Zone vincolate, no alle sanatorie
Le Regioni non possono alterare la norma statale che prevede nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico solo l’autorizzazione preventiva
2' di lettura
I punti chiave
2' di lettura
Vietato rendere sanabili edifici realizzati in zona vincolata: nello specifico, in zona sottoposta a vincolo idrogeologico. La Corte costituzionale torna, con la sentenza 100/2026, sulla materia urbanistica, dichiarando illegittima una norma della legge regionale della Sardegna 18/2025. Nelle aree sotto poste a vincolo idrogeologico la priorità assoluta è evitare danni ambientali. Per questo motivo, l’autorizzazione degli interventi deve essere sempre preventiva e le Regioni non possono prevedere eccezioni.
Chiedilo al Sole
La legge sarda
La disposizione impugnata è contenuta all’articolo 28 della legge sarda. Questo consente un’autorizzazione postuma degli interventi realizzati su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico sia in assenza di un’autorizzazione preventiva sia in difformità da essa. La condizione è che questi siano conformi, sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda, alle norme della legge regionale, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale, ai piani forestali particolareggiati e non vi siano pregiudizi all’assetto idrogeologico.
Questo meccanismo, secondo i giudici costituzionali, «riduce il livello di tutela ambientale». La legge statale, infatti, ammette solo un’autorizzazione preventiva, mentre in questo caso si apre a una forma di sanatoria postuma. Per la Corte costituzionale l’assenza di autorizzazioni postume nella legge nazionale dipende dalla «preminenza dell’essenziale interesse pubblico a valutare ex ante, senza eccezioni, la compatibilità delle opere con la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico».
In altre parole, il vincolo idrogeologico ha l’obiettivo di prevenire rilevanti danni ambientali «di cui - dice la sentenza - il nostro Paese ha spesso sofferto, quali denudazioni dei terreni, perdita della loro stabilità, turbamento del regime delle acque». Per questo motivo non è possibile «tollerare un accertamento postumo di compatibilità degli interventi e delle trasformazioni realizzati nei terreni vincolati». E non può essere introdotto, con una norma regionale, un sistema che ricalca la doppia conformità delle opere abusive in ambito edilizio.
Non ha valore il fatto che la Regione, a questo proposito, rivendichi competenze in materia di vincoli idrogeologici. Secondo la sentenza, «non spetterebbe comunque alla Regione» il potere «di alterare le caratteristiche del procedimento autorizzativo» delineato dalla legge nazionale, «in funzione di tutela dell’ambiente, tra le quali rientra la natura necessariamente preventiva dell’autorizzazione». Per questo motivo, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 28.







