Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Bonus Natale 2024, verso platea più estesa. Ecco 15 domande e risposte sull’una tantum da 100 euro

Il viceministro dell’Economia e delle Finanze Leo: andrà a 4,5 milioni di contribuenti, via requisito coniuge

di Andrea Carli

Bonus Natale da 100 euro: ecco cosa fare per ottenerlo

6' di lettura

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La cronaca racconta che la maggioranza starebbe valutando un’estensione della platea del cosiddetto “bonus Natale”: l’una tantum di 100 euro in arrivo con le tredicesime e destinata ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 28mila euro con coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico, oppure in nuclei monogenitoriali con un figlio a carico.

Ciriani, verso il raddoppio della platea del bonus Natale

«Abbiamo trovato le risorse per arrivare all’incirca al raddoppio della platea per includere, come avevano chiesto anche le opposizioni, chi era rimasto fuori all’inizio, come le famiglie monogenitoriali», ha infatti detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. La misura, ha aggiunto, è stata «approvata in Consiglio dei ministri, all’interno del decreto per la riapertura del concordato preventivo». Il testo, che dovrebbe andare in Gazzetta Ufficiale in tempi brevi, dovrebbe poi confluire nel decreto fisco all’esame del Senato. Sulla platea del bonus Natale si era inizialmente ipotizzato un emendamento del relatore.

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Leo: Bonus Natale andrà a 4,5 milioni, via requisito coniuge

In una nota il viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo ha fornito un’indicazione sulla nuova platea: «Passeremo da poco più di un milione di contribuenti ad oltre quattro milioni e mezzo - ha chiarito -. Viene di fatto eliminato il requisito di avere il coniuge a carico e dunque per avere il bonus basterà avere almeno un figlio a carico».

Nell’attesa della norma definitiva, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha messo mano a un approfondimento sul bonus di Natale, sulla base della situazione attuale, ovvero le indicazioni contenute nel decreto Omnibus di fine ottobre, e le recenti indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate. Tra le condizioni per avere diritto al bonus figura il possesso di un reddito annuo complessivo, nel 2024, non superiore ai 28mila euro. Nel documento vengono indicati, tra gli altri aspetti, la platea dei destinatari; i requisiti necessari per averne diritto e gli adempimenti a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

Ecco i chiarimenti in 15 domande e risposte, nell’attesa di novità sull’ipotesi di un raddoppio della platea (si veda anche Il Sole 24 Ore del 13 novembre).

1. Qual è la norma di riferimento?

Allo stato attuale è il “Decreto Omnibus”. Questo provvedimento ha previsto un bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. L’indennità, disciplinata nel dettaglio dall’articolo 2-bis, inserito in sede di conversione del decreto legge 113/2024 ad opera della legge 143/2024, ricalca come modalità di erogazione le regole già previste per altre tipologie di bonus (esempio trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente articolo 1, decreto legge 3/2020).

2. A chi spetta il bonus?

Il bonus di 100 euro annui spetta ai lavoratori dipendenti. Si tratta esclusivamente dei titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR, con esclusione di titolari di reddito da pensione. È infatti previsto che venga erogato “unitamente alla tredicesima mensilità”, elemento retributivo relativo ai contratti di lavoro subordinato, ed è confermato dalla circolare n. 19/E dell’Agenzia delle Entrate del 10 ottobre 2024. Sono, dunque, esclusi i titolari di redditi di lavoro assimilati a lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del TUIR (es. collaboratori coordinati e continuativi).

3. Quali sono i requisiti per averne diritto?

Aver conseguito nel periodo d’imposta 2024 un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. Inoltre il lavoratore deve avere a carico fiscalmente il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio. Oppure almeno un figlio a carico in caso di unico coniuge che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 12, c. 1 lett. c) del Tuir. L’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, con esclusione dei redditi da pensione, deve essere superiore alla detrazione di lavoro dipendente di cui all’articolo 13 del Tuir. Per il periodo d’imposta 2024, l’importo che costituisce la soglia della cosiddetta “no tax area” secondo quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 216/2023 è pari a 8.500 euro ( si veda anche circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 2024).

4. Quando i figli sono considerati a carico?

Il comma 2 dell’articolo 12 del Tuir prevede che le persone debbano possedere un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro. La condizione rileva anche a seguito dell’entrata in vigore dell’Assegno unico universale. Il comma 4-ter dell’articolo 12 prevede, infatti, che ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel medesimo articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.

5. Come si calcola il reddito complessivo non superiore a 28mila euro?

Va calcolato al netto dell’abitazione principale, considerando il c.d. reddito di riferimento, computando la quota esente dei redditi agevolati nonché quelli soggetti a imposta sostitutiva. La circolare dell’Agenzia delle Entrate 19/E del 2024 osserva che nel calcolo del reddito complessivo si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario, della quota di agevolazione ACE e delle somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità. Inoltre, per espressa previsione dell’articolo 2-bis, comma 3, del dl 113/2024 rileva anche la quota esente dei seguenti redditi agevolati: incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero (art. 44, comma 1, del D.L. n. 78/2010, conv., con modificazioni, dalla legge n. 122/2010); regime speciale per lavoratori impatriati (articolo 16 del decreto legislativo 147/2015 e articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del Dl 34/2019 convertito con modificazioni, dalla legge 58/2019 e articolo 5 del decreto legislativo 209/2023).

6. Nel caso di mancanza del coniuge il bonus spetta?

Spetta nel caso in cui il lavoratore ha almeno un figlio a carico fiscalmente e l’altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e quest’ultimo non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

7. L’ammontare del bonus è fisso o varia in base alle giornate effettivamente lavorate?

Il bonus di 100 euro spetta tenendo conto del periodo di lavoro nell’anno d’imposta 2024. Pertanto, occorre tenere conto del medesimo criterio di calcolo delle detrazioni fiscali di cui all’ articolo 13, comma 1, del Tuir. Va dunque considerato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita (ad esempio, le assenze per aspettativa senza corresponsione di assegni). Si veda la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 18 febbraio 2022.

8. Cosa deve fare il lavoratore che presume di avere tutti i requisiti per fruire dell’indennità?

È necessaria una specifica richiesta del lavoratore al datore di lavoro in cui attesta di averne diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli a carico. Il lavoratore deve evidentemente tenere conto del reddito complessivo e degli altri redditi che concorrono al reddito di riferimento nonché delle quote esenti computabili.

9. Cosa deve fare il datore di lavoro?

Il datore di lavoro, ricevuta la dichiarazione del lavoratore, eroga il bonus tenendo conto, ove ricorrano, le condizioni previste che, nello specifico, sono: carico familiare (coniuge ed almeno un figlio); reddito complessivo del lavoratore non superiore a 28 mila euro; imposta lorda calcolata sul reddito di lavoro dipendente come previsto dall’art. 49 del TUIR (escluso comma 1, lett. a)) superiore alle detrazioni indicate dall’art. 13, comma 1, del Tuir. Il datore di lavoro procede alla compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 241/1997 delle somme anticipate sin dal giorno successivo all’erogazione in busta paga. Il datore di lavoro verifica successivamente in sede di conguaglio se il lavoratore ne aveva effettivamente diritto e provvede all’eventuale recupero a debito o a credito del lavoratore.

10. Cosa deve fare il lavoratore che ha avuto precedenti rapporti di lavoro?

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.19/E del 10/10/2024 indica che il lavoratore deve anche fornire i dati reddituali all’ultimo datore di lavoro qualora abbia avuto precedenti rapporti di lavoro. Il datore di lavoro deve naturalmente conservare la documentazione.

11. Cosa deve fare il lavoratore che ha ricevuto il bonus e non ne aveva diritto?

Il lavoratore deve verificare di averne diritto e nel caso gli fosse stato erogato e non spettasse, deve restituirlo in sede di dichiarazione fiscale (730 o dichiarazione dei redditi). Nel caso in cui invece ne avesse diritto e non gli fosse stato erogato potrà richiederlo sempre in sede di dichiarazione fiscale.

12. Nel caso di contratti part time il bonus va proporzionato?

Il bonus non va riproporzionato in caso di contratto a tempo parziale. Spetta in misura inferiore solo nel caso in cui le giornate di detrazione di lavoro dipendente spettanti siano inferiori a quelle spettanti per l’intero periodo d’imposta. Solo in tal caso occorre calcolarlo in applicazione del criterio pro rata temporis.

13. Nel caso di più rapporti di rapporti di lavoro dipendente nel 2024, qual è l’importo del bonus?

Il lavoratore ne ha diritto una volta soltanto per cui dovrà richiedere l’indennità esclusivamente a un datore di lavoro. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.19/E del 2024 ha chiarito che l’indennità è corrisposta dal datore di lavoro individuato dal lavoratore mediante consegna della dichiarazione di possesso dei requisiti nella quale andranno indicati i redditi di lavoro dipendente e i giorni di detrazione presso gli altri datori di lavoro.

14. Possono fruire del bonus i lavoratori domestici che non hanno un sostituto di imposta?

Si, in presenza delle condizioni previste debbono effettuarne richiesta in sede di dichiarazione 730 o dichiarazione dei redditi.

15. Non si corre il rischio di dare un’indennità su un reddito presunto per poi chiederne la restituzione?

Il rischio c’è, ma la situazione è analoga a quella già applicata per il bonus 80 euro prima e il TIR di 100 euro attualmente.

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