Giustizia

Caso Minetti, la grazia può essere revocata? Ecco in quali casi

Il provvedimento è arrivato lo scorso febbraio con un decreto del capo di Stato Mattarella

di Redazione Roma

11/01/2022 Roma, Il palazzo del Quirinale Francesco Fotia / AGF

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Il “caso Minetti”, in cui è ovviamente prematuro trarre conclusioni, ha fatto sorgere un dubbio giuridico: la grazia concessa dal presidente della Repubblica può essere revocata? Il dubbio è nato dopo la lettera inviata dal Quirinale al ministero della Giustizia per effettuare ulteriori accertamenti sulla situazione di Nicole Minetti, a cui sono state cancellate le condanne a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato con la grazia ricevuta da Sergio Mattarella a febbraio.

La grazia

Partiamo dalla Costituzione. La grazia è inserita tra i poteri del capo di Stato: è lui che, con un decreto apposito, può estinguere, in tutto o in parte, «la pena inflitta con la sentenza irrevocabile o la trasforma in un’altra specie di pena prevista dalla legge (ad esempio la reclusione temporanea al posto dell’ergastolo o la multa al posto della reclusione). La grazia estingue anche le pene accessorie, se il decreto lo dispone espressamente; non estingue invece gli altri effetti penali della condanna (art. 174 c.p.)». Ai sensi dell’art. 681 del codice di procedura penale, si legge inoltre, «può essere sottoposta a condizioni».

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La revoca

Se la grazia è stata condizionata e il beneficiario commette un nuovo delitto non colposo entro 5 anni dal decreto presidenziale (10 anni nel caso di grazia riguardante la pena dell’ergastolo) per il quale viene condannato a una pena detentiva, il beneficio viene revocato di diritto. La revoca è disposta dal giudice dell’esecuzione. In caso di revoca, la pena condonata torna a essere eseguibile. Il caso Minetti non rientra, però, in questa fattispecie.

Invece, se dovesse emergere che la grazia è stata concessa sulla base di presupposti falsi o occultati, potrebbe aprirsi un nuovo procedimento ministeriale volto a valutare la validità del decreto originario.

«Trattandosi di un provvedimento eccezionale - ha ribadito Alfonso Celotto, ordinario di diritto Costituzionale all’università Roma Tre, all’Ansa - va comunque valutata tutta la situazione generale. Va capito bene se la grazia sia stata concessa su presupposti erronei e se quindi a quel punto diventa revocabile o modificabile». Celotto ha ricordato che «è un principio generale del diritto quello dell’atto uguale e contrario, cioè non si può mai escludere che ci sia spazio per far venire meno una grazia se si scopre che la grazia era stata concessa sulla base di presupposti non sussistenti o non conferenti».

La responsabilità del ministero della Giustizia e del procuratore in Appello

Quel che viene specificato dal Colle, invece, è la responsabilità del ministero della Giustizia. E anche del procuratore generale in Corte d’Appello: in questo caso Gaetano Brusa, che ha detto di aver «acquisito i dati e svolto gli accertamenti che ci richiedeva il ministero. La procedura riguardante la richiesta di grazia ci è arrivata dal ministero a fine 2025. Sulla base di quanto chiesto, il quadro era completo e non emergevano dati anomali. L’acquisizione documentale è avvenuta attraverso i riscontri sanitari dei carabinieri».

Un iter evidenziato dal Quirinale. «La domanda di grazia - si legge nella sezione specifica - è diretta al presidente della Repubblica e va presentata al ministro della Giustizia». «Sulla domanda o sulla proposta di grazia esprime il proprio parere il procuratore generale presso la Corte di Appello e, se il condannato è detenuto - anche presso il domicilio – ovvero affidato in prova al servizio sociale, il magistrato di sorveglianza. A tal fine, essi acquisiscono ogni utile informazione relativa, tra l’altro, alla posizione giuridica del condannato, all’intervenuto perdono delle persone danneggiate dal reato, ai dati conoscitivi forniti dalle Forze di Polizia, alle valutazioni dei responsabili degli Istituti penitenziari».

Acquisiti i pareri, «il ministro trasmette la domanda o la proposta di grazia, corredata dagli atti dell’istruttoria, al Capo dello Stato, accompagnandola con il proprio “avviso”, favorevole o contrario alla concessione del beneficio. Come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 200 del 2006, al Capo dello Stato compete la decisione finale. L’art. 681 del codice di procedura penale prevede anche che la grazia possa essere concessa di ufficio e cioè in assenza di domanda e proposta, ma sempre dopo che è stata compiuta l’istruttoria».

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