Il pagamento, infatti, viene effettuato in misura intera al genitore richiedente se questi seleziona, in accordo con l’altro genitore, tale opzione nella domanda. Se invece questi seleziona la ripartizione in pari misura tra genitori, potrà inserire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell'altro genitore.
La scelta di “ripartire” le somme e i dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore avrà effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’Inps. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.
5) Come gestire l’affido esclusivo e l’affido condiviso
Nelle ipotesi di minore in affidamento temporaneo o preadottivo ai sensi della legge n. 183/1984, occorre distinguere l'ipotesi dell'affido esclusivo a uno soltanto dei genitori da quello condiviso ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Nel caso di affidamento esclusivo, la regola generale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario. In ipotesi di affidamento condiviso, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%. In tutti i casi esemplificati, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente, accedendo alla domanda con le proprie credenziali.
Infine, può verificarsi l’ipotesi in cui nonostante l’affidamento condiviso del minore il giudice con proprio provvedimento stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente. In tal caso, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, fermo restando la possibilità dell'altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50 per cento. Queste opzioni potrebbero determinare alcune criticità nel caso delle coppie separate, perché la spartizione del beneficio, appena istituito, non è ancora entrata a far parte degli accordi o delle sentenze dei giudici.
6) Il conto corrente va intestato al richiedente
È utile sapere che al momento della domanda va scelta la modalità di accredito delle somme: su un conto corrente bancario o postale, bonifico domiciliato presso sportello postale, libretto postale, Conto corrente estero area Sepa, Carta prepagata con Iban. L’importante è che i conti indicati siano intestati (o cointestati) al richiedente o al secondo gentiore che chiede l’altro 50%, altrimenti la prestazione non verrà erogata. Non possono essere, dunque, indicati conti correnti intestati a terzi, neanche se familiari.