Rapporto di lavoro privato

Assegno di inclusione: tutti i vincoli tra Isee, lavoro e proprietà

Indispensabile la cittadinanza Ue e la residenza in Italia da almeno cinque anni, requisito necessario anche per chi chiede asilo politico

di Pietro Gremigni

Assegno Inclusione, Meloni "Chi non vuole lavorare non va mantenuto"

6' di lettura

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L’assegno di inclusione spetta alle famiglie al di sotto della soglia di povertà benché al suo interno vi siano persone in grado di lavorare? Nello stesso nucleo si può beneficiare anche dell’indennità per supporto di formazione e lavoro?
Dal 1° gennaio 2024 l’assegno di inclusione (Adi) ha sostituito il reddito di cittadinanza, come supporto alle famiglie il cui nucleo abbia almeno un componente minore o disabile, o svantaggiato o con più di 60 anni di età. Invece per le persone in età da lavoro (18-59 anni) è previsto un trattamento di sostegno al reddito, già dal 1° settembre 2023, in concomitanza però alla partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e alle politiche attive.
I destinatari dell’Adi sono i nuclei:
1) con un Isee valido non superiore a 9.360 euro, un reddito familiare non superiore a 6.000 euro annui che aumenta in base alla scala di equivalenza in funzione del n° dei componenti il nucleo;
2) con cittadini della Ue o familiare di cittadino Ue, o con permesso di soggiorno Ue o con asilo politico, residenti in Italia da 5 anni (gli ultimi 2 continuativi);
3) con un reddito familiare non eccedente 6.000 € (rapportato alla scala di equivalenza) e un patrimonio immobiliare, definito ai fini dell’Isee (diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini Imu non superiore a 150.000 euro), non eccedente 30.000 €, nonché un patrimonio mobiliare, definito ai fini dell’Isee, non superiore a 6.000 €, più 2.000 € per ogni componente il nucleo successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 €, più ulteriori 1.000 € per ogni minorenne successivo al secondo;
4) che non detengono autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti né imbarcazioni o aeromobili;
5) che, nei 10 anni precedenti, non risultino sottoposti a misura cautelare personale o a misura di prevenzione, nonché a sentenze definitive di condanna.
I nuclei, anche se nelle condizioni indicate, sono esclusi dall’Adi quando:
1) un componente risulti disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni volontarie;
2) vi siano persone da 18 a 29 anni di età che non abbiano assolto all’obbligo scolastico o non siano iscritti e frequentanti percorsi di istruzione per adulti di primo livello;
3) i componenti minorenni non dimostrino la regolare frequenza alla scuola dell’obbligo.Viceversa, la presenza di persone che già lavorano o in età di lavoro (da 18 a 59 anni), non è causa di esclusione dall’Adi e come tali possono anche chiedere il Supporto per la formazione e lavoro (Sfl) se in possesso dei relativi requisiti e attivino il percorso procedurale previsto.Inoltre, i componenti dei nuclei che percepiscono l’Adi, pur non essendo sottoposti agli obblighi formativi e di politiche attive del lavoro, purchè non calcolati nella scala di equivalenza e senza responsabilità genitoriali, possono presentare domanda di Sfl.
L’Adi può essere chiesto da nuclei anche se sono presenti persone con Sfl già attivato.
L’Adi è un’integrazione del reddito familiare composto da:
1) una quota A, pari alla differenza tra il valore base di 6.000 euro (moltiplicato per la scala di equivalenza) e il reddito familiare (o 7.560 € annui nei nuclei con persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave);
2) una quota B per i nuclei in locazione, fino ad un massimo di 3.360 € annui (o 1.800 € per over 67enni/disabili).
Esempio: nucleo in casa di proprietà con 3 adulti di cui uno disabile e reddito di 3.500 € annui: 6.000 x 1,9 (scala eq.) – 3.500 = Adi di 7.900 pari a 658,33 €/mensili, e pagamento con carta elettronica per 18 mesi, più altri 12 mesi dopo una pausa di un mese.

Le persone svantaggiate individuate dal Dm 154/2023

Vorrei sapere chi sono le persone svantaggiate?
Le persone svantaggiate sono individuate dal Dm 154/2023 da inserire in programmi di cura e assistenza. Tra di questi ci sono: le persone con disturbi mentali, disabili con non meno del 46% di invalidità, affetti da dipendenze patologiche, vittime di tratta, di violenza di genere, ex detenuti, portatori di fragilità sociali, sena dimora in povertà assoluta, giovani tra 18 e 21 anni ammessi dal giudice in comunità residenziali o in affido etero familiare.

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Somma erogata il 27 del mese sulla carta elettronica

Come e quando viene erogato l’Adi?
L’Adi è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, “Carta di inclusione”, anche frazionando l’importo tra i maggiorenni del nucleo con responsabilità genitoriali o considerati nella scala di equivalenza, riconoscendo a ciascuno la quota pro-capite, mediante l’emissione di altrettante carte. La carta è ritirabile presso gli uffici postali con documento di identità e cod fiscale. Per le domande presentate dal mese di febbraio 2024 (e anche per quelle presentate nei mesi successivi), il primo pagamento è disposto dal 15 del mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale; i successivi pagamenti, verranno disposti il 27 del mese di competenza.

Come va calcolato il valore della scala di equivalenza

Potreste spiegarmi cos’è la scala di equivalenza?
È il parametro che dipende dal numero dei componenti il nucleo in grado di incidere sulla misura del reddito familiare e sull’importo dell’Adi.Esso è pari al valore base di 1 per il primo componente del nucleo familiare incrementato, fino ad un massimo di 2,2 (o 2,3 in presenza di disabili), dello: 0,50 per disabile;
0,40 per altri componenti di età pari o superiore a 60 anni;
0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura verso minori o con 3 o più figli minori o disabili;
0,30 per altre persone adulte in grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza;
0,15 per ogni minore di età, fino a due;0,10 per ogni ulteriore minore;
0,50 per minori disabili.
La soglia base del reddito familiare (6.000 €) riguarda un nucleo con un adulto, se ci sono ad esempio due adulti di cui uno in condizioni di disagio il parametro è 1+0,30= 1,30. Il reddito sarà pari a 6.000 x 1,30 = 7.800 €.

Domanda all’Inps online, oppure attraverso Caf o un patronato

A chi e con quale modalità va fatta domanda di Adi?
Le tappe per chiedere l’Adi sono le seguenti:
1) possesso di un Isee valido;
2) domanda all’Inps in via telematica direttamente o tramite patronato o Caf;
3) iscrizione al Siils (anche contemporaneamente alla domanda) cioè la piattaforma telematica che gestisce le fasi della domanda e le opportunità di politica attiva del lavoro;
4) sottoscrizione del patto di attivazione digitale (Pad) del nucleo familiare.Il sistema invia automaticamente i dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni.
La domanda si considera accolta ed è possibile disporne il pagamento all’esito positivo dell’istruttoria e con Pad sottoscritto.Entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il richiedente si impegna a rispondere all’invito dei servizi sociali al fine di identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.
A seguito della valutazione dei servizi sociali, i componenti di età compresa tra i 18 e i 59 anni, che esercitano le responsabilità genitoriali, tenuti agli obblighi formativi e lavorativi, sono individuati e comunicati ai Centri per l’impiego.
La mancata risposta alle convocazioni dei Cpi per sottoscrivere il patto di servizio personalizzato (entro 60 giorni), così come la mancata sottoscrizione non motivati, comportano la decadenza dall’Adi che scatta anche quando non presenta un Isee aggiornato per variazione del nucleo non comunica nuove attività di lavoro.
Per le domande presentate fino a fine febbraio 2024, la verifica dei requisiti ai fini della erogazione dell’Adi nei mesi di gennaio e febbraio 2024 è realizzata sulla base dell’Isee vigente al 31 dicembre 2023. Dopo occorre un Isee aggiornato.

Offerte di lavoro e formazione, quando aderire è obbligatorio

Chi beneficia dell’Adi ed è attivabile al lavoro deve accettare qualsiasi offerta di lavoro?
Sono tenuti all’obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle politiche attive, i componenti del nucleo familiare maggiorenni con responsabilità genitoriali, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e senza carichi di cura. In questi casi le offerte di lavoro irrinunciabili, pena la decadenza dell’Adi, devono avere le seguenti caratteristiche:
1) riferirsi a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale, a meno che si tratti di nuclei con figli con meno di 14 anni, anche con genitori separati, per i quali l’offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede gli 80 chilometri dal domicilio o comunque è raggiungibile entro 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
2) riferirsi a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 % dell’orario a tempo pieno;
3) la retribuzione non deve essere inferiore ai minimi salariali previsti dai contatti collettivi comparativamente rappresentativi a livello nazionale;
4) riferirsi a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista più di 80 chilometri dal domicilio o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.Il reddito da lavoro è cumulabile con l’Adi entro i 3.000 euro lordi annui per nucleo. Per i rapporti di lavoro da 1 a 6 mesi anche retribuiti oltre 3.000 euro l’Adi non decade ma resta sospeso.

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