Agevolazioni

Superbonus, passo indietro nelle verifiche su partecipate pubbliche e utility

La direttiva dell’agenzia delle Entrate salva tutti quei soggetti che hanno eseguito lavori con lo schema del general contractor

di Giuseppe Latour

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Le partecipate pubbliche e le utility escono dal cono delle verifiche del Fisco sui general contractor. Questo è uno degli effetti della direttiva interna con la quale l’agenzia delle Entrate (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) ha fatto finalmente chiarezza sui controlli a tutti quei soggetti che, negli anni scorsi, hanno fatto da capofila nell’esecuzione dei lavori di superbonus. Sono, così, salvi da contestazioni basate su presunzioni anche quegli intermediari che, dal 2020 in poi, hanno subappaltato in blocco i lavori legati al 110%: quindi, le molte società che hanno venduto servizi collegati al superbonus senza materialmente eseguire lavori. Anche per loro serviranno «idonei mezzi di prova».

La direttiva dell’agenzia delle Entrate

Le contestazioni delle Entrate, partite a livello locale da diverse Direzioni regionali sui general contractor, hanno messo sotto esame tutti quei soggetti che, per facilitare l’esecuzione dei cantieri di superbonus, si sono posti come interlocutori unici dei condomini. Il dubbio dell’Agenzia è che questi soggetti abbiano (senza dichiararlo esplicitamente) inserito nelle fatture, portate in detrazione o incassate sotto forma di credito fiscale, corrispettivi per le attività di mero coordinamento, che invece non possono essere oggetto di agevolazione. Tra questi soggetti ci sono state molte imprese di costruzioni, che hanno in parte eseguito i lavori in proprio e in parte hanno subappaltato, ma anche diverse partecipate pubbliche o grandi utility, che hanno subappaltato in blocco.

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La direttiva appena diffusa ha spiegato qual è la posizione delle imprese di costruzioni, legittimando completamente il subappalto, ma si è concentrata anche su chi ha interamente girato i lavori a terzi, blindando anche la loro posizione. Per l’Agenzia, «il tratto qualificante dell’appalto è l’assunzione dell’obbligazione di risultato verso il committente. Le scelte organizzative interne, inclusa la decisione di eseguire i lavori direttamente o tramite subappalto, non incidono sulla sua posizione giuridica né sulle responsabilità che ne derivano». Questo schema viene portato alle conseguenze estreme. Non solo subappaltare in parte non può far presumere irregolarità fiscali, ma lo stesso ragionamento va fatto per chi ha subappaltato tutto.

«La natura di impresa appaltatrice - dice la direttiva dell’Agenzia - permane sia quando l’impresa esegue le opere con personale e mezzi propri, sia quando affida a terzi, in tutto o in parte, l’esecuzione dei lavori mediante subappalto. In quest’ultimo caso la sua attività si concentra prevalentemente sul coordinamento tecnico dell’intervento, mentre l’esecuzione materiale è svolta da soggetti subappaltatori». Ancora, in un altro passaggio la direttiva aggiunge: «Non rileva neppure l’ipotesi limite in cui l’impresa non disponga affatto di una propria azienda in grado di eseguire i lavori e debba necessariamente affidare l’intera esecuzione delle opere in subappalto. In tutte queste ipotesi, l’impresa rimane comunque l’appaltatore contrattuale, responsabile dell’esecuzione dell’opera nei confronti del committente».

Contestazioni puntuali

L’assetto organizzativo, quindi, è totalmente irrilevante e non può portare a presumere la presenza di anomalie; ha soltanto una valenza interna alla società che ha gestito il cantiere. Anche per chi ha subappaltato al 100% servirà, così, «una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova» per dimostrare che «una quota del corrispettivo fatturato non attiene al margine conseguito dall’appaltatore a seguito dello svolgimento della sua ordinaria attività». In tutti questi casi, infatti, il margine di impresa resta totalmente legittimo e non è possibile presumere l’esistenza di «un’attività di mero coordinamento amministrativo, distinta e autonomamente remunerata». Le contestazioni, in sostanza, dovranno essere puntualmente supportate da mezzi di prova.

Resta, alla luce della direttiva, solo un aspetto da chiarire. Le Entrate danno indicazioni su come comportarsi per il futuro, ma non dicono cosa fare degli accertamenti attualmente in corso. Le prossime settimane diranno se il documento interno dell’Agenzia basterà da solo a far rientrare il problema o se serviranno altri interventi.

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