Trattamento di fine rapporto

Tfr nel pubblico impiego tra ritardi e revisioni Ecco le magagne per i dirigenti della sanità

Per i lavoratori della Sanità pubblica non sono valutabili molti emolumenti del trattamento economico accessorio e, in particolare, per tutti i dirigenti non si conteggia la retribuzione di posizione parte variabile

di Stefano Simonetti

3' di lettura

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Il 17 febbraio scorso si è svolto a Roma un convegno nazionale sul tema “Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici”, organizzato da sette Confederazioni sindacali sulle complessive 14 riconosciute maggiormente rappresentative tra comparti e aree dirigenziali. Tra i principali promotori dell’iniziativa c’è la Cosmed che, con oltre 35.000 iscritti è la principale Confederazione sindacale della dirigenza del pubblico impiego e aggrega sei sindacati di categoria (Anaao, Aaroi, Fvm, Fedirets, Anmi, Andprosan) in rappresentanza di coloro che, a buon morivo, possono ritenersi i più danneggiati dalle norme capestro sulle liquidazioni nel pubblico impiego.

Una sentenza inascoltata

L’evento ha riscosso molto interesse e quasi tutti i giornali ne hanno parlato. In particolare, sul quotidiano del Sole 24 ore, l’articolo di Gianni Trovati ha ricostruito le vicende degli ultimi anni dalla sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 23 giugno 2023 - totalmente inascoltata dal Governo – fino alla recentissima ordinanza del Tar Marche n. 105 del 15.2.2025 che ha rimesso nuovamente la questione alla Consulta. Oltre che ai tempi biblici previsti per il pagamento – anche fino a sette anni - ampio spazio è stato dedicato alla quantificazione di dettaglio delle perdite subite dagli interessati nonché alle proposte di legge avanzate dal M5S ma subito arenate in Parlamento per scontati problemi di copertura finanziaria. Si stima che l’impatto della vertenza si aggiri sui 4,4 mld di euro che, sommati ad altre pesantissime partite aperte – monetizzazione delle ferie, retribuzione dovuta durante le ferie, buoni pasto - porterebbero al default finanziario dello Stato.

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Tutte le tematiche trattate nel convegno riguardano sostanzialmente la tempistica di pagamento del Tfs/Tfr che risale a 15 anni fa nella sua già inaccettabile definizione ma che, a causa dell’inflazione degli ultimi anni, ha raggiunto oggi livelli micidiali in termini di perdita di potere di acquisto.

Il gap di trattamento tra pubblico impiego e privato

L’aspetto che vorrei analizzare in questa sede va oltre rispetto al dibattito del convegno ricordato sopra e consiste in una questione che è a monte e precede i tempi di pagamento, cioè la notevole e ingiustificata differenza strutturale tra la liquidazione nel pubblico impiego e quella a carico dei datori di lavoro privati.

Nonostante l’ipocrita denominazione di “Tfr”, la liquidazione del personale della Sanità pubblica non ha niente a che fare con le regole sancite dall’art. 2120 cc, tanto è vero che si chiama ancora Indennità Premio di Servizio (IPS) come quando venne istituita nel 1968 a carico dell’Inadel. Queste le sostanziali differenze:

• la IPS ha natura previdenziale mentre il Tfr è retribuzione differita

• il datore di lavoro privato deve erogare il Tfr, di norma, entro 45/60 giorni dalla cessazione del rapporto e, in caso di ritardo, può essere imposto il pagamento dell’interesse legale, tutela del tutto ignota ai pubblici dipendenti

• i dipendenti pubblici hanno a loro carico un contributo del 2% (anche quelli assunti dopo il 2000 in regime di TFR) sconosciuto ai lavoratori privati

• l’importo si ottiene moltiplicando un quindicesimo dell’80% della retribuzione contributiva utile lorda percepita negli ultimi 12 mesi di servizio per il numero degli anni valutabili ai fini del calcolo a fronte dell’art. 2120 cc secondo il quale il Tfr “si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5”, opportunamente rivalutato.

• anche il regime delle anticipazioni è differenziato, visto che per i dipendenti pubblici l’Inps ha sospeso questa possibilità dal 25 aprile 2024, a causa dell’esaurimento dei fondi disponibili.

• la base di calcolo è nettamente diversa: per i privati “comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese” . Per gli iscritti all’ex Inadel valgono ancora le regole della legge 152/1968 che all’art. 11 precisa che è costituita da “stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura, spettanti per legge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso”; basterebbe tale formulazione obsoleta e ormai illeggibile a comprendere quanto lavoro c’è da fare per arrivare ad una perequazione normativa.

In relazione all’ultimo punto di cui sopra, la conseguenza maggiore è quella che per i lavoratori della Sanità pubblica non sono valutabili molti emolumenti del trattamento economico accessorio e, in particolare, per tutti i dirigenti non si conteggia la retribuzione di posizione parte variabile, con un danno finanziario notevole.

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