Consiglio dei ministri

Arrivano distacchi e permessi per le associazioni sindacali militari

La bozza del decreto legge: un distacco ogni quattromila unità di personale e un’ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale per le APCSM rappresentative

di Andrea Carli

Via libera del Consiglio dei ministri a un decreto legge che regola le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari.

5' di lettura

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Arriva il decreto del governo su distacchi e permessi sindacali in ambito militare. Il provvedimento, un decreto legge (“Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari”) è stato approvato dal Consiglio dei ministri lunedì 6 maggio.

Un decreto interministeriale (del Ministro per la Pubblica Amministrazione, d’intesa con il Ministro della Difesa e il Ministro dell’Economia e delle Finanze), pubblicato lo scorso 6 aprile sulla Gazzetta ufficiale, ha individuato le associazioni rappresentative, che potranno fruire di distacchi e permessi. Il decreto ha origine dalla legge 46 del 2022 che, in seguito ad una sentenza della Corte costituzionale, ha sancito per la prima volta la liceità delle associazioni sindacali. Prima che entrasse in vigore questa norma, infatti, il Codice dell’ordinamento militare (COM) non ammetteva questa possibilità.

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La circolare “ponte” della Difesa

Per garantire la agibilità ai dirigenti delle associazioni a carattere sindacale, una recente circolare “ponte” del ministero della Difesa - pubblicata il 30 dicembre del 2023, che integra a sua volta una dell’8 luglio del 2022 - ha chiarito che, in attesa dei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, «in via esclusivamente temporanea, tra i “gravi motivi” di cui alla licenza straordinaria, fino a un massimo di 45 giorni annui, è possibile, esclusivamente a coloro che siano designati in rappresentanza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari (la sigla è: “APCSM”) iscritte all’albo ministeriale (sono venti le sigle che hanno superato la soglia di rappresentatività prevista per legge, ndr), ricomprendere il permesso sindacale giornaliero nel numero massimo di nove giorni mensili. L’istituto - si legge ancora in quel documento - con riguardo a un massimo di sette rappresentanti, appositamente designati dal Segretario generale/nazionale di ogni APCSM iscritta all’albo ministeriale, può essere fruito in aggiunta alle dieci ore di permesso per la partecipazione alle assemblee previste». Il ministero della Difesa ha chiarito che le soluzioni previste in quella circolare sarebbero decadute «al momento dell’emanazione dei citati prvvedimenti di recepimento, nell’ambito dei quali verrà definito il contingente massimo dei permessi e dei distacchi previsti dalla legge».

Arriva il decreto legge

La circolare “ponte” ha una durata massima di 6 mesi, ossia scadrà a giugno 2024. Ora, a pochi giorni da quella data, arriva il decreto legge del governo. «In considerazione della prima applicazione delle disposizioni che hanno abrogato l’istituto delle rappresentanze militari - si legge in una nota pubblicata dal governo dopo il Consiglio dei ministri -, le norme sono volte a garantire la partecipazione delle APCSM alle procedure negoziali in attesa della prima contrattazione nell’ambito della quale sarà determinato il contingente dei distacchi e dei permessi».

I destinatari: le associazioni professionali tra militari a carattere sindacale

L’obiettivo del provvedimento è, si legge nella bozza, «consentire il pieno svolgimento dell’attività a carattere sindacale e la partecipazione alle procedure di contrattazione del comparto difesa - sicurezza». In questo contesto, «sono attribuiti alle associazioni di cui all’articolo 1475 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell’ordinamento militare, per l’anno 2024, i distacchi e permessi retribuiti, di cui all’articolo 1480, comma 3, del citato codice, in ragione di un distacco ogni quattromila unità di personale e di un’ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale». Sono dunque interessate le associazioni professionali tra militari a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento (APCSM). Solo i militari in servizio permanente effettivo possono associarsi.

La ripartizione dei distacchi e dei permessi tra le APCSM avviene sulla base di un criterio proporzionale, in linea alla rappresentatività.

Oltre 6 milioni a copertura dell’attività sindacale tra i militari

Per la copertura di questa attività sindacale, l’esecutivo stanzia oltre sei milioni di euro (6.709.920), di cui oltre tre milioni (3.388.666) per le Forze armate, più di due milioni (2.165.788) per l’Arma dei carabinieri e oltre un milione (1.155.466) per la Guardia di finanza.

La riduzione delle quote di iscritti per il riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale

Per quanto riguarda le quote percentuali di iscritti previste per il riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale, il decreto legge prevede che siano ridotte di due punti percentuali per il triennio negoziale 2022-2024, e di un punto percentuale per quello 2025-2027.

Inoltre, si allineano i termini dei trienni di contrattazione a quelli già previsti per la Polizia di Stato e la Polizia penitenziaria.

Finanziato il fondo multisovrano di venture capital “NATO Innovation Fund”

Infine, una nota derl ministero della Difesa spiega che con il decreto approvato dall’esecutivo viene finanziata la contribuzione dell’Italia, per il 2024, al fondo multisovrano di venture capital “NATO Innovation Fund” per sostenere le start up in fase iniziale e altri fondi di venture capital che sviluppano tecnologie emergenti a duplice uso prioritarie per la Nato e l’autonomia strategica dell’Alleanza.

La sentenza della Corte costituzionale del 2018

Determinante nell’ambito della rappresentatività militare è stata dunque la sentenza della Corte costituzionale n.120 del 2018. Con questa pronuncia, infatti, è caduto dopo quasi 40 anni il divieto, previsto dal Codice dell’ordinamento militare, di creare associazioni sindacali. La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) riconosce la libertà di riunione e di associazione. Innovando il proprio precedente orientamento giurisprudenziale su questo tema, la Corte costituzionale in quell’occasione ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), in quanto prevede che «“I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali” invece di prevedere che “I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali”». Nella richiamata sentenza la Corte, nel riconoscere la legittimità di associazioni professionali a carattere sindacale, ha sottolineato la necessità di una puntuale regolamentazione della materia in considerazione della specificità dell’ordinamento militare e della sussistenza di peculiari esigenze di «coesione interna e neutralità», che distinguono le Forze armate dalle altre strutture statali. In tale settore, aveva sottolineato la Corte, non è concepibile alcun vuoto normativo, «vuoto che sarebbe di impedimento allo stesso riconoscimento del diritto di associazione sindacale».

La legge 46 del 2022

Poi è stata la volta della legge 46/2022 (”Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonchè delega al Governo per il coordinamento normativo”, che ha delineato la cornice giuridica nell’ambito della quale è possibile istituire, per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano, associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. L’adesione a queste associazioni è libera, volontaria e individuale. Le associazioni curano la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di competenza, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze cui appartengono e che l’adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.

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