Tossico e alcoldipendenti: dal 21 agosto è possibile la detenzione domiciliare
Chi ne ha diritto, come fare richiesta, il programma terapeutico da seguire, le condizioni di revoca. Tutti i dettagli della nuova norma
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Possibilità, per le persone tossicodipendenti o alcoldipendenti, di scontare una pena in detenzione domiciliare presso strutture specializzate per la cura e per la riabilitazione dalle tossicodipendenze e alcoldipendenze. E poi, abrogazione del comma 6-bis dell’articolo 8 della legge 112/2024, che autorizzava una spesa massima di cinque milioni di euro annui per incrementare il contingente annuo dei posti disponibili nelle strutture. Sono alcuni dei contenuti principali della legge 140/2026, recante «Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti», pubblicata in Gazzetta ufficiale il 6 agosto.
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I soggetti coinvolti
In vigore dal 21 agosto, la norma prevede che, quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova, in caso la pena detentiva - anche residua e congiunta a una pena pecuniaria - non sia superiore a otto anni, l’interessato possa chiedere, in ogni momento, di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso le strutture specializzate per la cura e la riabilitazione dalle tossicodipendenze e alcoldipendenze.
La pena residua scende, invece, a quattro anni se il titolo esecutivo riguarda i reati all’articolo 4-bis della legge 354/1975, che comprende, tra gli altri, i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico. I reati di rapina aggravata ed estorsione aggravata, pur rientrando nel novero del 4-bis della legge 354/1975, prevedono un limite di pena di otto anni invece che di quattro.
È possibile, sulla base di un programma terapeutico socioriabilitativo semiresidenziale, chiedere di essere ammessi alla detenzione domiciliare presso un luogo idoneo diverso dalle strutture specializzate. In questo caso, però, la possibilità è preclusa a chi ha commesso i reati ostativi previsti dall’articolo 4-bis della legge 354/1975, eccezion fatta per la rapina aggravata e l’estorsione aggravata.
L’iter
Alla domanda presentata dall’interessato dovrà essere allegata l’indicazione della correlazione tra la dipendenza e il reato commesso, il programma terapeutico e la valutazione relativa all’accertamento della effettiva ed attuale condizione di dipendenza. Necessaria poi l’idoneità del programma al recupero del richiedente. Se il programma terapeutico è già in corso e se ne richiede la prosecuzione, si dovrà fornire anche una valutazione sull’andamento del programma stesso e sulla sua idoneità ai fini del recupero e della risocializzazione dell’individuo. Anche in relazione a condizioni di comorbilità psichiatrica e tossicologica. L’istanza viene accolta se il tribunale ritiene che il programma contribuisca al concreto recupero del richiedente e che prevenga il pericolo che commetta altri reati.







