Welfare

Assegno Inclusione (ex Reddito di Cittadinanza): requisiti, certificazioni, pagamenti e tutto quello che c’è da sapere

L’Assegno di Inclusione ha raggiunto 480mila nuclei con un importo medio di 620 euro: va a cittadini in condizioni di difficoltà economica. L’articolo approfondisce i requisiti per accedere all’assegno, le certificazioni necessarie, le modalità di pagamento e tutte le informazioni utili

di Giorgio Pogliotti

Assegno inclusione, al via le domande

5' di lettura

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L’Assegno di inclusione dall’avvio, a inizio d’anno, ha raggiunto 480mila nuclei familiari, a fronte di una platea potenziale di 737mila. In totale le domande pervenute a gennaio all’Inps sono state 779.302. Le domande respinte sono in totale 182.350 e tra le principali cause di bocciatura delle istanze risultano: dichiarazione sostitutiva unica sopra soglia, superamento dei limiti di reddito, omessa dichiarazione lavorativa. L’importo medio degli assegni accreditati sulla Carta d’inclusione nel mese di gennaio è risultato pari a 620 euro.
La nuova Card è da ritirare alle Poste dopo aver ricevuto un sms dall’Inps.
Ecco un vademecum con tutte le informazioni per presentare la richiesta all’inps, cosa fare se la domanda non è stata accolta ed è rimasta sospesa. Cosa succede se mentre si fruisce del supporto economico uno dei membri del nulceo familiare trova un impiego?

Cosa è l’assegno di inclusione e come richiederlo

Il beneficio economico è destinato a nuclei familiari che abbiano al loro interno almeno una persona minorenne, o con più di 60 anni, con disabilità o seguita dai servizi socio sanitari perché in condizione di grave svantaggio. Per ottenere l’Adi è necessario presentare la domanda, effettuare l’iscrizione al Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa (Siisl) e sottoscrivere il Patto di attivazione digitale del nucleo familiare.La domanda può essere presentata direttamente sul sito dell’Inps, oppure con l’ausilio dei Patronati, o attraverso i Caf.

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Le differenze con il reddito di cittadinanza

Dal 1 gennaio 2014 il Reddito di cittadinanza è stato soppresso, al suo posto vi sono due misure, La prima è il Supporto per la formazione e il lavoro (operativo dallo scorso settembre) che finanzia con 350 euro la presenza a corsi di formazione con l’obiettivo di migliorare l’occupabilità dei percettori. La seconda è una misura anti povertà, l’Assegno di inclusione (Adi), avviato lo scorso 1 gennaio ha una platea di riferimento diversa, perché diversi sono i criteri di accesso rispetto al Reddito di cittadinanza, così come il calcolo della scala di equivalenza. Un’altra differenza rispetto al Reddito di cittadinanza, riguarda i controlli che per Adi vengono fatti ex ante, dunque una volta presentata la domanda scattano le verifiche istruttorie dell’Inps per poter disporre i primi pagamenti. L’interoperabilità delle banche dati dei diversi enti coinvolti serve ad assicurare più efficacia nei controlli .

I requisiti d’accesso ad Adi

Per beneficiare di Adi bisogna essere residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo ( contro i 10 anni del Reddito di cittadinanza ). Bisogna avere un Isee in corso di validità di valore non superiore a 9.360 euro, un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6mila euro annui (moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza), un valore ai fini Imu del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione, il cui valore non deve superare euro 150mila euro), non superiore a 30mila euro. Un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6mila euro (accresciuto in base ai componenti il nucleo familiare).

L’importo dei pagamenti sulla carta d’inclusione

L’indennità viene erogata attraverso la Carta di Inclusione, da ritirare presso gli uffici postali, che ha un importo massimo annuo di 6mila euro (500 euro al mese), incrementabile in base alla composizione del nucleo familiare e alle necessità abitative fino ad ulteriori 3.360 euro l’anno (280 euro al mese) per una durata di 18 mesi, rinnovabili di volta in volta per 12 mesi dopo un mese di sospensione. Il limite mensile di prelievo di contante è di 100 euro, moltiplicato per la scala di equivalenza Adi (il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 in base alle condizioni dei componenti e ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità o non autosufficienza). La Carta non si può usare per giochi che prevedono vincite in denaro, l’acquisto di sigarette, anche elettroniche, prodotti alcolici, armi, materiale pornografico.

La tempistica dei pagamenti e l’Isee richiesto

Le domande presentate entro il 7 gennaio 2024, con il Patto di attivazione digitale (Pad) sottoscritto entro la stessa data, con l’istruttoria che ha avuto esito positivo sono state pagate dallo scorso 26 gennaio. Per le domande presentate dopo il 7 gennaio ed entro il 31 gennaio, con Pad sottoscritto entro il 31 gennaio 2024 ed esito positivo dell’istruttoria, il pagamento di gennaio è scattato dal 15 febbraio, mentre dal 27 febbraio verrà pagato l’importo del mese corrente (febbraio). Il pagamento, sebbene avviato a febbraio, prevederà il riconoscimento anche della mensilità di gennaio. Per le domande presentate da febbraio (e nei mesi successivi), il primo pagamento viene disposto dal 15 del mese successivo a quello di sottoscrizione del Pad, I successivi pagamenti verranno disposti il giorno 27 del mese di competenza.

Per le domande presentate fino al 29 febbraio 2024, in assenza di un Isee in corso di validità, la verifica dei requisiti per l’erogazione di gennaio e febbraio è in base all’Isee vigente al 31 dicembre 2023.
Da marzo sarà necessario avere un Isee in corso di validità per i mesi successivi per continuare a ricevere il beneficio, o la domanda sarà sospesa

Gli adempimenti per i beneficiari

Una volta presentata la domanda, i dati del nucleo sono trasmessi dall’Inps ai Servizi sociali per la convocazione per il primo appuntamento entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Pad. Poi i nuclei familiari beneficiari dell’Adi dovranno presentarsi presso i Servizi sociali o presso i Centri per l’impiego (se nel frattempo saranno considerati “attivabili al lavoro”) ogni 90 giorni per attestare la prosecuzione del percorso di inclusione sociale e lavorativa. In caso contrario il beneficio è sospeso.

Cosa succede se nel frattempo si trova un lavoretto?

Se uno o più componenti il nucleo familiare avviano un attività lavorativa, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3mila euro lordi annui, mentre il reddito da lavoro eccedente tale soglia concorre alla determinazione del beneficio economico a decorrere dal mese successivo a quello della variazione. il lavoratore deve comunicarlo all’Inps entro 30 giorni dall’avvio dell’attività lavorativa, l’Istituto acquisisce i dati delle assunzioni dalla banca dati delle comunicazioni obbligatorie; l’erogazione del beneficio è sospesa fintanto che tale obbligo non è ottemperato e, comunque, non oltre tre mesi dall’avvio dell’attività, decorsi i quali il diritto alla prestazione decade.

La gestione delle domande sospese o in evidenza

Dal portale dell’Inps, all’interno della procedura Adi si può consultare lo stato delle domande. Le domande che hanno necessità di un supplemento istruttorio sono poste in evidenza o sospensione. Per le domande in evidenza, in caso di Isee con difformità, verrà inviata ai cittadini una segnalazione. Il cittadino avrà 60 giorni per integrare la documentazione o sanare le omissioni oppure ripresentare una nuova Dsu. Qualora queste omissioni non siano idonee a giustificare le difformità riscontrate, la domanda sarà respinta. Saranno sospese le domande che presentano una incongruenza tra Dsu e stato di famiglia sul portale Anpr (anagrafe nazionale popolazione residente). Il periodo di sospensione consentirà agli operatori di allineare autocertificazione e dati presenti nelle banche dati, con esito positivo o negativo. Le domande assoggettate al controllo preventivo saranno comunque automaticamente elaborate, decorsi 60 giorni dall’inizio della sospensione, in assenza di conferma della discordanza da parte dell’operatore di sede. L’Inps accoglierà le domande in caso di controlli anagrafici (per i quali l’Inps non abbia un esito certo dall’elaborazione dei propri archivi) e in caso di situazione di svantaggio, secondo il principio del silenzio assenso, decorsi 60 giorni dall’inizio della sospensione, qualora l’esito delle verifiche non venga comunicato dalle strutture competenti.


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