Superbonus, sblocco facile per le Cilas dormienti
Buone notizie per i condomini che hanno accelerato le pratiche per rispettare le scadenze del 110%
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Risveglio facile per le Cilas dormienti. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena (sentenza 86/2026) ha da poco pronunciato una sentenza che fissa un precedente importante per i condomini che, nella stagione più difficile del superbonus, quando cioè sono partiti i decreti di blocco delle cessioni dei crediti, hanno accelerato al massimo le procedure per rispettare tutte le scadenze fissate dalla legge e non rinunciare alle agevolazioni. Secondo i giudici bastava, infatti, un qualsiasi pagamento, senza limiti di importo, per rispettare la scadenza del 30 marzo 2024 e non perdere la possibilità di cedere i crediti.
Cilas, crediti e superbonus
A questo proposito bisogna ricordare che tra il 2023 e il 2024 il Governo ha dovuto gestire il problema delle Cilas dormienti. Si trattava di migliaia di comunicazioni, relative al superbonus, presentate prima dei decreti di blocco delle cessioni, alle quali non era poi seguito immediatamente un cantiere. Nel corso dei mesi queste Cilas avevano tenuto alto il numero di cessioni dei crediti, nonostante gli stop dell’esecutivo, perché a loro non si applicavano i blocchi. Così, con il decreto 39/2024, l’esecutivo ha attivato una clausola per depotenziare le Cilas dormienti e porre un argine alle cessioni: quelle per le quali al 30 marzo 2024 non era stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati, diventavano di fatto carta straccia.
La pronuncia della Cgt di Modena
Proprio l’applicazione di questa clausola, oggetto nei mesi successivi di numerose interpretazioni, è al centro della pronuncia della Cgt di Modena. Il condominio ricorrente (difeso dall’avvocato Umberto Iannarilli) si è visto bloccare la cessione di un credito proprio per il mancato rispetto della clausola del Dl 39/2024. Un blocco contestato, perché il condominio aveva deliberato i lavori il 3 maggio 2022, depositato la Cilas il 25 novembre 2022, avviato il cantiere il 3 marzo 2023 e pagato la prima fattura (per la parte non coperta da sconto) il 29 marzo 2024: quindi, entro i termini. Un percorso lungo che, probabilmente, in quella fase molti altri condomini hanno sperimentato in modo simile.
Ricorda ora la Cgt di Modena che «dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta emessa fattura in data 28 marzo 2024 per un importo complessivo di 2mila euro, di cui una quota (il 70%) oggetto di sconto in fattura e una quota (il 30%) corrisposta mediante bonifico parlante in data 29 marzo 2024 per lavori di picchettamento dell’intonaco per la successiva realizzazione del cappotto termico e per la sostituzione della guaina di copertura». Questi adempimenti, secondo i giudici, sono sufficienti a rispettare i paletti del decreto 39. Il motivo è che la norma - dice la sentenza - «non richiede stati di avanzamento di lavori predeterminati né importi minimi di spesa».
A conferma di questo la Cgt richiama la relazione illustrativa del decreto che spiegava come «l’intervento normativo fosse diretto a tutelare l’aspettativa e il legittimo affidamento dei committenti che avevano già espletato le pratiche edilizie, avviato cantieri e lavori e sostenuto costi, introducendo criteri oggettivi di prova». E questi erano, per l’appunto, la fattura e il pagamento entro una certa data. In questo caso è «documentalmente provato» che entro il 30 marzo 2024 erano già state «eseguite lavorazioni edili reali, permanenti e funzionalmente connesse all’intervento agevolato, come attestato da una pluralità di atti tecnici ufficiali, redatti e sottoscritti dalla direzione lavori sotto la propria responsabilità».








