Università del figlio fuori dall'assegno se il costo era imprevedibile
La Cassazione ha chiarito che le spese straordinarie sostenute per i figli devono essere valutate con riferimento al momento in cui viene determinato l'assegno di mantenimento e non sulla base di eventi che, all'epoca, non erano ancora prevedibili
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La Corte di Cassazione (sentenza 16578/206) ha chiarito che le spese straordinarie sostenute per i figli devono essere valutate con riferimento al momento in cui viene determinato l'assegno di mantenimento e non sulla base di eventi che, all'epoca, non erano ancora prevedibili.
La controversia
La Prima sezione civile, interviene in una controversia tra ex coniugi relativa al rimborso delle spese affrontate per il percorso formativo del figlio. La vicenda nasce dalla richiesta di una madre di ottenere dal padre il rimborso di una quota delle somme sostenute negli anni per istruzione, università e altre esigenze del figlio. Dopo alterne decisioni di merito, la Cassazione ha precisato che costituiscono spese straordinarie quelle non prevedibili e non ponderabili al momento della fissazione dell'assegno periodico e che, per la loro rilevante entità, incidono sul principio di proporzionalità tra gli obblighi economici dei genitori. Nella vicenda le spese universitarie, comprese la retta di un ateneo privato, l'alloggio fuori sede e i costi di viaggio, sono state considerate estranee all'assegno ordinario perché riferite a un momento molto successivo rispetto alla determinazione del contributo al mantenimento. Quando l'assegno era stato fissato, infatti, il figlio era ancora un bambino e tali esborsi non erano attuali né ragionevolmente quantificabili.
La decisione della Suprema Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del padre sotto un diverso profilo. I giudici hanno rilevato che la Corte d'appello, pur avendo riconosciuto la necessità di un concorso paritario dei genitori nelle spese straordinarie, non ha spiegato in modo chiaro come era stata calcolata la somma finale posta a carico dell'uomo. La motivazione è stata ritenuta insufficiente perché non consente di comprendere il percorso logico seguito nella quantificazione dell'importo. Nelle controversie sul mantenimento dei figli, la corretta qualificazione delle spese è elemento essenziale per garantire il rispetto del principio di proporzionalità tra i genitori.
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