Giustizia e media

A Milano firmata l’intesa per l’informazione sulle misure del giudice

Accordo tra magistrati, giornalisti e avvocati su regole e accesso. Favorita la conoscenza diretta dei provvedimenti

di Giovanni Negri

3' di lettura

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Certo è solo una suggestione dettata dalla coincidenza ma, mentre a Roma il Consiglio dei ministri approvava la nuova stretta sulla pubblicazione degli atti giudiziari, a Milano veniva presentata l’intesa sull’informazione giudiziaria che punta a rendere più trasparente uno snodo fondamentale del sistema dei media. Un documento che, per la prima volta nella realtà tra gli uffici giudiziari, ha visto convergere tutti gli stakeholder del processo penale: magistrati, avvocati e giornalisti.

Il protocollo

Il protocollo è stato sottoscritto dal Presidente del tribunale Fabio Roia, dal Procuratore Marcello Viola, dal Presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia Riccardo Sorrentino e dagli avvocati Antonino La Lumia, presidente dell’Ordine milanese e Valentina Alberta presidente della Camera penale.

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Nel dettaglio, con un approccio giuridicamente ineccepibile, il protocollo sottolinea, quanto alla pubblicazione in versione integrale o per estratti delle ordinanze di custodia cautelare (oggetto del decreto approvato, lunedì 9 dicembre, dal Consiglio dei ministri che allarga l’area del divieto, comprendendo tutte le misure cautelari personali) che il divieto voluto dal Governo «è precetto che riguarda il giornalista, il quale però, anche nell’interesse di una corretta e paritaria informazione, può avere la necessità del documento originario».

Per questo il Presidente del tribunale, Roia, si è impegnato a farlo nei prossimi giorni, adotterà un provvedimento autorizzativo «con il quale – all’esito della esecuzione e della comunicazione a tutte le parti della misura adottata dal Gip o dal Tribunale - potrà autorizzare la trasmissione del provvedimento ai giornalisti accreditati e ad altri operatori della comunicazione che ne facciano richiesta, in presenza dei requisiti di cui all’articolo 116 Codice di procedura penale, la cui ricorrenza verrà valutata anche sulla scorta del decalogo predisposto dall’Ordine dei Giornalisti».

L’interesse pubblico

E del protocollo fa infatti parte una luna esemplificazione sulla nozione di interesse ad acquisire copia degli atti: quando il crimine su cui verte l’indagine è molto grave o con caratteristiche da incidere sulla quotidianità di una comunità , di una città o sulla vita civile nazionale oppure quando c’è un collegamento tra la posizione di una persona nota, anche a livello locale o in ambienti ristretti, ma rilevanti per la vita sociale, e il crimine di cui è accusato oppure se il crimine di cui una persona è accusata è contraria alla sua immagine pubblica. E ancora, quando è stato effettuato un arresto in flagranza o emesso un mandato d’arresto e in ogni caso, in funzione di esercizio del controllo democratico, quando l’azione della magistratura esercita forme di limitazione della libertà personale.

Il protocollo si occupa poi dell’interesse pubblico che consente al Procuratore di diffondere informazioni sui procedimenti penali, sulla base delle regole d’ingaggio introdotte dalla disciplina sulla presunzione d’innocenza, ed è collegato alle esigenze del procedimento penale o alla particolare gravità del fatto reato.

E qui una presunzione di interesse pubblico esiste, si è convenuto tra magistrati, avvocati e giornalisti, per necessità collegate direttamente all’indagine penale (se, per esempio, è utile per identificare il presunto autore del reato); per ragioni di sicurezza (rischio ambientale o altre situazioni di pericolo per la collettività); quando è necessario fornire informazioni oggettive sullo stato del procedimento penale in funzione di prevenzione.

Inoltre, «nel caso in cui la notizia sia già stata diffusa dagli organi di stampa e abbia assunto rilevanza pubblica, anche al di fuori dei casi di cui sopra, possono essere forniti alla stampa chiarimenti sullo stato del procedimento, al fine di consentire una corretta rappresentazione dei fatti ed evitare informazioni erronee, imprecise o distorte».


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