Lavoro

Aumenti da rinnovi contrattuali, si allarga il perimetro della sostitutiva al 5%

Nella circolare 3/E dell’Agenzia nuovi chiarimenti sulle agevolazioni per i redditi da lavoro dipendente previsti dalla legge legge di bilancio

di Mauro Pizzin

(Alberto Cattaneo / Fotogramma/Fotogramma, MILANO) FOTOGRAMMA

3' di lettura

English Version

3' di lettura

English Version

Le imposte sostitutive sui rinnovi contrattuali e su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e nei giorni di riposo settimanale o per i turni, previste dalla legge 199/20265 (Bilancio 2026), tornano sotto la lente dell’agenzia delle Entrate, che per sciogliere altri dubbi interpretativi sull’applicazione dell’articolo 1, commi 7, 10 e 11 ha pubblicato la circolare 3/E/2026, che fa seguito alla precedente circolare 2/E/2026 del 24 febbraio.

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

Si ricorda, sul punto, che l’articolo 1, comma 7, della legge di Bilancio 2026 ha introdotto un’imposta sostitutiva pari al 5% a favore dei lavoratori dipendenti privati sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione dei contratti collettivi sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026. L’imposta sostitutiva si applica in caso di reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33mila euro anche se derivante da più rapporti di lavoro. L’imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo, nel giorno di riposo settimanale e per le indennità turno, entro un limite annuo di 1.500 euro per i lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a 40mila euro nel 2025, è stata a sua volta introdotta dall’articolo 1, comma 10, della legge di bilancio. Di seguito, i principali chiarimenti contenuti nella circolare.

Loading...

Indennità di cassa

Nel caso in cui i Ccnl prevedano incrementi delle indennità erogate mensilmente connesse allo svolgimento della mansione, come quelle di cassa o quelle variabili, ad esse è applicabile l’imposta sostitutiva del 5% dal momento che queste indennità sono corrisposte mensilmente e confluiscono nella retribuzione ordinaria e che l’incremento retributivo tocca anche questi istituti.

Incrementi retributivi precedenti la sottoscrizione del Ccnl

Per l’Agenzia sono detassabili anche gli incrementi frutto di rinnovi contrattuali sottoscritti nel triennio 2024-2026 anche nel caso in cui siano riconosciuti per periodi antecedenti alla sottoscrizione, purché erogati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. L’agevolazione non si applica, però, in caso di importi previsti dal rinnovo ma erogati «una tantum».

Superminimo assorbibile

Nel caso in cui l’importo attribuito al dipendente come superminimo venga assorbito dal rinnovo contrattuale quest’ultimo può beneficiare dell’imposta sostitutiva anche nel caso in cui sia stato riconosciuto in base a un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro.

Ferie, gratifica feriale e festività soppressa del 4 novembre

Dal momento che durante il periodo di ferie il lavoratore percepisce la retribuzione ordinaria, la circolare precisa che sono detassabili anche gli incrementi retributivi corrisposti in relazione alla retribuzione dei giorni di ferie: un ragionamento che vale anche per la festività soppressa (in quanto rientrante nella retribuzione ordinaria) e per la gratifica feriale, se prevista dal Ccnl (in quanto assimilabile alla quattordicesima mensilità).

Maggiorazione domenicale

L’imposta sostitutiva del 15% si applica in ogni caso alla maggiorazione prevista dal Ccnl per il lavoro svolto durante la domenica anche se quest’ultima non coincide con il giorno di riposo settimanale previsto contrattualmente .

Part time verticale

Sì all’imposta sostitutiva del 15% in relazione al lavoro svolto nei giorni di riposo, che può non coincidere con la domenica, ma solo nel caso in la prestazione lavorativa sia resa nel giorno di riposo stabilito dalle parti.

Straordinario festivo o notturno

L’imposta sostitutiva si applica all’intera retribuzione corrisposta.

Indennità di reperibilità e di pernottamento

L’imposta sostitutiva si applica alla prima indennità anche nel caso in cui il lavoratore non abbia effettivamente prestato l’attività lavorativa connessa, in quanto funzionalmente collegata alle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo nei giorni di riposo settimanale e per il lavoro a turni. Sulla base dello stesso ragionamento, sì alla agevolazione anche per la seconda indennità prevista dal contratto del Credito.

Assenza o mancata applicazione di un Ccnl

Secondo l’Agenzia entrambe le imposte sostitutive del 5% e del 15% non si possono prevedere se il datore non applica nessun Ccnl al rapporto di lavoro.

Impatriati, docenti e ricercatori

Le detassazioni del 5% e del 15% si applicano anche anche ai lavoratori impatriati (di cui al Dlgs 209/2023) , nonché a docenti e ricercatori residenti all’estero che si trasferiscono in Italia (di cui al Dl 78/2010); nel loro caso, tuttavia, l’imposta sostitutiva si applicherà sull’intero ammontare senza tener conto delle riduzioni previste dalle relative norme agevolative.

Riproduzione riservata ©
Loading...

Brand connect

Loading...

Newsletter

Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici e finanziari.

Iscriviti