Cassette di sicurezza svaligiate, la banca è responsabile dell’inadempienza nei controlli
Ha l’obbligo di tutelare l’integrità dei contenitori e preservarli da sottrazioni o danni. Per il furto non vale l’attenuante del «caso fortuito»
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Qualora una cassetta di sicurezza venga svuotata a seguito di un furto, la banca risponde nei confronti del cliente per essersi resa inadempiente all’obbligo di predisporre un’organizzazione idonea a garantire l’integrità dei contenitori metallici collocati in locali protetti e messi a disposizione dei clienti per custodire beni mobili (denaro, gioielli, metalli preziosi, documenti, etc.) e preservarli da sottrazioni o danneggiamenti in un contesto connotato da un grado di sicurezza superiore rispetto a quello ordinariamente esistente in un ambiente domestico o professionale (Cassazione, 9640/1999).
Il limite del caso fortuito
L’articolo 1839 del Codice civile sancisce, infatti, che nel servizio delle cassette di sicurezza, la banca risponde verso il cliente «per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, salvo il caso fortuito».
Nel concetto di «caso fortuito» il furto non rientra, a meno che sia attuato con modalità talmente distruttive e sofisticate da non essere fronteggiabile nemmeno con misure di sicurezza tecnologicamente avanzate (Cassazione, 5421/1992 e 4946/2001): per concretarsi il caso fortuito, dunque, deve verificarsi un evento pregiudizievole imprevedibile e inevitabile (Cassazione, 8065/1997), come un terremoto in una zona a basso rischio sismico o un’inondazione in un territorio nel quale non si abbia il ricordo di eventi atmosferici estremi.
Dato che la legge pone a carico della banca il risultato di assicurare l’idoneità e la custodia dei locali nonché l’integrità della cassetta, non è sufficiente la dimostrazione, da parte dell’istituto bancario, di aver adottato determinate cautele o essersi comportato con diligenza: per liberarsi dalla responsabilità la banca deve dare prova della verificazione di una situazione completamente estranea alla sua sfera di controllo (Cassazione, 7081/2005).
L’onere della prova a carico della banca
Proprio perché il servizio delle cassette di sicurezza è destinato a prevenire il rischio di sottrazione dei beni che vi sono collocati, la giurisprudenza esclude dunque che il furto possa essere qualificato come caso fortuito (Cassazione, 3389/2003 e 23412/2009). Non basta, quindi, la prova dell’esistenza di misure di sicurezza o della loro conformità agli standard correnti: per esimersi da responsabilità la banca deve provare che l’evento si è verificato nonostante l’adozione di tutte le cautele esigibili in concreto e che non sarebbe stato evitabile neppure con un’organizzazione più efficiente (Cassazione, 9640/1999).








