Secondo principio affermato dal Tar è che i limiti alla circolazione veicolare sono espressione di scelte latamente discrezionali, che coprono un vasto arco di soluzioni possibili, contemperando vari valori secondo criteri di ragionevolezza.
Inoltre, la tipologia dei limiti (divieti, tempi e condizioni) può tener conto di vari elementi quali la diversità dei mezzi impiegati, l’impatto ambientale, la situazione topografica o dei servizi pubblici, le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’uso indiscriminato del mezzo privato, elementi da valutare con ragionevolezza, dando loro un peso che a sua volta è sindacabile da parte del giudice amministrativo nei casi di abnormità.
Ad esempio, la disciplina del traffico può essere autonoma rispetto alla normativa europea sulla classificazione dei veicoli inquinanti bensì in rapporto ai cavalli fiscali e quindi alla potenza della vettura, specie quando una nuova disciplina sia introdotta gradualmente e senza soluzione di continuità; i costi dei permessi devono essere invece ragionevoli e calibrati alle esigenze dei residenti nelle zone disciplinate.
Infine, il pagamento per la sosta del veicolo o per l’accesso alle zone a traffico limitato non si può accomunare a un tributo o ad una prestazione patrimoniale imposta, perché si tratta di una sorta di corrispettivo, commisurato ai tempi e ai luoghi della sosta, per l’utilizzazione particolare della strada. Se l’accesso e la sosta sono rimesse ad una scelta del privato che non è priva di alternative, viene infatti meno uno dei requisiti delle «prestazioni patrimoniali imposte», cioè delle pretese fiscali che sono soggette (Corte costituzionale, sentenza 66/2005) ai princìpi degli articolo 23 e 53 della Costituzione. Nemmeno è valida la comparazione tra le tariffe di Roma e quelle in vigore a Milano o Londra, poiché vi è disomogeneità delle situazioni di partenza.
Sulla base di questi princìpi, è stato respinto il ricorso di alcuni avvocati dello Stato, che lamentavano disparità di trattamento rispetto alle agevolazioni previste per le forze di polizia, la Presidenza della Repubblica e il personale della Corte costituzionale. Secondo il Tar non ha infatti rilievo la circostanza che questi avvocati dello Stato possano essere chiamati più volte, nella stessa giornata, a raggiugere sia le sedi giudiziarie sia le sedi istituzionali dove svolgono attività di consulenza.