Il quesito del Lunedì

Titoli azionari ereditati: così si tassa la plusvalenza

La normativa, sul punto, è chiara: nelle ipotesi di acquisto per successione di partecipazioni, il costo fiscale è rappresentato dal valore dichiarato in successione

di Vincenzo Pappa Monteforte

2' di lettura

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Domanda. Mi sto occupando della successione di mio zio. Oltre agli immobili, egli ha lasciato denaro liquido, titoli azionari e fondi comuni. Il valore dei titoli da indicare nella dichiarazione di successione mi è stato fornito dalla banca (lettera dei cespiti), ed è quello che i titoli hanno alla data del decesso. Tali titoli generano una plusvalenza di 20mila euro, per i quali si deve pagare una imposta del 26 per cento, pari, quindi, a 5.200 euro. Indicando il valore dei titoli fornito dalla banca nella dichiarazione di successione, dovrò pagare il 6% anche su questa somma. Quindi, nella successione pagherò il 6% anche sulla plusvalenza. Si può ovviare a questa doppia imposizione fiscale?

Risposta. La tassazione ipotizzata dal lettore non è corretta. Le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria si realizzano quando la cessione a titolo oneroso di partecipazioni, titoli o diritti è effettuata a un prezzo superiore al costo, aumentato di ogni onere inerente alla produzione delle plusvalenze medesime. Quindi, nel caso prospettato, il momento rilevante - ai fini della maturazione del reddito diverso - non è quello dell'apertura della successione, bensì quello della cessione dei titoli. Circa il “valore iniziale”, invece, si tiene conto - in linea di massima - di quanto dichiarato in successione. La normativa, sul punto, è chiara: nelle ipotesi di acquisto per successione di partecipazioni, il costo fiscale è rappresentato dal valore dichiarato in successione (articolo 68, comma 6, del Dpr 917/1986). Il lettore, in sintesi, pagherà l'imposta di successione sul valore dei titoli indicato nella dichiarazione relativa e, nel caso di cessione a titolo oneroso, l'imposta sulla plusvalenza, assumendo come elemento iniziale per il calcolo della base imponibile il valore di cui sopra, aumentato della stessa imposta di successione corrisposta e di ogni altro onere inerente.

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Il quesito è tratto dall'inserto L’Esperto risponde in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 8 aprile.

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