto di «caso fortuito» il furto non rientra, a meno che sia attuato con modalità talmente distruttive e sofisticate da non essere fronteggiabile nemmeno con misure di sicurezza tecnologicamente avanzate (Cassazione, 5421/1992 e 4946/2001): per concretarsi il caso fortuito, dunque, deve verificarsi un evento pregiudizievole imprevedibile e inevitabile (Cassazione, 8065/1997), come un terremoto in una zona a basso rischio sismico o un’inondazione in un territorio nel quale non si abbia il ricordo di eventi atmosferici estremi.

Dato che la legge pone a carico della banca il risultato di assicurare l’idoneità e la custodia dei locali nonché l’integrità della cassetta, non è sufficiente la dimostrazione, da parte dell’istituto bancario, di aver adottato determinate cautele o essersi comportato con diligenza: per liberarsi dalla responsabilità la banca deve dare prova della verificazione di una situazione completamente estranea alla sua sfera di controllo (Cassazione, 7081/2005).

L’onere della prova a carico della banca

Proprio perché il servizio delle cassette di sicurezza è destinato a prevenire il rischio di sottrazione dei beni che vi sono collocati, la giurisprudenza esclude dunque che il furto possa essere qualificato come caso fortuito (Cassazione, 3389/2003 e 23412/2009). Non basta, quindi, la prova dell’esistenza di misure di sicurezza o della loro conformità agli standard correnti: per esimersi da responsabilità la banca deve provare che l’evento si è verificato nonostante l’adozione di tutte le cautele esigibili in concreto e che non sarebbe stato evitabile neppure con un’organizzazione più efficiente (Cassazione, 9640/1999).

Quest’onere probatorio grava integralmente sulla banca, chiamata a fornire una dimostrazione positiva del caso fortuito. In mancanza, l’inadempimento si presume, in considerazione del fatto che la prestazione rientra nella sua sfera di controllo (Cassazione, 5421/1992 e 8065/1997). Né può assumere rilievo, ai fini dell’esonero da responsabilità, il comportamento del cliente, il quale non è tenuto a informare la banca sul contenuto della cassetta né può essere ritenuto corresponsabile per avervi collocato beni di valore elevato (Cassazione, 5617/1992 e 14462/2004).

Il danno risarcibile

Quanto al danno risarcibile (la cui dimostrazione compete al cliente), coincide con il valore dei beni sottratti o danneggiati, quale conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento dell’obbligo di custodia gravante sulla banca (Cassazione, 2067/1995). Tuttavia, sulle modalità di accertamento del danno incide la particolare natura del servizio delle cassette di sicurezza, caratterizzato dal fatto che la banca non sa nulla del loro contenuto: in questo contesto, la giurisprudenza ammette pertanto il ricorso a presunzioni semplici, a dichiarazioni testimoniali e ad altri elementi indiziari (Cassazione, 18637/2017), come le denunce presentate agli organi di polizia, idonei a fornire un quadro attendibile sull’esistenza e l’entità dei beni custoditi.

Accanto a questi strumenti, è riconosciuta la possibilità di usare il giuramento estimatorio e quello suppletorio, purché sussista un principio di prova idoneo a fondare la domanda (Cassazione 1355/1998 e 2393/1998). Questi strumenti assumono particolare rilievo proprio in ragione della fisiologica assenza di documentazione diretta sul contenuto della cassetta, consentendo al giudice di pervenire a una ricostruzione attendibile attraverso elementi indiziari tra loro convergenti e coerenti.

Alla stessa stregua, possono assumere rilievo le dichiarazioni rese in sede extragiudiziale e gli elementi documentali indiretti che, pur non offrendo prova piena, concorrono a formare il convincimento del giudice in ordine alla consistenza del danno lamentato. Il giudice può, infine, procedere a una valutazione equitativa del danno, tenendo conto delle circostanze del caso concreto.

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