Welfare aziendale

Fringe benefit: conferme e novità per bollette, affitti, mutui e auto aziendali

Al via dal 1° gennaio la nuova disciplina per le auto aziendali che penalizza i motori termici e premia elettrico e ibrido plug-in

di Diego Paciello

3' di lettura

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Con la legge di Bilancio esaminata dal Parlamento hanno trovato conferma alcuni interventi riguardanti il trattamento fiscale della fruizione, da parte dei lavoratori dipendenti, di beni e servizi erogati dai datori di lavoro, i cosiddetti fringe benefit, tra i quali spicca, in particolar modo, la modifica delle percentuali utili ai fini del calcolo della quota imponibile delle auto aziendali concesse in uso promiscuo.

Fringe benefit: le regole generali

Il legislatore conferma, con un intervento di portata, per la prima volta nel corso degli ultimi anni, pluriennale (triennio 2025-2027), la deroga al comma 3 dell’articolo 51 del TUIR già prevista, da ultimo, per il periodo d’imposta in corso. Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione e/o per gli interessi sul mutuo relativi all’abitazione principale non sarà imponibile entro il limite complessivo di 1.000 euro, innalzato a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico.

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L’attuazione della misura continuerà a essere condizionata all’invio, da parte del datore di lavoro, di apposita informativa alle rappresentanze sindacali unitarie (laddove sono presenti) e alla presentazione, da parte dei dipendenti, di idonea dichiarazione al datore di lavoro con la quale attestino di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

La durata triennale della disposizione consentirà ai datori di lavoro una programmazione del budget per eventuali iniziative a favore dei dipendenti nel medio periodo, rendendo la norma più efficace rispetto al recente passato.

Fringe benefit: un caso particolare, l’auto aziendale

Tra le novità più significative, il comma 48 della manovra introduce modifiche sostanziali al calcolo del benefit rappresentato dall’utilizzo privato delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Per auto, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione e concessi con contratti stipulati a decorrere dal primo gennaio 2025, il valore della base imponibile sarà il 50% (non più il 30%) dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sulla base delle tabelle ACI, che il ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica entro il 31 dicembre di ciascun anno, con effetto dal periodo d’imposta successivo. Questa percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria full electric e al 20% per quelli ibridi plug-in. A tale importo (si veda per tutti i passaggi successivi la tabella riportata a fianco) andrà dedotta l’eventuale trattenuta dal netto effettuata in busta paga dal datore di lavoro al dipendente operata per riaddebitargli, in tutto o in parte, il valore dell’utilizzo privato del mezzo.

In assenza di questa trattenuta, il valore figurativo calcolato secondo quanto sopra previsto verrà integralmente assoggettato a tassazione in capo al lavoratore e a contribuzione (ai fini del calcolo sia della quota di contributi a carico del dipendente che di quella a carico del datore di lavoro). Nel caso, invece, dell’applicazione di un riaddebito nei confronti del dipendente, il valore figurativo calcolato secondo quanto sopra previsto andrà assoggettato (se positivo) a tassazione e a contribuzione al netto dell’importo riaddebitato.

VEICOLI AZIENDALI: COME CAMBIA IL CALCOLO PER DATORI DI LAVORO E DIPENDENTI

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La prima soluzione risulta sicuramente più conveniente per il lavoratore, la seconda per il datore, in quanto quest’ultimo incasserà la trattenuta e risparmierà, conseguentemente, i contributi previdenziali a suo carico calcolati su un importo imponibile inferiore. Senza alcuna trattenuta il dipendente paga imposte e contributi (circa il 10%) sul valore convenzionale stabilito dalle tabelle ACI, il datore versa i contributi a suo carico (circa il 30%). Nel caso il datore effettui una trattenuta dal netto, su tale importo il dipendente non verserà più né imposte né contributi e il datore di lavoro i contributi a suo carico.

Se, da una parte, la modifica delle percentuali utili ai fini del calcolo del benefit per le auto aziendali concesse in uso promiscuo porterà a un importante e generalizzato aumento dei valori imponibili per le auto con motore termico (oltre il 60%), dall’altra, paradossalmente, si potrà assistere addirittura a una riduzione dei valori imponibili per quelle altamente inquinanti, che passerà dall’attuale 60% al 50 per cento.

Per le auto già immatricolate e non ancora assegnate e quelle assegnate ma non ancora consegnate, invece, la normativa applicabile appare tutt’altro che scontata.


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