Aumenti da rinnovi contrattuali, si allarga il perimetro della sostitutiva al 5%
Nella circolare 3/E dell’Agenzia nuovi chiarimenti sulle agevolazioni per i redditi da lavoro dipendente previsti dalla legge legge di bilancio
di Mauro Pizzin
3' di lettura
I punti chiave
- Indennità di cassa
- Incrementi retributivi precedenti la sottoscrizione del Ccnl
- Superminimo assorbibile
- Ferie, gratifica feriale e festività soppressa del 4 novembre
- Maggiorazione domenicale
- Part time verticale
- Straordinario festivo o notturno
- Indennità di reperibilità e di pernottamento
- Assenza o mancata applicazione di un Ccnl
- Impatriati, docenti e ricercatori
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Le imposte sostitutive sui rinnovi contrattuali e su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e nei giorni di riposo settimanale o per i turni, previste dalla legge 199/20265 (Bilancio 2026), tornano sotto la lente dell’agenzia delle Entrate, che per sciogliere altri dubbi interpretativi sull’applicazione dell’articolo 1, commi 7, 10 e 11 ha pubblicato la circolare 3/E/2026, che fa seguito alla precedente circolare 2/E/2026 del 24 febbraio.
Chiedilo al Sole
Si ricorda, sul punto, che l’articolo 1, comma 7, della legge di Bilancio 2026 ha introdotto un’imposta sostitutiva pari al 5% a favore dei lavoratori dipendenti privati sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione dei contratti collettivi sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026. L’imposta sostitutiva si applica in caso di reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33mila euro anche se derivante da più rapporti di lavoro. L’imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo, nel giorno di riposo settimanale e per le indennità turno, entro un limite annuo di 1.500 euro per i lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a 40mila euro nel 2025, è stata a sua volta introdotta dall’articolo 1, comma 10, della legge di bilancio. Di seguito, i principali chiarimenti contenuti nella circolare.
Indennità di cassa
Nel caso in cui i Ccnl prevedano incrementi delle indennità erogate mensilmente connesse allo svolgimento della mansione, come quelle di cassa o quelle variabili, ad esse è applicabile l’imposta sostitutiva del 5% dal momento che queste indennità sono corrisposte mensilmente e confluiscono nella retribuzione ordinaria e che l’incremento retributivo tocca anche questi istituti.
Incrementi retributivi precedenti la sottoscrizione del Ccnl
Per l’Agenzia sono detassabili anche gli incrementi frutto di rinnovi contrattuali sottoscritti nel triennio 2024-2026 anche nel caso in cui siano riconosciuti per periodi antecedenti alla sottoscrizione, purché erogati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. L’agevolazione non si applica, però, in caso di importi previsti dal rinnovo ma erogati «una tantum».
Superminimo assorbibile
Nel caso in cui l’importo attribuito al dipendente come superminimo venga assorbito dal rinnovo contrattuale quest’ultimo può beneficiare dell’imposta sostitutiva anche nel caso in cui sia stato riconosciuto in base a un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro.







