I coniugi in lite
Un’altra criticità è stata segnalata dagli avvocati. La procedura consente sempre l’opzione “ripartita” al 50% tra i genitori. Ma l’Inps non può sapere se il giudice ha disposto l’attribuzione degli aiuti al 100% ad uno dei due genitori. E in caso di conflittualità tra i due, sarà necessario far valere la decisione presso gli uffici, consegnando l’eventuale sentenza per poter chiedere di revocare la richiesta presentata dall’altro genitore e vedersi riconosciuta l’intera somma.
Il calendario degli arretrati
Spetterà sempre alle sedi territoriali e ai patronati, infatti, raccogliere le eventuali richieste dei cittadini. Nelle prossime settimane verrà rilasciata agli uffici l’implementazione della piattaforma per modificare o correggere le domande, insieme al gestionale per consultare l’elenco dei beneficiari con le relative definizioni degli importi. Verrà presto attivata anche la procedura per recuperare gli importi indebiti o per presentare eventuali ricorsi o istanze di riesame in caso di domande respinte.
Le domande pervenute dal 5 al 31 marzo in poi, invece, verranno messe in pagamento entro il mese successivo, tra il 15 e il 21 aprile.
Le modifiche degli importi durante l’anno
Una volta rilasciata alle sedi territoriali e ai patronati la possibilità di modificare le domande di assegno unico per eventuali sopraggiunte variazioni legate al nucleo familiare e ai suoi componenti, sarà possibile “aggiornare” gli importi assegnati. Ad esempio, potrebbe essere necessario intervenire una volta ottenuto il verbale di riconoscimento della disabilità di uno dei figli oppure se il figlio maggiorenne perde i requisiti (di studio o di reddito inferiore a 8mila euro annui) richiesti dalla misura. In questi casi, infatti, non è previsto al momento un incrocio automatico delle banche dati che consenta l’aggiornamento degli importi dell’assegno unico, quindi bisognerà recarsi fisicamente presso una sede con la documentazione necessaria e richiedere di conseguenza anche l’aggiornamento dell’Isee.
Non è previsto alcun automatismo, neanche, al momento, per chi riceverà l’assegno unico con quota minima da marzo e poi, in corso d’anno, ottiene un Isee inferiore ai 25mila euro e ha i requisiti necessari per chiedere la maggiorazione compensativa transitoria in base all’articolo 5 del decreto legislativo n. 230/2021: visto che in fase di domanda per ottenere tale importo aggiuntivo è necessario dichiarare già di avere un Isee inferiore a 25mila euro, l’interessato dovrà per forza intervenire e modificare la domanda per poterla richiedere a conguaglio.