Ztl Roma, le tariffe resistono al ricorso di residenti e avvocati dello Stato
di Guglielmo Saporito
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Sono valide tariffe e limitazioni imposte dal Comune di Roma per il parcheggio nelle zone a traffico limitato (Ztl), perché le amministrazioni locali hanno ampia discrezionalità nell’imporre misure per razionalizzare la mobilità e contrastare l’inquinamento, salvo casi di evidente illogicità. Lo ha stabilito il Tar del Lazio, con la sentenza 7 agosto 2017, n.9227. Una pronuncia che nasce da un caso particolare, ma risponde sulle questioni che molti cittadini da anni sollevano per protestare o anche per presentare ricorsi contro limitazioni che diventano sempre più estese e vincolanti.
Non a caso, la caotica Roma è una delle città dove proteste e contenziosi sono più frequenti. E a marzo 2015, quando al Tar del Lazio si trattò di discutere provvedimenti del contestato sindaco Ignazio Marino, si arrivò ad adottare una linea più restrittiva riguardo alle scelte del Comune: gli aumenti delle tariffe per i permessi in Ztl e per la sosta a tempo nelle strisce blu furono dichiarati illegittimi per carenza di istruttoria (l’amministrazione non avrebbe dimostrato che i criteri tariffari scelti erano equi e si era basata su uno studio ormai obsoleto sull’adeguatezza del trasporto pubblico). Ma nella maggior parte dei casi la linea della giurisprudenza è favorevole a lasciare “mano libera” ai Comuni.
Così è successo anche con la sentenza del 7 agosto, che appare in linea con i princìpi dettati di recente dal Consiglio di Stato (sentenza 2033/2017, sempre su Roma) e del Tar di Milano (sentenza 802/2013, sul capoluogo lombardo).
Il Tar del Lazio ha deciso sul ricorso di alcuni residenti in centro storico e di alcuni avvocati dello Stato che, per esigenze di ufficio, sostenevano di aver necessità di frequenti spostamenti nel centro della capitale. Il ricorso ha sollevato una serie di questioni, legate anche a princìpi costituzionali.
Per esempio, è stato ipotizzato un contrasto con l’articolo 16 della Costituzione (quello che sancisce la libertà di circolazione), ma il Tar del Lazio lo ha escluso perché non si vietano in assoluto l’accesso e la circolazione; prevale infatti l’esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali ed ambientali e della salute.


