Troppo pesanti le sanzioni economiche contro la corruzione
Illegittimo l’obbligo di riparazione per i reati contro la pubblica amministrazione
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Incostituzionale il trattamento sanzionatorio dei reati contro la pubblica amministrazione. L’obbligo del condannato di pagamento di una somma equivalente al vantaggio ricavato dall’illecito viola il principio di proporzionalità della pena. Cruciale il cumulo con la confisca obbligatoria dello stesso importo, con le altre voci di risarcimento del danno provocato alla pubblica amministrazione e con la stessa pena detentiva inflitta per il reato. Queste le conclusioni della Corte costituzionale con la sentenza 108 depositata ieri e scritta da Francesco Viganò.
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La natura della riparazione
Per la Corte la riparazione pecuniaria, prevista dall’articolo 322-quater del Codice penale (da ultimo ritoccato con la legge «Spazzacorrotti»), ha, da un lato, effetti ultracompensativi (anche con riferimento alle voci di danno non patrimoniale, comprensive del danno all’immagine) nei confronti dell’amministrazione danneggiata e, dall’altro, effetti nei confronti del condannato che eccedono il ripristino della sua situazione patrimoniale antecedente al reato. Questa conseguenza è già assicurata dalla concorrente applicazione della confisca oppure dalle restituzioni e dal risarcimento spontaneamente corrisposto all’amministrazione stessa.
«Esclusa dunque - sottolinea la pronuncia - tanto la natura “risarcitoria” o “restitutoria” nei confronti del danneggiato, quanto quella “ripristinatoria” dello status quo ante rispetto all’autore, non resta che riconoscere (...) che la misura in esame, seppur non costituendo una “pena” nel senso tecnico utilizzato nel codice penale, è stata introdotta dal legislatore in chiave di ulteriore deterrenza e di più energica sanzione delle condotte criminose interessate, rispetto a quanto già le pene detentive previste in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione siano in grado di assicurare».
Sanzione sproporzionata
Per la Corte allora, inquadrata in questi termini, la riparazione pecuniaria non supera il test di proporzionalità delle sanzioni punitive imposto, sia dall’articolo 3 della Costituzione sia dall’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Effetto cumulo
Va infatti considerato che la sanzione si inserisce in un quadro di misure patrimoniali che si cumulano alla pena detentiva e a quelle accessorie (oltre che alle conseguenze extrapenali della condanna medesima). Basta considerare, da un lato, che l’importo dovuto alla pubblica amministrazione interessata a titolo di riparazione pecuniaria coincide con l’ammontare dell’autonoma confisca obbligatoria di denaro o beni di cui il condannato ha disponibilità; e, dall’altro, che il doppio di quell’importo è dovuto dal condannato pubblico agente alla stessa amministrazione a titolo di risarcimento del danno d’immagine.








